Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza


La figura del datore di lavoro, in un’organizzazione aziendale, non è solo il centro nevralgico delle decisioni strategiche e operative, ma anche il principale responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori.

Questa responsabilità, che può sembrare a volte astratta, si traduce in una serie di obblighi complessi, rigorosamente delineati dalla legge. Districare questa matassa è fondamentale per ogni impresa che desidera operare in modo etico, legale ed efficiente, proteggendosi da rischi e sanzioni.

Ecco una guida rapida sul tema per i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza con un’ampia raccolta della giurisprudenza in materia.

Chi è il datore di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08?

Il datore di lavoro, sia esso persona fisica o giuridica, è la figura tenuta a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza nell’ambiente lavorativo.

Il D.Lgs. 81/2008 (Articolo 2 comma 1 lett. b) definisce il datore di lavoro come:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Questa definizione, già di per sé articolata, chiarisce che la responsabilità non è sempre legata ad un titolo formale, ma all’effettivo potere di controllo e gestione.

Nelle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

D.L. Omnibus 2025: cooperative e organizzazioni di volontariato, chiarimenti sugli obblighi

Il decreto legge Omnibus 2025 (D.L. 95/2025 convertito con la legge 8 agosto 2025, n. 118 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025) fornisce l’interpretazione autentica del comma 3-bis dell’articolo 3 del Testo Unico della Sicurezza.

L’intervento ha importanti ricadute sugli obblighi e le responsabilità dei datori di lavoro e dei dirigenti di cooperative sociali (definite dalla L.381/991) e organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

In base all’interpretazione autentica, questi soggetti “non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente” per le finalità di cui all’articolo 18 del TUS.

Per effetto di questa disposizione, le Cooperative, le Organizzazioni di volontariato per la Protezione Civile, Croce Rossa, VV.F. e Soccorso alpino non sono tenuti, ad esempio, alla nomina del medico, alla designazione degli addetti all’emergenza (incendio e primo soccorso).

L’equiparazione resta valida per tutti gli obblighi propri e non delegabili del datore di lavoro e del dirigente previsti dagli altri articoli del TUS, tra cui la nomina dell’RSPP (art. 17) e la valutazione dei rischi (art. 28 e 29).

Quali sono le responsabilità del datore di lavoro: le norme di riferimento

Quando si parla di responsabilità del datore di lavoro, il riferimento normativo primario è il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), ma non è l’unica fonte da considerare.

La responsabilità in materia di sicurezza è infatti un concetto richiamato già in Costituzione (art. 32 – Tutela della salute nei luoghi di lavoro; Art. 35 – Tutela del lavoro; Art. 38 – Tutela del lavoratore in caso di infortunio, malattia), nel Codice Civile (artt. 2087 e 2049) e nel Codice Penale (artt. 437 e 451).

Il datore di lavoro ha una “posizione di garanzia” che lo rende il principale responsabile della prevenzione dei rischi per la salute. Ciò significa che deve non solo eliminare o ridurre i rischi alla fonte, ma anche adottare tutte le misure necessarie e idonee, basate sulle conoscenze tecniche e scientifiche più avanzate, per proteggere i dipendenti da ogni tipo di danno.

Gli obblighi del datore di lavoro non sono facoltativi, ma tassativi e inderogabili. Possono essere suddivisi in due macro-categorie: obblighi non delegabili e obblighi delegabili.

Obblighi non delegabili

Questi sono i pilastri su cui si fonda la responsabilità del datore di lavoro e non possono essere trasferiti a nessun altro soggetto, nemmeno con un atto di delega formale. Sono il fulcro della sua posizione di garanzia. Essi sono normati dall’articolo 17 del D.Lgs 81/2008:

  • valutazione dei rischi e redazione del DVR: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall’articolo 28, è la bussola della sicurezza aziendale. Il datore di lavoro ha il compito primario di valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro (chimici, fisici, biologici, ergonomici, stress-correlato, ecc.) e di redigere il DVR. Questo documento deve essere aggiornato e conservato, rappresentando la prova dell’attività di prevenzione svolta;
  • designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): il datore di lavoro deve designare un RSPP, che può essere interno o esterno all’azienda, il quale ha il compito di affiancarlo nella valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure di sicurezza. Anche se l’RSPP fornisce supporto tecnico, la responsabilità della valutazione finale rimane in capo al datore di lavoro.

Obblighi delegabili

La possibilità di delegare l’esercizio delle funzioni tipiche del datore di lavoro ha determinato, negli anni, un progressivo ampliamento delle figure coinvolte nella gestione della prevenzione e nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Oggi si assiste ad una distribuzione verticale di tali compiti, con una sempre più frequente attribuzione di funzioni a soggetti delegati.

Ciò risponde anche alla crescente difficoltà, per chi ricopre il ruolo di datore, di garantire una presenza costante e diretta nelle attività quotidiane dei propri dipendenti, specialmente nelle realtà imprenditoriali di dimensioni medio-grandi.

La giurisprudenza più recente dimostra come la responsabilità in materia di sicurezza non sia più esclusivamente in capo al datore di lavoro, ma si estenda anche ad altre figure aziendali – dirigenti, preposti, RSPP, medico competente e persino RLS – ciascuna chiamata a rispondere, entro i propri ambiti, delle omissioni o carenze che possono determinare un infortunio.

Affinché la delega sia valida, deve essere:

  • formale e scritta: la delega deve essere un atto formale, sottoscritto da datore di lavoro e delegato che ne accetta l’incarico;
  • conferita ad un soggetto idoneo: il delegato deve possedere le competenze, l’esperienza e i poteri necessari per svolgere l’incarico;
  • dotata di autonomia di spesa: il delegato deve avere un’autonomia economica sufficiente per poter attuare le misure di sicurezza necessarie.

Quali obblighi la legge impone al datore di lavoro e al…


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 Alfonso Roma

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