L’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) è uno dei due criteri di aggiudicazione previsti dal Codice Appalti, quello “ordinario” di aggiudicazione negli appalti pubblici, in linea con il principio del risultato e l’obiettivo di selezionare l’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.
Questo approccio si discosta dal mero “minor prezzo” ponendo enfasi sulla qualità, l’innovazione e la sostenibilità delle proposte, specialmente per contratti ad alto contenuto tecnologico, servizi intellettuali o ad alta intensità di manodopera.
Prima di entrare nello specifico, ti ricordo che la procedura di appalto è delicata e complessa, ti suggerisco un software per capitolati speciali sempre aggiornato alle ultime normative vigenti che ti aiuterà nella compilazione di tutta la modulistica e dei capitolati d’appalto.
Cos’è l’offerta economicamente più vantaggiosa?
L’articolo 108 del D.Lgs. 36/2023 conferma l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) come criterio ordinario di aggiudicazione per la maggior parte degli appalti.
In base al comma 1, la stazione appaltante individua l’OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo nel ciclo di vita (life cycle cost). Dall’entrata in vigore del nuovo Codice (aprile 2023) tale principio è stato ulteriormente rafforzato dalle disposizioni del decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024) e del Dl Infrastrutture (D.L. 73/2025), che hanno ribadito l’importanza di valorizzare la componente qualitativa nelle procedure complesse.
In particolare il comma 4 dell’art. 108 prescrive che i documenti di gara definiscano criteri di aggiudicazione pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, privilegiando aspetti tecnici, ambientali e sociali.
L’offerta economicamente più vantaggiosa consiste nel valutare le offerte in maniera più ampia: prevede l’analisi di ogni singola offerta con la valutazione del miglior rapporto qualità prezzo di ciascuna di esse. In pratica, non ci si limita a valutare solo il prezzo (che assume un peso non particolarmente rilevante), ma si punta a valorizzazione molto le parte tecnico-qualitativa.
Quali sono le novità per l’OEPV del nuovo Codice?
Sono diverse le novità del D.Lgs. 36/2023 rispetto alla normativa precedente (D.Lgs. 50/2016). Di seguito ti propongo uno schema esemplificativo che riporta le differenze tra l’art. 95 del vecchio codice appalti e l’art. 108 del nuovo codice. Le differenze riguardano nello specifico i contratti e gli affidamenti che possono essere aggiudicati esclusivamente tramite OEPV.
Art. 95 vecchio codice appalti vs art. 108 nuovo codice appalti: l’offerta economicamente più vantaggiosa
Scompare il tetto massimo del 30% relativo al costo
Importante novità del D.Lgs. 36/2023 riguarda l’eliminazione del tetto massimo del 30% per il punteggio economico relativo all’elemento costo e conseguentemente il tetto minimo del 70% riferito alla qualità.
È opportuno evidenziare la soppressione del comma 10-bis del D.Lgs. 50/2016 che conteneva questa indicazione relativa al tetto massimo. La scelta del nuovo codice dipende dall’analisi economica, che ha dimostrato come la stessa contenga elementi critici secondo quanto rilevato anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.) con la segnalazione S4143 in data 23 marzo 2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si evince la volontà di riporre tutto nelle mani delle stazioni appaltanti: spetta a loro, svincolate da soluzioni precostituite, decidere quanto incidano l’aspetto tecnico e l’aspetto economico. Questo dovrebbe generare maggiore fruizione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, adeguando il peso delle due componenti (prezzo e qualità) alle caratteristiche effettive dello specifico appalto.
Bisogna considerare che la scelta di una formula influenza inevitabilmente l’attribuzione del punteggio su una delle componenti (prezzo o qualità). È fondamentale che la stazione appaltante valuti l’interdipendenza degli elementi, considerando anche che una maggiore complessità della parte tecnica e un punteggio elevato per tale ragione, non sempre significa scegliere l’offerta tecnica migliore.
L’analisi economica ha evidenziato che le formule di utilizzo più comuni (lineari, paraboliche, al prezzo minimo o anche alla media) sono di utile applicazione e inducono gli operatori economici ad abbassare i prezzi e/o migliorare la qualità anche solo attraverso l’uso di base d’asta, di prezzi minimi o di semplici parametri discrezionali. Applicando una formula parabolica, la stazione appaltante, anche attraverso la scelta di un parametro della formula, può evitare che gli operatori economici competano eccessivamente sul prezzo, limitando la qualità dell’offerta: la scelta del parametro determina l’incentivo ad abbassare i prezzi.
Il garante ha condotto una disamina di casistiche che ha fatto emergere la necessaria attenzione che le stazioni appaltanti devono avere per evitare accordi tra operatori, cercando di limitare situazioni in cui gli operatori possano conseguire tutti lo stesso punteggio tecnico, dato che tale situazione inevitabilmente favorisce gli accordi sul prezzo.
Approvvigionamento di servizi informatici e cybersicurezza
Il comma 4 dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 contiene una precisazione circa l’approvvigionamento di beni e servizi informatici. In queste attività, le stazioni appaltanti devono tenere in considerazione gli elementi di cybersicurezza, sempre circa la valutazione dell’elemento qualitativo ai fini dell’individuazione del miglior rapporto qualità prezzo. Devono attribuire ad esso grande rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.
Nei casi in cui i beni e servizi informatici oggetto di appalto siano impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico (max al 10%).
Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.
I documenti di gara
I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa viene valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.
A differenza della formulazione del comma 6 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, è stata eliminata l’elencazione esemplificativa dei criteri utilizzati, che potrebbero trovare spazio in norme attuative di carattere secondario.
È previsto che l’elemento relativo al costo possa assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
La ponderazione
Secondo il comma 4, i documenti di gara (il bando o il documento descrittivo) riportano i criteri di valutazione e il relativo sistema di ponderazione. In pratica, la stazione appaltante attribuisce un valore per ogni criterio, definendo così un “peso/punteggio” (espresso in punti o in percentuale sul totale). Per ciascun criterio principale possono essere definiti sub-criteri e relativi sub-pesi (o sub-punteggi). Ad esempio,…
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Giusi Rosamilia
Source link


