Il tema del riscaldamento centralizzato in condominio continua a generare dubbi e contrasti, soprattutto quando l’impianto comune non viene utilizzato per molto tempo o quando alcuni condòmini scelgono di dotarsi di sistemi autonomi.
In questi casi, la questione non riguarda soltanto l’aspetto tecnico o economico della riattivazione dell’impianto, ma coinvolge anche il rapporto tra diritti individuali dei singoli condòmini e gestione delle parti comuni. Occorre infatti capire se e in quali condizioni un servizio condominiale possa essere dismesso, modificato o ripristinato, e quale peso abbiano le esigenze di chi intende ancora usufruirne.
La riattivazione di un impianto centralizzato dopo anni di inattività pone inoltre problemi pratici rilevanti: costi degli interventi, adeguamento alle norme vigenti, eventuale presenza di impianti autonomi nelle singole abitazioni e ripartizione delle spese tra i partecipanti al condominio.
La questione discussa dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 31678/2025) diventa quindi particolarmente delicata quando il mancato funzionamento dell’impianto comune incide sul godimento di un bene o di un servizio condominiale, aprendo il confronto tra convenienza economica, tutela dei diritti e corretta amministrazione del condominio.
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Può un solo condomino far riattivare il riscaldamento centralizzato in condominio dopo anni dalla disattivazione?
La controversia nasce all’interno di un condominio, dove una condomina, proprietaria di due unità immobiliari, aveva contestato la disattivazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato decisa dall’assemblea condominiale con delibera risalente al 1991. Tale delibera era stata successivamente annullata con sentenza passata in giudicato. La condomina, ritenendo di essere stata privata illegittimamente del godimento dell’impianto comune, aveva quindi agito in giudizio per ottenere il ripristino del servizio centralizzato.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto la domanda, qualificandola come azione possessoria, e aveva ordinato la reintegrazione della condomina nel possesso dell’impianto. La Corte d’Appello, però, aveva successivamente ribaltato la decisione, ritenendo la richiesta della condomina espressione di un abuso del diritto e di un intento emulativo, anche perché nel frattempo gli altri condòmini si erano dotati di impianti autonomi.
La vicenda era già approdata una prima volta in Cassazione. Con la sentenza n. 1209/2016, la Suprema Corte aveva affermato un principio decisivo: non è abusiva né emulativa la richiesta del singolo condomino volta al ripristino dell’impianto centralizzato soppresso con una delibera dichiarata illegittima. Secondo la Cassazione, non rilevano né il costo elevato del ripristino per gli altri condòmini, né la possibilità alternativa di riconoscere alla condomina un risarcimento pari al costo di un impianto autonomo.
Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’Appello, quest’ultima, adeguandosi al principio di diritto espresso dalla Cassazione, aveva riconosciuto alla condomina il diritto al ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato. Contro questa decisione il condominio ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Il punto centrale della vicenda è particolarmente rilevante: il condominio sosteneva che, essendo il vecchio impianto fermo dal 1991, non fosse più realisticamente possibile rimetterlo in funzione, né realizzarne uno nuovo pienamente conforme alla normativa vigente. La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che il lungo periodo di inattività dell’impianto non elimina automaticamente il diritto della condomina a ottenere una pronuncia sul ripristino del servizio comune.
Motivi di ricorso del condominio:
- con il primo motivo, il condominio ha sostenuto che la condomina non avrebbe più avuto un interesse concreto e attuale ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. A suo dire, il decorso di molti anni dalla disattivazione dell’impianto avrebbe reso ormai impossibile riattivare il vecchio sistema centralizzato. Inoltre, anche l’eventuale realizzazione di un nuovo impianto sarebbe stata problematica, perché avrebbe dovuto rispettare la normativa tecnica e di sicurezza sopravvenuta. Da ciò il condominio ricavava la conclusione che la condomina non avrebbe potuto ottenere alcuna utilità concreta dalla sentenza richiesta.
- Con il secondo motivo, il condominio ha riproposto il tema dell’abuso del diritto e dell’atto emulativo. Secondo il ricorrente, l’azione della condomina sarebbe stata priva di una reale utilità perché la stessa, secondo la prospettazione condominiale, si sarebbe già dotata di un impianto autonomo. In questa prospettiva, pretendere il ripristino del riscaldamento centralizzato dopo così tanto tempo avrebbe rappresentato soltanto un aggravio per gli altri condòmini, ormai organizzati con sistemi individuali.
- Con il terzo motivo, infine, il condominio ha contestato la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio. La CTU, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto accertare se la condomina disponesse o meno di un impianto di riscaldamento alternativo. Tale verifica, nella prospettiva del condominio, era necessaria per stabilire se la condomina conservasse ancora un effettivo interesse al ripristino dell’impianto centralizzato.
Motivi a difesa della condomina controricorrente
La condomina ha resistito al ricorso, sostenendo la correttezza della decisione della Corte d’Appello. La sua difesa si è fondata anzitutto sul dato decisivo già accertato nei precedenti gradi di giudizio: la dismissione dell’impianto centralizzato era avvenuta in forza di una delibera condominiale dichiarata illegittima e annullata con sentenza passata in giudicato. Da ciò derivava, secondo la condomina, il diritto al ripristino della situazione precedente.
La controricorrente ha inoltre richiamato il vincolo derivante dalla precedente pronuncia della Cassazione n. 1209/2016. In quella decisione la Suprema Corte aveva già escluso che la richiesta di ripristino potesse essere qualificata come abusiva o emulativa, affermando che l’onerosità delle opere per gli altri condòmini non può prevalere sul diritto del singolo alla conservazione e fruizione del bene comune illegittimamente soppresso.
Quanto alla presunta mancanza di interesse, la difesa della condomina ha contestato l’impostazione del condominio. Il fatto che l’impianto fosse rimasto fermo per molti anni non poteva cancellare l’illegittimità originaria della soppressione del servizio. Né poteva ritenersi sufficiente, per escludere il diritto al ripristino, la circostanza che gli altri condòmini avessero nel frattempo installato impianti autonomi.
La condomina ha anche respinto l’idea che fosse provata la sua dotazione di un autonomo impianto di riscaldamento. La Cassazione, infatti, rileva che dalla ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata non emergeva affatto che la controricorrente avesse già realizzato un proprio impianto autonomo; anzi, il rifiuto della proposta del…
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Giuseppe De Luca
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