Il Decreto Legge 29 marzo 2024,
n. 39 (Decreto tagli cessioni) “intervenendo sulle
condizioni di fruibilità del credito, e quindi sulla modalità di
utilizzo dello stesso da parte del beneficiario, richiede alle
autorità statistiche di rivalutare la classificazione statistica
del Superbonus per gli interventi realizzati a partire dal
2024”. Lo ha messo nero su bianco ISTAT nel documento
depositato in sesta Commissione permanente (Finanze e tesoro) al
Senato nell’ambito del ciclo di audizioni per l’esame del disegno
di legge di conversione del D.L. n. 39/2024.
La classificazione contabile del Superbonus
Un ciclo di audizioni a cui hanno partecipato
parecchi portatori d’interesse tra i quali l’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) che ha focalizzato la sua attenzione sulla
classificazione e riclassificazione dei bonus edilizi.
Un argomento molto delicato oltre che interessante che ci ha
visti impegnati su queste pagine già da
giugno 2021 quando Eurostat (l’Ufficio statistico dell’Unione
europea), alla luce del meccanismo delle opzioni alternative
(sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha inviato una
lettera al Presidente ISTAT
esprimendosi provvisoriamente sul trattamento contabile del
Superbonus e del Bonus facciate (non si comprende perché non sugli
altri bonus edilizi “minori”) e confermandone la classificazione
come crediti “non pagabili”.
Da quel momento in poi è accaduto di tutto. Prima è arrivato il
Decreto-Legge 27 gennaio
2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter), convertito con modificazioni
dalla Legge 28 marzo
2022, n. 25, mediante il quale è stato avviato lo
smantellamento del meccanismo delle opzioni alternative (e a cui
sono seguiti altri provvedimenti prima di trovare un
“equilibrio”).
Poi (siamo già a gennaio 2023, ovvero già in piena crisi dovuta
al blocco della cessione del credito) arriva l’aggiornamento del
Manual on Government Deficit and Debt
(MGDD) relativamente al capitolo sulla classificazione dei
crediti fiscali. Un aggiornamento definito “programmato” e a
seguito del quale Eurostat, prendendo atto delle norme sulla
cessione del credito italiane, ha aggiunto 3 criteri per la
classificazione dei crediti come pagabili o non pagabili:
- trasferibilità del credito;
- compensabilità con qualsiasi tipo di imposta;
- differibilità per lungo tempo.
Alla luce di queste caratteristiche, ma senza modificare il
SEC2010 (allegato A al Regolamento UE n. 549/2013 relativo al
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione
europea), l’MGDD (che rappresenta solo un manuale interpretativo
delle regole del SEC2010) ha inserito una nuova tipologia di
credito fiscale “border line”. Il credito “pagabile ma non
rimborsabile”.
Per comprendere cos’è questa tipologia di credito, occorre fare
un passo indietro e riferirsi al paragrafo 20.167 del SEC2010 per
il quale i crediti sono unicamente di due tipologie (non esistono
“ibridi” o “border line”):
- crediti pagabili, ovvero quelli per cui l’eventuale ammontare
del credito che superi il debito d’imposta viene pagato al
beneficiario; - crediti non pagabili o “non recuperabili”, ovvero quelli per
cui sono limitati all’ammontare del debito d’imposta, in quanto la
parte non compensata con i debiti viene persa dal
beneficiario.
Alla luce delle 3 citate caratteristiche per l’MGDD occorre
considerare la probabilità che il credito possa non essere
utilizzato dal beneficiario:
- se questa è alta, il credito resta “non pagabile”;
- viceversa, se è bassa (quindi il credito può essere non
utilizzato), allora il credito è “pagabile”.
L’MGDD, però, non dice nulla sulla non pagabilità di questi
crediti “border line”. Nasce così il “ragionevole” dubbio che la
riclassificazione del superbonus come credito “pagabile”
(nonostante l’art. 121, comma 3, secondo periodo reciti “La
quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere
usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a
rimborso”) possa consentire ai contribuenti di richiedere il
rimborso della parte di credito non utilizzata.
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