Il D.M. 24/11/2025 introduce i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi edilizi in materia di contratti pubblici.
Il provvedimento, in vigore dal 2 febbraio 2026, sostituisce il D.M. 256/2022.
La revisione del D.M. 256/2022 (CAM 2022) si è resa necessaria per adeguare i criteri al nuovo Codice Appalti, alle più recenti evoluzioni tecnologiche, alla normativa ambientale e all’andamento dei mercati.
In questo articolo ti spieghiamo cosa prevedono i CAM edilizia 2026 entrando nel dettaglio delle clausole, delle specifiche di progetto e dei criteri premianti, come redigere le relazioni CAM e gli altri elaborati previsti.
Il rispetto dei CAM edilizia è un obbligo per progettisti e stazioni appaltanti; ti consiglio:
CAM Edilizia 2026: l’obbligo previsto dal Codice Appalti
L’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 prevede l’inserimento obbligatorio delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM nella documentazione progettuale e di gara degli appalti pubblici.
I CAM Edilizia indicano le clausole contrattuali obbligatorie, le specifiche tecniche da osservare e i criteri premianti per:
- l’affidamento di servizi di progettazione;
- l’affidamento dei lavori;
- l’affidamento congiunto.
La scelta dei criteri ambientali minimi:
- è funzionale alla riduzione dei consumi energetici, alla prevenzione dell’inquinamento tenendo conto del ciclo di vita delle opere (LCA) e alla promozione degli appalti pubblici verdi, secondo il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP);
- si basa sui principi e i modelli di sviluppo della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari.
Per agevolare l’attività di verifica di conformità ai criteri ambientali, per ognuno di essi è riportata una “verifica”, che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformità.
La stazione appaltante verifica, in fase di esecuzione dell’opera, il rispetto degli impegni assunti dall’appaltatore in sede di presentazione dell’offerta, collegando l’inadempimento a sanzioni o alla previsione di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
Quando entrano in vigore i CAM Edilizia 2026
Per i servizi di progettazione e direzione lavori, i nuovi CAM Edilizia 2026 si applicano ai bandi o agli avvisi pubblicati a partire dal 2 febbraio 2026 o se l’invito a presentare l’offerta è inviato a partire da tale data. Per i lavori, i servizi di manutenzione e gli appalti integrati, le nuove regole si applicano se i progetti a base di gara sono validati nel periodo di vigenza dei nuovi criteri.
I nuovi CAM edilizia 2026 si applicano anche alla progettazione svolta internamente dalla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente al 1° febbraio 2026, non ancora validata.
Le disposizioni previste dal D.M. 256/2022, aggiornate dal decreto del 5 agosto 2024, continueranno ad applicarsi anche dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto.
Questo vale soprattutto per tutte quelle procedure che si trovano in una fase avanzata o che si basano su progetti già validati secondo la normativa precedente.
Più nello specifico, il regime transitorio interessa:
- gli affidamenti congiunti di progettazione esecutiva e lavori che utilizzano come base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) validato sotto il D.M. 256/2022 (come modificato nel 2024). Per rientrare nel regime transitorio, il bando o l’avviso di gara — o, per le procedure senza bando, l’invito a presentare offerta — deve essere pubblicato o inviato entro tre mesi dalla data di validazione del PFTE;
- le procedure e i contratti relativi all’esecuzione di lavori basati su un progetto esecutivo validato secondo il D.M. 256/2022 (modificato nel 2024). Anche in questo caso, per continuare ad applicare le vecchie disposizioni, la pubblicazione del bando o l’invio dell’invito a presentare offerta deve avvenire entro tre mesi dalla validazione del progetto esecutivo utilizzato come base di gara.
In conclusione, il criterio decisivo non è solo la data di entrata in vigore del nuovo decreto, ma soprattutto:
- quando è stato validato il progetto;
- se la gara viene avviata entro tre mesi dalla validazione.
Se queste condizioni sono rispettate, continuano ad applicarsi i CAM del 2022, anche dopo l’entrata in vigore del D.M. 24/11/2025.
Circolare 77569/2026 – Chiarimenti applicativi su entrata in vigore e disposizioni transitorie
Con la circolare n. 77569 del 10 aprile 2026 ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi sull’entrata in vigore e le disposizioni transitorie con un allegato grafico che sintetizza le principali casistiche applicative.
Leggi la sintesi redazionale della circolare
Ordinanza 270/2026 – Disposizioni applicative dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli interventi di ricostruzione pubblica
Con l’Ordinanza n. 270 del 27 marzo 2026, il Commissario Straordinario per la ricostruzione introduce un’importante deroga al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) con tre misure fondamentali:
- sospensione fino al 31 dicembre 2026: in deroga all’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l’efficacia dei nuovi CAM approvati con il D.M. 24/11/2025 è sospesa fino al 31 dicembre 2026 per tutti gli interventi di ricostruzione pubblica rientranti nell’ambito del cratere sismico 2016.
- applicazione dal 2027 solo per i nuovi interventi: i nuovi CAM diventano obbligatori a partire dal 1° gennaio 2027, ma con una precisazione fondamentale: si applicheranno esclusivamente agli interventi inseriti nella programmazione della ricostruzione con ordinanze commissariali approvate successivamente a tale data.
Resta comunque salva la possibilità, per i soggetti attuatori, di applicare immediatamente i nuovi CAM anche per singoli interventi. Tuttavia, questa scelta volontaria è subordinata a due condizioni stringenti:
- deve essere data preventiva comunicazione all’USR territorialmente competente;
- l’applicazione non deve comportare alcun incremento dell’importo stimato in sede di programmazione, né causare ritardi nella progettazione o nell’esecuzione dei lavori.
CAM Edilizia 2026: le novità e ambito di applicazione
Le novità in breve
Tra le novità introdotte dai CAM edilizia 2026 segnaliamo:
- ampliamento del campo di applicazione;
- nuovi e più stringenti requisiti di progetto;
- nuova documentazione a carico dei progettisti affidatari prevista dalle specifiche tecniche e da allegare alla relazione CAM:
- la nuova relazione di rendicontazione CAM a carico dell’impresa appaltatrice (comprensiva di un piano operativo per la gestione del cantiere e un piano di gestione dei rifiuti di cantiere);
- aggiornamenti sostanziali al piano di manutenzione;
- nuovi e più specifici criteri premianti e requisiti di competenza richiesti ai progettisti e al personale di cantiere;
- indicazioni per il riferimenti ai CAM nei capitolati speciali;
- la progettazione in BIM tra le clausole contrattuali (e non più come criterio premiante);
- integrazione dell’analisi del ciclo di vita (LCA) e del Life Cycle Costing (LCC) già nel DIP, ma anche nel piano di manutenzione;
- previsto nelle specifiche tecniche di prodotto l’obbligo di utilizzo di specifiche percentuali di aggregati riciclati;
- un significativo innalzamento degli standard tecnici e…
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Natascia Martinelli
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