Dl Accise. Semaforo verde per misure urgenti. IL TESTO


Dl Accise. Semaforo verde per misure urgenti. IL TESTO

Semaforo verde per lo Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

Qui di seguito AGEEI pubblica il Testo del decreto in formato PDF e a seguire in formato testuale:

DL ACCISE

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

VISTI gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

 

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;

RITENUTA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a

sostegno dell’economia e delle imprese;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2026;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 

 

EMANA

il seguente decreto-legge:

 

ART. 1.

(Proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell’ambito della procedura di cessione del compendio aziendale)

  1. All’articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell’organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori

100 milioni di euro per l’anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.».

  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 7.

 

 

ART. 2.

(Proroga del credito d’imposta in favore dell’autotrasporto e dell’agricoltura)

  1. Al decreto-legge 18 marzo 2026, 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 3, comma 1:
      • al primo periodo le parole «in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell’anno 2026»;
      • al secondo periodo le parole «100 milioni di euro per l’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l’anno 2026».
    2. All’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole «30 milioni di euro per l’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro per l’anno 2026» e le parole «nel mese di marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi da marzo a maggio dell’anno 2026».

 

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 30 per cento della spesa effettuata, per l’acquisto dei suddetti fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
  2. Il credito d’imposta di cui al comma 3 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge

23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010,

  1. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito dell’impresa, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  2. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Il contributo straordinario di cui al comma 3 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, recante “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente”. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  4. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
  5. All’articolo 24-ter, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. nel primo periodo la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “trenta”;
    2. in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Per la fruizione del rimborso con la

modalità di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 è presentata

 

esclusivamente in forma telematica.”. La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 1°ottobre 2026.

  1. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 300…


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Redazione

Source link

Di