I criteri di aggiudicazione nel nuovo codice appalti


L’art. 108 del nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) norma i criteri di aggiudicazione enunciando, quale regola di carattere generale, valevole per tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi (salva la differente regolamentazione, per quelli c.d. “sotto soglia”, nell’art. 50, comma 4), l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).

Si registrano, però, alcune modifiche e novità che analizziamo in seguito.

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, visto che probabilmente ti occupi di appalti pubblici, ti consiglio di utilizzare solo strumenti aggiornati e rispondenti alle tue esigenze; se sei una stazione appaltante, ti suggerisco di scaricare gratis l’ebook Appalti BIM; se sei un’impresa, ti consiglio di utilizzare soluzioni in cloud per gestire le gare pubbliche dialogare al meglio con le PA.

Cosa dice l’art. 108 del D.Lgs. 36/2023?

L’art. 108, riferito nello specifico ai “criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture”, dispone, in aderenza alla regola generale posta dalla Direttiva UE 24/2014 (considerando 89, 90 e 96, nonché art. 67) che, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o servizi, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di “lavori, servizi e forniture” (oltre che dei concorsi di progettazione e di idee) adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito OEPV), individuata sulla base:

  • del miglior rapporto qualità/prezzo,
  • oppure dell’elemento prezzo,
  • oppure del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

Il D.Lgs. 36/2023 elimina il tetto massimo del 30% sul punteggio economico e il corrispondente minimo del 70% sulla qualità, lasciando alle stazioni appaltanti la piena discrezionalità nella ponderazione tra prezzo e qualità. La scelta del peso relativo dovrà basarsi sull’analisi economica specifica dell’appalto, evitando soluzioni precostituite e favorendo l’effettivo utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le stazioni appaltanti devono valutare attentamente l’interdipendenza tra elementi tecnici ed economici, considerando che un alto punteggio tecnico non garantisce automaticamente la migliore offerta. Le formule di calcolo dei punteggi (lineari, paraboliche, al prezzo minimo o medio) restano strumenti utili per incentivare competitività e qualità, evitando eccessiva compressione dei prezzi.

Per i beni e servizi informatici, in particolare quelli legati a interessi nazionali strategici, il punteggio economico massimo può essere fissato al 10%, mentre nei contratti ad alta intensità di manodopera resta il limite del 30%. Durante il periodo transitorio alcune disposizioni del vecchio codice continueranno a coesistere con il nuovo, rendendo consigliabile l’uso di software aggiornati per la gestione delle gare.

I documenti di gara devono indicare criteri oggettivi di aggiudicazione (qualità, impatti ambientali e sociali), stabilendo sistemi di ponderazione e sub-pesi. La mancata indicazione dei costi obbligatori della manodopera e degli oneri di sicurezza può comportare esclusione dalla gara, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale consolidato.

Nuova FAQ ANAC: obbligo di indicare separatamente manodopera e oneri sicurezza

L’ANAC ha confermato, tramite nuova FAQ sull’ articolo 108 del Codice Appalti, che nelle gare a prezzo fisso i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza devono essere indicati separatamente. La mancata indicazione comporta l’esclusione, salvo forniture senza posa in opera o servizi intellettuali. Questo obbligo garantisce trasparenza e congruità dei costi, evitando che la quota destinata al personale venga spostata su altre voci di spesa o sull’utile. L’indicazione separata previene offerte non sostenibili, tutela i minimi retributivi e assicura procedure chiare e bilanciate. Leggi l’approfondimento.

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Il comma 2 dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 amplia i casi in cui è obbligatorio utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, innalzando da 40.000 € a 140.000 € le soglie per servizi di ingegneria e architettura, servizi tecnici e forniture tecnologiche o innovative. Restano invariati gli obblighi per i servizi sociali, quelli ad alta intensità di manodopera e la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Il nuovo codice introduce inoltre l’obbligo di OEPV per il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione e l’appalto integrato, casi non previsti dal precedente decreto. L’innalzamento delle soglie risponde a esigenze sistematiche, al mutato contesto economico-sociale e alla riduzione dell’ambito delle procedure diverse dall’affidamento diretto. In definitiva, il nuovo impianto rafforza l’uso dell’OEPV in tutti gli affidamenti più complessi e strategici.

Il criterio del minor prezzo

Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, non si registrano differenze rispetto al D.Lgs. 50/2016. Secondo il comma 3 dell’art. 108 D.Lgs. 36/2023, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. Il criterio del minor prezzo, come lascia intendere il termine stesso, confronta le varie offerte presentate dagli operatori economici, con la selezione di quella con l’importo più basso.

Secondo l’articolo 108 del D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti possono procedere all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei
concorsi di idee anche sulla base del cosiddetto criterio del “minor prezzo“, basato proprio sul prezzo o costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera ossia quei contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50% dell’importo complessivo dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1).

Consiglio di Stato 523/2026: è legittima l’esclusione di un’offerta economica “palesata” nella documentazione amministrativa?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 523/2026, conferma che la separazione tra busta amministrativa e offerta economica è obbligatoria, anche nelle gare condotte seguendo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. La violazione, anche involontaria, può portare all’esclusione dell’operatore economico. La regola tutela imparzialità, par condicio e correttezza delle verifiche preliminari. L’adempimento è semplice e privo di costi: la sanzione è proporzionata e coerente con le regole di gara. Leggi l’approfondimento.

Parere MIT 3589/2025: il minor prezzo negli appalti per i lavori ad alta intensità di manodopera

Una stazione appaltante ha posto un quesito al MIT, chiedendo se, in una procedura negoziata…


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Giusi Rosamilia

Source link

Di