Il principio del risultato secondo il nuovo codice appalti


Il principio del risultato, contenuto non a caso nel Libro I, primo articolo, apre il nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023), ponendosi come assoluto elemento di novità rispetto alla previgente disciplina. Si assiste, così, ad un vero e proprio cambio di prospettiva: nel vecchio codice, il D.Lgs. 50/2016, era l’applicazione puntuale della norma ad essere principalmente valutata. Con il nuovo codice, invece, il legislatore ha voluto spostare il focus sul raggiungimento concreto di un risultato.

Nel dibattito più recente, il principio del risultato non incide solo su cosa deve fare la stazione appaltante, ma su come deve motivare e documentare le scelte. Un punto messo bene in evidenza dalla dottrina (Cortese, 2026) è che, nella giurisprudenza, il principio viene spesso richiamato ad adiuvandum (cioè a rinforzo di soluzioni già raggiungibili con regole note), ma proprio questa “trasversalità” sta consolidando un controllo più sostanziale su ragionevolezza, istruttoria e proporzionalità delle determinazioni di gara. Operativamente: il “risultato” diventa un criterio che chiede alla PA atti più difendibili (anche in contenzioso), non atti “più liberi”.

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Che cos’è il principio del risultato?

Il principio del risultato, secondo il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 36/2023:

costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

Di matrice costituzionale, il principio del risultato richiama il principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Secondo l’art. 97 i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Il principio del risultato vive in funzione di altri principi: concorrenza, trasparenza, verificabilità, tracciabilità, efficacia, efficienza, economicità.

Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo. Se la velocità, però, sottintende cattiva esecuzione/gestione, perde di valore e automaticamente decade.

In buona sostanza, l’obiettivo è quello di investire correttamente i fondi pubblici, raggiungendo gli obiettivi predeterminati, senza sperpero di risorse.

La concorrenza tra gli operatori economici, sempre largamente consigliata, ha lo scopo di raggiungere il migliore risultato possibile nell’affidare prima ed eseguire poi i contratti. Altro principio cardine su cui basare il procedimento è la trasparenza che assicura anche la piena verificabilità di ogni passaggio.

Un criterio che sta cambiando il modo di motivare gli atti

Nel dibattito applicativo, tuttavia, il principio del risultato non va letto solo come una “regola di buon senso” (fare presto e bene), ma come un criterio che sta cambiando il modo di motivare gli atti e il tipo di controllo che può esercitare il giudice sulle scelte delle stazioni appaltanti. È un passaggio culturale: dalla conformità meramente formale alla capacità di dimostrare, istruttoria alla mano, che la decisione adottata è ragionevole, proporzionata e coerente con gli obiettivi della procedura.

Un recente contributo di Fulvio Cortese (2026) evidenzia un punto utile per chi lavora su gare e contratti: spesso il principio del risultato viene richiamato in sentenza “a rinforzo” (cioè per avvalorare soluzioni già raggiungibili con regole note), ma proprio questo uso “trasversale” sta consolidando un approccio più sostanzialistico. In pratica, il risultato diventa una lente con cui leggere concorrenza, trasparenza e legalità non come vincoli separati, ma come elementi da bilanciare per arrivare a un esito “virtuoso” e difendibile anche in contenzioso.

Il principio del risultato non è un “liberi tutti”

Il principio del risultato non legittima scorciatoie procedurali o compressioni indebite delle garanzie. Nel Codice il risultato è esplicitamente “incardinato” nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza: per questo non può essere usato per giustificare interventi che, anche se “utili” sul piano pratico, alterano il confronto competitivo o rendono opaca la decisione.

In termini tecnici, il risultato è “virtuoso” solo se:

  • migliora l’esito della procedura (tempi/qualità/prezzo);
  • ma lo fa senza introdurre asimmetrie tra operatori e senza rendere non verificabile la sequenza decisionale.

Il principio del risultato: non solo regola, ma “leva” interpretativa e decisionale

Il principio del risultato viene spesso presentato come l’idea che la stazione appaltante debba perseguire l’affidamento e l’esecuzione del contratto con tempestività e con il miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. Questa è la sua formulazione “di superficie”, indispensabile ma non sufficiente a capire cosa stia accadendo nella prassi.

Una lettura più evolutiva – utile soprattutto per RUP, uffici gare e tecnici che supportano la PA – è che il principio del risultato funzioni come criterio prioritario per:

  • l’esercizio della discrezionalità amministrativa;
  • l’individuazione della regola del caso concreto;
  • e, soprattutto, la tenuta motivazionale delle scelte in gara e in esecuzione.

In altre parole, il risultato non è una formula che “cancella” le regole: è un criterio che impone di dimostrare, in modo verificabile, che l’azione amministrativa sta effettivamente convergendo verso un esito utile (opera/servizio fornito, qualità, tempi, costi) senza compromettere la parità di trattamento e la trasparenza del confronto competitivo.

Cosa cambia davvero: atti più “difendibili” e controllo più sostanziale del giudice

Nell’applicazione concreta, il principio del risultato ha un impatto immediato su un tema spesso sottovalutato: quanto e come il giudice può scrutinare le scelte della stazione appaltante. L’orientamento che si sta consolidando (e che la dottrina mette in luce) è questo: richiamare il risultato spinge a valutare la legittimità dell’azione amministrativa non solo in termini di “rispetto della regola”, ma anche in termini di ragionevolezza, coerenza istruttoria e proporzionalità della decisione rispetto allo scopo pubblico della procedura.

Attenzione però: non significa che il giudice sostituisca il proprio giudizio al merito tecnico-amministrativo. Significa, più realisticamente, che cresce l’aspettativa (anche processuale) che la PA sappia spiegare:

  • quale obiettivo concreto stia perseguendo;
  • quali alternative abbia considerato;
  • perché la soluzione scelta sia la più idonea a produrre un risultato “virtuoso” (qualità/tempi/costi) senza alterare il confronto concorrenziale.

Per chi redige atti di gara, verbali e determinazioni, questo si traduce in un messaggio operativo: la motivazione diventa parte della “prestazione amministrativa”. Se è debole, standardizzata o contraddittoria, il principio del risultato può trasformarsi da argomento “a favore” a fattore che espone la decisione a censura.


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 Giusi Rosamilia

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