Il 30 dicembre 2025 la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla Legge di Bilancio 2026.
Sono molte e di grande rilevanza le misure che interessano da vicino i professionisti e le imprese del settore edile. Ecco un’ampia sintesi delle novità da conoscere e il testo ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 con le comode schede di letture a cura della Camera dei Deputati.
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Legge di bilancio 2026: le novità in sintesi
- Proroga al 2026 dei bonus edilizi con la maggiorazione al 50% sull’abitazione principale;
- premialità sulle volumetrie per gli immobili sanati con uno dei tre condoni del 1985, del 1994 e del 2003;
- proroga del Bonus mobili;
- rifinanziamento dei fondi per il caro-materiali, con nuovo meccanismo di revisione prezzi e prezzario nazionale delle opere pubbliche;
- taglio dei pagamenti della PA ai professionisti non in regola con le tasse;
- contributo integrativo per la ricostruzione post-sisma 2016;
- per i forfettari la proroga al 2026 dell’innalzamento della soglia di reddito da lavoro dipendente;
- nuovo fondo per la riduzione dell’esposizione a situazioni di rischio;
- cedolare secca al 26% dalla seconda casa locata per gli affitti brevi;
- rifinanziamento della nuova Sabatini;
- rifinanziamento di Industria 4.0;
- prolungamento con iperammortamento di Transizione 5.0;
- estensione fino al 2028 e contributo integrativo per chi ha prenotato gli sconti fiscali nella Zes Unica del Sud;
- stanziamenti aggiuntivi per il Piano Casa (200 milioni di euro in più: 100 nel 2026 e 100 nel 2027);
- rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: richiesta la conformità edilizia;
- tassazione degli impianti fotovoltaici a terra: limitate le restrizioni del D.L. Agricoltura 2024.
Bonus edilizi: decalage sterilizzato, 50% per le abitazioni principali anche nel 2026
Nel 2026 i bonus fiscali per la ristrutturazione edilizia, la riqualificazione energetica (Ecobonus) e l’adeguamento sismico (Sismabonus) non subiscono la decurtazione prevista dalla Legge di Bilancio 2025, ma sono prorogate per il 2026, alle stesse condizioni previste per l’anno 2025 (50% per gli interventi sull’abitazione principale e al 36% per tutti gli altri casi).
Bonus Mobili confermato, stop al Bonus Barriere Architettoniche
È confermato anche per il 2026 il Bonus mobili al 50% per il 2026 con tetto di spesa a 5mila euro sia sulla prima che sulla seconda casa, mentre al 31 dicembre 2025 termina il percorso il Bonus barriere architettoniche al 75%.
Premialità sulle volumetrie per gli immobili sanati con uno dei tre condoni del 1985, del 1994 e del 2003
Approvata la norma che consente di applicare premialità volumetriche di rigenerazione urbana (parliamo del Piano Casa) anche sulle volumetrie condonate.
L’articolo 5, comma 10, del D.L. 70/2011 è modificato stabilendo ora che gli interventi di rigenerazione urbana con aumento volumetrico non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche ai sensi della legge 47/85, della legge 724/1994, e della legge 326/2003.
Anche sugli immobili condonati, quindi, si potranno applicare le premialità volumetriche. Le principali pronunce in materia hanno più volte interpretato in senso restrittivo la norma, ribadendo che il “titolo in sanatoria” (rilevante ai fini delle premialità volumetriche del Piano Casa) differisce radicalmente dal condono edilizio previsto dal legislatore nazionale. La misura prevista amplia notevolmente la platea di edifici che, pur originariamente abusivi, non sono considerati ostativi ai fini dell’accesso agli interventi regionali (e connessi incentivi edilizi) di rigenerazione o riqualificazione urbanistica, anche quando la regolarizzazione edilizia sia stata conseguita per effetto di un condono (in tal modo equiparato, per i fini di cui al comma 10, agli ordinari titoli edilizi in sanatoria), fermi restando i limiti per centri storici e aree a inedificabilità assoluta.
Fino all’ultimo c’è stata l’ipotesi di una riapertura dei termini del condono 2003. La misura intendeva offrire una nuova possibilità di regolarizzazione per le opere realizzate in assenza o difformità di titolo abitativo alle opere di manutenzione straordinaria, compresi restauri, purché conformi agli strumenti urbanistici approvati o adottati alla data del 31 marzo 2003 e non di proprietà di persone condannate o sulle quali non siano possibili interventi antisismici o con vincoli legati alla gestione del territorio o realizzate su monumenti nazionali.
Era comunque affidata alle Regioni l’adozione di una legge di attuazione entro 2 mesi dall’entrata in vigore della manovra.
Al termine dell’esame in commissione, la proposta è stata “declassata” in un ordine del giorno.
Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: richiesta la conformità edilizia
Nel contesto della gestione del patrimonio immobiliare capita sempre più spesso che professionisti tecnici si trovino coinvolti in situazioni complesse, nelle quali la proprietà di un bene immobile non rappresenta più un valore, bensì un onere. Immobili fatiscenti, terreni inedificabili, fabbricati abusivi non sanabili o beni gravati da costi sproporzionati rispetto all’utilità economica sono solo alcuni esempi.
In questo quadro si inserisce la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, istituto giuridico poco noto ma di crescente interesse, che presenta importanti riflessi anche per chi opera nella progettazione, nella consulenza tecnica e nella gestione immobiliare.
La rinuncia abdicativa è l’atto con cui il proprietario dismette volontariamente e unilateralmente il diritto di proprietà, senza trasferirlo a un altro soggetto determinato. Nella prassi, il bene viene spesso acquisito ipso iure al patrimonio dello Stato o dell’ente territoriale competente, in applicazione delle norme sui beni vacanti.
Un contributo particolarmente rilevante sul tema è giunto dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025, che ha affrontato in modo diretto la questione della ammissibilità e degli effetti della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare chiarendo in particolare che la rinuncia non può essere utilizzata come strumento elusivo per sottrarsi a obblighi già maturati, in particolare in materia urbanistica, edilizia e di sicurezza.
L’art 129, comma 13 della Legge di Bilancio 2026 interviene stabilendo che l’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.
Ricostruzione post-sisma 2016: contributo integrativo
Il decreto Omnibus (D.L. 95/2025) aveva già previsto la proroga del Superbonus al 110% a tutto il 2026 per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto…
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Sergio Volpe
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