Cause di esclusione: cosa prevede il nuovo codice appalti


Gli operatori economici possono essere esclusi da una gara d’appalto se non rispettano determinati requisiti.

Nel vecchio codice, il D.Lgs. 50/2016, i motivi di esclusione erano regolamentati e contenuti tutti all’interno di un unico articolo: l’articolo 80, oggetto di dubbi interpretativi e di contenzioso nel corso del tempo.

Il nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 36/2023, ha frammentato l’ex art. 80 in 5 articoli diversi che contengono i motivi di esclusione, stabilendo i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione all’art. 10.

Vediamo nello specifico perché il legislatore ha fatto questa scelta e cosa cambia rispetto alla vecchia normativa.

Cause di esclusione nel D.Lgs. 36/2023

La formulazione di 5 articoli diversi nel nuovo codice appalti è una scelta fatta per semplificare e chiarire la normativa precedente, per consentire agli operatori economici, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di orientarsi meglio in una disposizione di per sé complessa. Gli articoli in questione sono integralmente nuovi e le rispettive rubriche sono anch’esse innovative, a partire dalla terminologia utilizzata. Nello specifico:

Il secondo comma dell’art. 10 stabilisce che le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Alcuni motivi possono compromettere irrimediabilmente la partecipazione alle gare, con conseguenze economiche molto pesanti. Per gestire con precisione ogni requisito, verificare la conformità dei documenti e aggiornare automaticamente le certificazioni richieste, affidati al software capitolati speciali: progettato per supportarti nella completa e sicura gestione delle procedure contrattuali, riducendo al minimo i rischi di esclusione.

Motivi di esclusione codice appalti

Motivi di esclusione codice appalti

Cause di esclusione automatica

L’art. 94 individua le cause di esclusione “automatica”. L’aggettivo si trova molto spesso in decisioni della Corte di Giustizia e della giurisprudenza nazionale ed evidenzia che, sulla sussistenza delle cause, non vi è spazio per una valutazione a discrezione della stazione appaltante. Gli operatori economici se non rispettano i requisiti contenuti nell’art. 94, sono automaticamente esclusi dalla gara.

È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

  • delitti, consumati o tentati di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale;
  • delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
  • false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  • frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
  • delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  • delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
  • sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  • ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

Sono esclusi, inoltre:

  • l’operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • l’operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva;
  • gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (in relazione alle procedure afferenti agli investimenti del PNRR e del PNC);
  • l’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure;
  • l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
  • l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
  • l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Secondo quanto previsto dal’allegato II.10 la violazione si considera “grave” e comporta l’esclusione quando l’importo complessivo dei debiti fiscali rilevanti supera la soglia di 5.000 euro (soglia fissata dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973).

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Comunicato del Presidente ANAC 6/2026: il mancato versamento del contributo unificato è motivo di esclusione dalla gara?

Il mancato pagamento del contributo unificato, qualificato come tributo ai sensi del d.P.R. 115/2002, costituisce una violazione fiscale e non una mera irregolarità formale. L’ANAC (Comunicato n. 6/2026) chiarisce che tale inadempimento può incidere sui requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche. In particolare, rileva…


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 Giusi Rosamilia

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