La garanzia definitiva nel nuovo codice appalti


La garanzia definitiva è una cauzione obbligatoria per chi si aggiudica un appalto pubblico secondo l’art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

In questo articolo approfondiamo l’argomento, analizzando di cosa si tratta nello specifico, perché è importante e quando deve essere richiesta.

Che cos’è la garanzia definitiva in un appalto pubblico?

La cauzione definitiva nel nuovo codice appalti è una garanzia per l’ente che si tutela in caso di mancata consegna dei lavori nei tempi stabiliti e/o nel caso di altri inadempimenti rispetto al contratto iniziale. Si tratta di una garanzia obbligatoria per l’appaltatore che deve dare prova della sua disponibilità finanziaria per poter procedere con i lavori: deve necessariamente provvedere ad elaborarla e consegnarla alla stazione appaltante, passaggio imprescindibile per firmare il contratto.

Quando è dovuta la garanzia definitiva?

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione in misura del 10% dell’importo del contratto.  Questo obbligo viene esplicitato negli atti e nei documenti di gara. Nel caso di procedure in forma aggregata realizzate da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale.

Parere MIT 3907/2025: la garanzia definitiva si calcola sull’intero importo, includendo le voci non ribassabili?

Il MIT, con il Parere n. 3907/2025, chiarisce che la cauzione definitiva va calcolata sull’importo contrattuale complessivo, comprensivo anche delle voci non ribassabili. Il ribasso percentuale rilevante, tuttavia, è esclusivamente quello offerto sulla quota ribassabile dell’appalto. Tale ribasso va applicato all’intero importo contrattuale, seguendo le progressioni previste dall’art. 117, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. La garanzia fideiussoria copre tutte le obbligazioni contrattuali, inclusi gli inadempimenti su sicurezza, lavoro e norme inderogabili. Leggi l’approfondimento.

Parere MIT 3712/2025: garanzia definitiva nel caso di accordi quadro

Secondo l’art. 117 comma 1, nel caso di accordi quadro, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 2% dell’importo. Per quanto riguarda i contratti attuativi, la documentazione di gara può prevedere una garanzia inferiore al 10% del valore dei singoli contratti, specificando anche i criteri per il calcolo dell’eventuale maggiorazione prevista dalla norma.

Al fine di tutelare l’interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto, qualora l’aggiudicazione avvenga con un ribasso superiore al 10%, l’importo della garanzia è incrementato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso eccedente tale soglia. Se il ribasso supera il 20%, l’aumento diventa di due punti percentuali per ogni punto ulteriore oltre il 20%. Nei casi di accordi quadro con più operatori e con possibilità di riapertura del confronto competitivo, la stazione appaltante stabilisce nella documentazione di gara l’entità dell’incremento da applicare.

Il punto focale dell’analisi del MIT, a seguito del parere 3712/2025, risiede nell’art. 117, comma 3, il quale stabilisce un principio generale di rinvio:

alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Secondo il MIT, la formulazione del comma 3 è generale e non opera alcuna distinzione tra la garanzia per l’Accordo Quadro e le garanzie per i contratti attuativi. Tale assenza di distinzione suggerisce, a livello interpretativo, un’applicazione uniforme del regime delle riduzioni a tutte le forme di garanzia definitiva richieste nell’ambito dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi.

Il meccanismo di riduzione è dunque legato al possesso, da parte dell’OE, di specifici requisiti di qualità (certificazioni, rating di legalità, etc.) previsti dall’art. 106, comma 8, che attestano una minor rischio dell’aggiudicatario, a prescindere dal fatto che la garanzia sia relativa all’accordo quadro o al contratto attuativo.

In definitiva, le stazioni appaltanti possono applicare le riduzioni di cui agli artt. 117, co. 3, e 106, co. 8, sia alla garanzia dell’accordo quadro principale (fissa al 2%) sia alle garanzie dei contratti attuativi. La condizione necessaria è che l’applicazione sia subordinata alla dimostrazione da parte degli operatori economici del possesso dei requisiti che legittimano la riduzione (ad esempio, sistema di qualità certificato, rating di legalità, etc.) come definiti dall’art. 106, comma 8.

A cosa serve la garanzia definitiva negli appalti pubblici?

La garanzia definitiva è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Quando cessa di avere efficacia? La garanzia definitiva perde il suo effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Appalti: come riconoscere fideiussioni e polizze false

Il rischio per le PA di acquisire garanzie e polizze false o rilasciate da operatori non autorizzati, anche in relazione agli appalti legati al PNRR, rimane ancora significativo.

Anac, Banca d’Italia e Ivass richiamano l’attenzione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese che partecipano a gare di appalto sulla necessità di compiere un’accurata verifica sulle garanzie e sulle polizze fideiussorie prima della loro accettazione.

A tale scopo hanno aggiornato il vademecum che aiuta le Pubbliche amministrazioni a verificare se un operatore è autorizzato al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie e su come individuare casi di garanzie e polizze false.

La guida – qui disponibile per il download gratuito – riporta una tabella di rapida consultazione e alcune FAQ di approfondimento che forniscono indicazioni su come effettuare i controlli sui soggetti e sulle garanzie.

Si chiarisce innanzitutto quali garanzie fideiussorie possono essere rilasciate alle PA, precisando che le garanzie nella forma di fideiussioni e polizze fideiussorie possono essere validamente rilasciate solo da alcune categorie di operatori finanziari, autorizzati secondo la propria disciplina di settore. Nello specifico si tratta di:

  • banche;
  • intermediari finanziari non bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“Intermediari 106”);
  • confidi iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“confidi maggiori”);
  • imprese di assicurazione, purché abilitate all’esercizio del ramo cauzioni (art. 2 del d.lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni private).

In merito ai controlli che si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca italiana, è consigliato accertarsi anche che non vi siano annotazioni relative a provvedimenti di liquidazione, di revoca della licenza bancaria o di cancellazione dall’albo, soprattutto se si usa la funzione “ricerca storica/avanzata”.

Oltre alle verifiche sul soggetto finanziario (banca, intermediario 106, confidi o impresa di assicurazione), si raccomanda di effettuare alcuni controlli anche sulla garanzia stessa.

Prima di tutto occorre controllare che il marchio, la denominazione o altri elementi identificativi presenti nei documenti contrattuali non siano contraffatti, ma corrispondano esattamente a quelli di un soggetto autorizzato. Infatti, in caso di fideiussioni o di polizze false, la documentazione contrattuale potrebbe riproporre, magari con lievi modifiche, marchi, denominazioni o altri elementi identificativi di intermediari molto conosciuti.

Per compiere questa verifica può essere utile fare un raffronto tra i marchi, le denominazioni o gli altri elementi identificativi riportati sulla documentazione contrattuale e quelli presenti sui siti web degli intermediari italiani o esteri autorizzati ai quali in apparenza si riferiscono.

A tal fine, può essere utile anche verificare che gli estremi di identificazione della banca, dell’intermediario finanziario (ad esempio il codice ABI) o della compagnia di assicurazione (ad esempio il codice IVASS) riportati nel contratto o nella polizza siano perfettamente identici a quelli riportati negli albi e negli elenchi tenuti da Banca d’Italia e IVASS.

Cassazione 33567/2025: garanzia definitiva negli appalti, si estingue se manca lo stato di consistenza entro 6 mesi

La Cassazione, con la sentenza n. 33567/2025, chiarisce che in caso di risoluzione dell’appalto per grave inadempimento non è necessario il collaudo, perché presuppone l’opera completata. La stazione appaltante deve però redigere lo stato di consistenza dei lavori e l’inventario di materiali e mezzi presenti in cantiere. Collaudo e stato di consistenza hanno funzioni diverse: il primo verifica la regolare esecuzione dell’opera, il secondo fotografa quanto realizzato al momento della risoluzione. Se lo stato di consistenza non viene concluso entro 6 mesi dalla comunicazione della risoluzione, la garanzia definitiva si estingue. Leggi l’approfondimento.

Gare d’appalto: la garanzia definitiva può sostituire quella provvisoria?

La mancata presentazione della garanzia provvisoria da parte di un operatore economico costituisce un’omissione che giustifica pienamente la sua esclusione da una procedura di gara.

Consiglio di Stato 4036/2025: la garanzia provvisoria non può essere sostituita dalla definitiva

A confermarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 4036/2025, sottolineando che tale garanzia non può essere sostituita dalla sola cauzione definitiva.

L’appellante è stata esclusa dalla gara, pur risultando idonea e seconda classificata dopo l’apertura delle offerte, in quanto non aveva prodotto la garanzia provvisoria richiesta, ma solo quella definitiva (richiesta in una prima fase dalla stazione appaltante con la sola motivazione di accelerare i tempi, ossia per poter già disporre di tutta la necessaria documentazione onde poter stipulare il contratto, ma soltanto una volta verificata la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa). A seguito di soccorso istruttorio, con cui la stessa stazione appaltante chiedeva alla odierna appellante di produrre entro 10 giorni la garanzia provvisoria, l’appellante dava riscontro allegando la sola garanzia definitiva e ritenendo superflua (ossia “inutile e sproporzionata”, alla luce dell’ordinamento eurounitario) la garanzia provvisoria. Ne consegue l’esclusione dell’appellante sia per la mancata costituzione della garanzia provvisoria, sia per la mancata consegna della stessa garanzia (con data certa anteriore a quello del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara) a seguito di soccorso istruttorio.

L’impresa ha impugnato l’esclusione davanti al TAR, sostenendo che la cauzione definitiva avrebbe dovuto essere considerata “equivalente”, ma il ricorso è stato respinto per le seguenti ragioni:

  1. la garanzia provvisoria è un elemento essenziale dell’offerta la cui mancanza produce esclusione automatica dalla gara senza per questo contravvenire al principio di tassatività delle cause di esclusione;
  2. il soccorso istruttorio, onde sopperire alla mancata produzione di tale documento, è possibile soltanto allorché la garanzia provvisoria rechi data certa anteriore al termine di scadenza delle domande di partecipazione alla gara (Art. 101, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36 del 2023);
  3. decidere di escludere un concorrente in una fase procedimentale successiva (apertura offerte economiche) a quella virtualmente deputata (verifiche preliminari) costituisce vizio formale ininfluente (Art. 21-octies Legge 241 del 1990) trattandosi peraltro di attività vincolata;
  4. la presentazione della garanzia definitiva in luogo di quella provvisoria, non potrebbe sortire effetti sostitutivi data la differenza ontologica e data l’infungibilità tra i due meccanismi: la garanzia definitiva assicura l’esecuzione della commessa, mentre la garanzia provvisoria l’eventuale mancata stipula del contratto.

Bisogna anche tenere in conto che, ove si ammettesse la sostituzione tra garanzia definitiva e provvisoria, si creerebbe una grave disparità di trattamento tra operatori rispettosi delle prescrizioni di gara, i quali sopportano a tal fine oneri economici piuttosto rilevanti ed operatori meno rispettosi degli oneri di gara che evitano tali maggiori costi e attendono opportunisticamente gli esiti della gara sopportare i costi di una sola operazione contrattuale (ossia unicamente quelli da garanzia definitiva). Ove la garanzia provvisoria fosse sostituibile dalla garanzia definitiva nei procedimenti sottoposti ad inversione procedimentale la mancata costituzione e presentazione della garanzia provvisoria si tradurrebbe in una costante da parte di ogni operatore e ciò con conseguente vulnus per la stazione appaltante che sarebbe sempre esposta al rischio di contrarre con concorrenti inaffidabili.

Tra le due forme di garanzia, quindi, non è possibile stabilire alcun rapporto di equipollenza in termini formali e sostanziali.

Riduzione della garanzia definitiva: cosa prevede il nuovo codice appalti?

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8 D.Lgs. 36/2023, le stesse previste per la garanzia provvisoria. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati (ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000) la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la precedente, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

L’importo della garanzia definitiva e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10% quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita con piattaforme che operano con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 106 comma 3 del codice appalti.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati,
tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.

Nel momento in cui fa l’offerta, l’operatore economico deve segnalare il possesso dei relativi requisiti e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Riduzione garanzia definitiva

Riduzione garanzia definitiva

Certificazioni e marchi allegato II.13

L’allegato II.13 del codice appalti contiene l’elenco di tutte le certificazioni e i marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia. Li puoi leggere tutti nelle tabelle riportate di seguito:

Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanziaCertificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia

Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia

Certificazioni garanzia definitivaCertificazioni garanzia definitiva

Certificazioni garanzia definitiva

I casi di aumento della garanzia definitiva

La garanzia viene aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli che vanno oltre il limite del 10% nel caso in cui si verifichi una aggiudicazione con ribassi superiori al 10%. Questo al fine di salvaguardare l’interesse pubblico.

Nel caso in cui il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, è la stazione appaltante a stabilire la maggiorazione nella documentazione di gara dell’accordo quadro.

Si può chiedere la sostituzione della garanzia definitiva?

L’appaltatore può chiedere la sostituzione della garanzia definitiva prima della stipula del contratto negli appalti di lavori. Può farlo per mezzo di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo.

La sostituzione, però, non avviene in maniera automatica. La stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia attribuendo il diniego a fattori di rischio dovuti a caratteristiche dell’appalto o a situazioni soggettive in riferimento all’esecutore dei lavori.

Parere MIT 4187/2026: Garanzia sulla rata di saldo nel Codice Appalti, chiarimenti dal MIT

Il MIT, con il parere 4187/2026, chiarisce che la garanzia sulla rata di saldo prevista dall’art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 non va limitata alla trattenuta dello 0,5% destinata alla tutela dei lavoratori. La fideiussione deve invece coprire l’intero importo dell’ultimo SAL, poiché ha una funzione diversa: garantire la stazione appaltante contro eventuali vizi o difformità dell’opera dopo il collaudo. Alla somma va inoltre aggiunto il tasso di interesse legale calcolato fino all’approvazione definitiva del certificato di collaudo. Il chiarimento fornisce ai RUP un criterio univoco per la corretta quantificazione della garanzia finale. Leggi l’approfondimento.

Maggiori spese sostenute e inadempienze: cosa fa la stazione appaltante?

Le stazioni appaltanti possono valersi della garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

Cosa succede in caso di mancata garanzia definitiva?

Cosa succede se l’appaltatore non provvede alla garanzia definitiva? La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Ti consiglio di affidarti ad esperti per assolvere al meglio a tutte le nuove prescrizioni che devi seguire come stazione appaltante.

Da chi può essere rilasciata la garanzia definitiva?

La garanzia definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, ossia da:

  • imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
  • intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso la garanzia fideiussoria deve:

  • essere emessa e firmata digitalmente;
  • essere verificabile telematicamente presso l’emittente;
  • gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID.

Garanzie nel nuovo codice appalti: lo svincolo progressivo

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico,
senza necessità di nulla osta del committente, con un’unica condizione: la preventiva consegna dei SAL (stato di avanzamento lavori) da parte dell’appaltatore all’istituto garante. In mancanza dei SAL può essere utilizzato analogo documento, in originale o in copia autentica, che attesta l’avvenuta esecuzione dei lavori. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

Cauzione provvisoria e definitiva nel nuovo codice appalti

Oltre alla garanzia definitiva il codice appalti ne delinea anche un’altra: la garanzia provvisoria. Secondo l’art. 106 D.Lgs. 36/2023 la garanzia provvisoria viene presentata a corredo dell’offerta ed è pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando. Deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva. Per gli affidamenti sotto soglia la stazione appaltante non richiede al concorrente la garanzia provvisoria, salvo in alcune situazioni.

ANAC: per gli appalti soprasoglia è obbligatoria la polizza decennale

Per tutti gli appalti di lavori di importo superiore al doppio della soglia eurounitaria, l’appaltatore è obbligato alla stipula di una polizza indennitaria decennale.

È quanto chiarisce ANAC con il parere in funzione consultiva n. 37 del 10 luglio 2024 fornito ad un consorzio di bonifica della Sardegna.

La funzione assolta da tale polizza è quella di tenere indenne l’Amministrazione dai rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Nel caso in esame l’impresa aveva negato di poter adempiere alla stipula della polizza in quanto le compagnie assicurative si sarebbero rifiutate di sottoscriverla, dato che il progetto, nonostante fosse fornito di certificato di collaudo, era privo di relazione geologica.

Nonostante la relazione geologica sia espressamente inclusa tra gli elaborati del progetto definitivo e di quello esecutivo, ANAC segnala che la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che non si tratta di un documento necessario ed imprescindibile del progetto dell’opera pubblica e che il d.P.R. 207/2010 fa salva in modo espresso la possibilità per il responsabile del procedimento di escludere taluna di esse attraverso una specifica determinazione.

Si deve, poi, osservare che il progetto dell’opera pubblica, prima di poter essere posto a base di gara, è sottoposto ad una serie di controlli, accertamenti e riscontri di carattere tecnico-amministrativo, vertenti, tra l’altro, sulla completezza degli elaborati e sulla conformità del progetto alla normativa vigente.

Gli esiti della verifica sono riportati nell’atto di validazione del progetto. Tale validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Sulla base di queste indicazioni e dell’orientamento giurisprudenziale, appare possibile concludere che la relazione geologica non costituisce un documento necessario della progettazione di un’opera pubblica, potendo il responsabile del procedimento valutarne la non indispensabilità in relazione alla tipologia di intervento da realizzare, e che l’avvenuta approvazione, verifica e validazione del progetto depongono per la correttezza della valutazione operata a monte dal responsabile del procedimento.

Tale valutazione non può essere sconfessata da soggetti terzi (come le compagnie assicurative), che non hanno alcun titolo, né contrattuale né di altra natura, con la Stazione appaltante, per sindacare la completezza della documentazione progettuale e, di riflesso, la correttezza delle attività di approvazione, verifica e validazione svolte.

Inoltre, qualora la presentazione della suddetta relazione geologica fosse ritenuta indispensabile dalla Compagnia assicuratrice, sarebbe dovere della sola impresa appaltatrice – in qualità di contraente e di soggetto onerato, ex lege, della presentazione della polizza indennitaria decennale in favore della Stazione appaltante – approntare una soluzione alla carenza documentale eccepita dalla compagnia.

Ne deriva quindi l’assoluta impossibilità di disattendere alla disposizione di cui all’art. 103, comma 8, del d.gs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici applicabile ratione temporis), con obbligo di stipula da parte dell’appaltatore della polizza decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

FAQ la garanzia definitiva nuovo codice appalti

Quali sono le principali differenze tra garanzia provvisoria e garanzia definitiva?

La garanzia provvisoria è una cauzione che accompagna l’offerta economica ed è finalizzata a coprire il rischio di mancata stipula del contratto, mentre la garanzia definitiva viene costituita dopo l’aggiudicazione e copre gli obblighi contrattuali durante l’esecuzione dell’appalto. La loro funzione, momento di presentazione ed effetti giuridici sono profondamente diversi e non interscambiabili.

In quali casi la stazione appaltante può rifiutare la sostituzione della garanzia definitiva?

La sostituzione della garanzia definitiva con una ritenuta sugli stati di avanzamento può essere rifiutata dalla stazione appaltante se sussistono rischi legati alla natura dell’appalto o alla specifica affidabilità dell’esecutore, a tutela dell’interesse pubblico.

Cosa comporta l’incremento della garanzia definitiva in presenza di ribassi d’asta elevati?

Se l’offerta prevede un ribasso superiore al 10%, la garanzia definitiva viene aumentata in proporzione. In particolare, oltre il 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni ulteriore punto di ribasso, al fine di proteggere la stazione appaltante da offerte anomale.

È possibile ottenere più di una riduzione cumulativa sulla garanzia definitiva?

No. Le riduzioni del 30% e del 50% previste dal Codice dei Contratti Pubblici per la garanzia definitiva non sono cumulabili tra loro. Tuttavia, possono sommarsi con eventuali riduzioni legate al possesso di certificazioni o marchi individuati nei documenti di gara, entro il limite massimo del 20%.

Cosa succede se il garante non svincola tempestivamente la garanzia definitiva?

Se il garante non procede allo svincolo entro 15 giorni dalla presentazione degli stati di avanzamento o di documentazione equivalente, è considerato inadempiente nei confronti dell’impresa appaltatrice, con possibili conseguenze legali o contrattuali.

Garanzie per la partecipazione alla procedura: ANAC aggiorna le FAQ

Il 6 agosto 2025 ANAC ha aggiornato le FAQ:

Quali garanzie fideiussorie possono essere rilasciate alle PA?

Secondo la normativa bancaria e assicurativa, le garanzie nella forma di fideiussioni e polizze fideiussorie possono essere validamente rilasciate solo da alcune categorie di operatori finanziari, autorizzati secondo la propria disciplina di settore. Nello specifico si tratta di:

  • banche;
  • intermediari finanziari non bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“Intermediari 106”);
  • confidi iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“confidi maggiori”);
  • imprese di assicurazione, purché abilitate all’esercizio del ramo cauzioni (art. 2 del d.lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni private).

La Banca d’Italia e l’IVASS, curano la tenuta di albi ed elenchi dei soggetti autorizzati.

Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca italiana?

Se un soggetto si qualifica come “banca” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nell’albo delle banche, consultabile sul sito della Banca d’Italia. È possibile verificare l’iscrizione nella sezione “Banche” o anche cliccando in alto a destra su “Ricerca storica/avanzata” e inserendo la denominazione della banca o il codice meccanografico di 4 cifre. Tale codice è anche noto come codice ABI e viene indicato dalle banche nelle comunicazioni ufficiali, insieme alla denominazione sociale.

Attenzione! Bisogna accertarsi anche che non vi siano annotazioni relative a provvedimenti di liquidazione, di revoca della licenza bancaria o di cancellazione dall’albo, soprattutto se si usa la funzione “ricerca storica/avanzata”.

Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca estera?

Per sapere se una banca estera è legittimata a operare in Italia, deve risultare iscritta nell’albo delle banche consultabile sul sito della Banca d’Italia. In questo caso si può ricercare la banca cliccando a sinistra sulla sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia”; attraverso la funzione “Ricerca storica/Ricerca avanzata”, selezionando la maschera “Ricerca avanzata negli albi ad una data” è possibile impostare la ricerca per la nazionalità della banca. Inoltre, bisogna verificare che nella scheda “Attività autorizzate/notificate” sia presente la voce il “Rilascio garanzie e impegni di firma”. Inoltre, sul registro dell’European Banking Authority (EBA), sezione “Credit institution”, si può verificare il Paese dell’UE o dello Spazio Economico Europeo che ha rilasciato l’autorizzazione o in cui sono insediate le succursali.

Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario italiano?

Un soggetto non bancario che si qualifica come “Intermediario finanziario” e ha sede legale in Italia, deve essere iscritto all’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario ed essere autorizzato al rilascio di garanzie. É possibile verificare se un intermediario finanziario è abilitato a prestare garanzie nell’apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d’Italia. Si ricorda che le società fiduciarie, pure iscritte nella sezione dell’albo ex art. 106 TUB, e gli operatori di microcredito non possono rilasciare garanzie.

Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario estero?

Anche gli intermediari finanziari non bancari con sede legale all’estero possono rilasciare fideiussioni in Italia. Per verificare se un intermediario finanziario estero è abilitato al rilascio di garanzie, bisogna consultare gli albi e elenchi di vigilanza, sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia” e controllare che nella scheda delle “Attività autorizzate/notificate” sia presente la voce “Rilascio garanzie e impegni di firma”.

Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un Confidi?

Quando il soggetto che presta la fideiussione si qualifica come confidi, questo deve essere iscritto nell’albo degli intermediari ex art. 106 del TUB ed essere abilitato a rilasciare fideiussioni nei confronti del pubblico. I confidi iscritti a tale albo sono detti “confidi maggiori”.

É possibile verificare se un confidi maggiore è abilitato a prestare garanzie per appalti nell’apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d’Italia.

Invece, i cosiddetti “confidi minori”, pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono iscritti nell’albo ex art. 106 del TUB ma nell’elenco tenuto dall’Organismo Confidi Minori (OCM) e non sono autorizzati al rilascio di fideiussioni a beneficio delle P.A..

Attenzione! Pertanto, se il soggetto confidi proponente la garanzia è iscritto nell’elenco tenuto dall’Organismo Confidi Minori (OCM) oppure dichiara di essere iscritto nell’elenco ex art. 155, co. 4, TUB, precedentemente tenuto dalla Banca d’Italia ed oggi dismesso, il soggetto non è autorizzato a rilasciare garanzie nei confronti della PA o di terzi. È opportuno, in tal caso, segnalare il soggetto all’OCM tramite i riferimenti presenti sul sito web dell’Organismo.

Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa italiana?

Se un soggetto si qualifica come “impresa di assicurazione” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nel Registro delle imprese di Assicurazione (c.d. RIGA) consultabile sul sito dell’IVASS. È possibile verificare l’iscrizione inserendo la denominazione della impresa.

Sul sito di IVASS è anche possibile verificare direttamente, nella sezione in Home page dedicata alle “Garanzie finanziarie per le P.A.” le imprese di assicurazione italiane abilitate ad operare nel ramo Cauzioni, censite nell’apposito elenco, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall’art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.

Si ricorda che le Società di Mutuo Soccorso non sono soggetti vigilati né dall’IVASS né dalla Banca d’Italia e non sono autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie.

Attenzione! L’assenza della denominazione negli elenchi sopra indicati indica la mancata autorizzazione a esercitare nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la denominazione indicata nella polizza compare eventualmente nell’Elenco sul sito IVASS degli “avvisi imprese non autorizzate o non abilitate”, consultabile nei Quick link della sezione “Per i 5

consumatori”. Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questa lista, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative.

Si suggerisce inoltre di verificare anche l’elenco degli avvisi dei casi di contraffazione, anch’esso consultabile nel Quick link della sezione “Per i consumatori”.

Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa estera?

Anche le imprese di assicurazione estere, purché risultino abilitate a operare in Italia secondo il cosiddetto passaporto europeo, possono rilasciare polizze fideiussorie a garanzia di appalti e finanziamenti pubblici. Per sapere se una compagnia estera è legittimata a operare in Italia, si può consultare il Registro delle imprese (RIGA) sul sito dell’IVASS.

Se una compagnia assicurativa indica come sede un Paese estero, nella sezione “Garanzie finanziarie per la P.A.” in Home page del sito IVASS occorre consultare direttamente anche l’elenco delle imprese estere abilitate al Ramo Cauzione, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall’art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.

Se non è indicata alcuna modalità, significa che l’impresa non ha comunicato all’IVASS nessuna modalità. Si suggerisce in tal caso di contattare l’IVASS a ivass@pec.ivass.it

Inoltre, sul registro dell’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), è possibile verificare il Paese dell’UE o dello Spazio Economico Europeo dove ha sede l’impresa estera e che ha rilasciato l’autorizzazione.

Attenzione! Se non si rinviene la denominazione della compagnia negli elenchi sopra indicati, vuol dire che la stessa non è autorizzata/abilitata a esercitare in Italia nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la medesima denominazione compare eventualmente nell’elenco pubblicato sul sito IVASS degli “avvisi imprese non autorizzate o non abilitate”, consultabile nei Quick link della sezione “Per i consumatori”. Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questo elenco, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative.

Si suggerisce inoltre di verificare anche l’elenco degli avvisi dei casi di contraffazione, anch’esso consultabile nei Quick link della sezione “Per i consumatori”.

Dopo aver svolto i necessari approfondimenti, se residuano dubbi e non si è riusciti ad avere conferma della validità della garanzia, è possibile scrivere all’IVASS (ivass@pec.ivass.it).

Quali controlli si possono compiere quando sulla polizza fideiussoria compare anche il nome di un intermediario assicurativo che la ha distribuita (es. broker, agente assicurativo, ecc.)?

Qualora sulla polizza compaia anche il nome di un soggetto che si qualifica come intermediario o distributore assicurativo (es: broker, agente assicurativo…) delle polizze della compagnia, è opportuno verificare che il soggetto distributore sia iscritto nel Registro Unico degli intermediari – RUI, presente sul sito dell’IVASS.

Cosa si può fare per verificare se la garanzia è falsa o contraffatta?

Oltre alle verifiche sul soggetto finanziario (banca, intermediario 106, confidi o impresa di assicurazione) di cui alle FAQ precedenti, si raccomanda di effettuare alcuni controlli anche sulla garanzia stessa.

Prima di tutto occorre controllare che il marchio, la denominazione o altri elementi identificativi presenti nei documenti contrattuali non siano contraffatti, ma corrispondano esattamente a quelli di un soggetto autorizzato. Infatti, in caso di fideiussioni o di polizze false, la documentazione contrattuale potrebbe riproporre, magari con lievi modifiche, marchi, denominazioni o altri elementi identificativi di intermediari molto conosciuti.

Per compiere questa verifica può essere utile fare un raffronto tra i marchi, le denominazioni o gli altri elementi identificativi riportati sulla documentazione contrattuale e quelli presenti sui siti web degli intermediari italiani o esteri autorizzati ai quali in apparenza si riferiscono.

A tal fine, può essere utile anche verificare che gli estremi di identificazione della banca, dell’intermediario finanziario (ad esempio il codice ABI) o della compagnia di assicurazione (ad esempio il codice IVASS) riportati nel contratto o nella polizza siano perfettamente identici a quelli riportati negli albi e negli elenchi tenuti da Banca d’Italia e IVASS (vedi FAQ precedenti).

Chi rilascia garanzie false potrebbe, inoltre, utilizzare la denominazione, i marchi o altri elementi distintivi di soggetti regolarmente autorizzati al rilascio di garanzie, ma che nei fatti non sono operativi nel settore.

Si raccomanda di non chiedere informazioni o conferme usando i recapiti indicati nella documentazione contrattuale perché potrebbe trattarsi di recapiti di comodo (ad esempio, quelli degli stessi autori della contraffazione). Per le stesse ragioni si consiglia di non effettuare ricerche sul web utilizzando indirizzi o collegamenti ipertestuali presenti sui documenti forniti dal presunto garante poiché potrebbero ricondurre a siti web contraffatti.

Negli elenchi dei soggetti abilitati al rilascio di polizze fideiussorie (vedi FAQ n. 8), l’IVASS indica i recapiti presso cui è possibile verificare la polizza.

 

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 Giusi Rosamilia

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