L’apprendistato di primo livello è un contratto di lavoro finalizzato a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani tra i 15 e i 25 anni.
Il contratto di apprendistato di primo livello ha una durata minima di 6 mesi e si differenzia dagli altri contratti di apprendistato perché ha come obiettivo l’acquisizione di un diploma e di specifiche competenze professionali.
Con il DDL Lavoro è stata riconosciuta la possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello in altre forme di apprendistato (di secondo livello o di alta formazione e ricerca), ma nel rispetto di specifici requisiti e condizioni.
In questa guida vi spieghiamo cos’è e come funziona il contratto di apprendistato di primo livello, a chi si rivolge, qual è la normativa di riferimento e quali sono le novità e le tutele previste.
COS’È L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
L’apprendistato di primo livello è un tipo di contratto di lavoro attivabile per coloro che hanno compiuto 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico o formativo.
Esistono tre principali tipologie di contratto di apprendistato. A differenza degli altri due tipi, ossia apprendistato professionalizzante (per l’acquisizione di una qualifica professionale) e apprendistato di alta formazione e ricerca (per il conseguimento di un titolo terziario accademico o non accademico), la finalità di questo contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, ovvero l’apprendistato per:
- l’acquisizione della qualifica e del diploma professionale (leFP);
- l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore;
- l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- conseguire l’ammissione all’esame di Stato.
L’apprendistato di primo livello viene anche detto “apprendistato per qualifica o diploma professionale” o contratto di apprendistato “duale”. È stato istituito dal Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n. 81 e disciplinato da più atti nel tempo. Chiariamo però che, salvo quanto previsto dai Decreti attuativi:
- la regolamentazione dell’apprendistato di primo livello è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- in assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dell’apprendistato è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che chiarisce eventuali dubbi.
RETRIBUZIONE
Quanto prende un apprendista di primo livello è definito dal CCNL specifico di riferimento e può essere:
- fino a 2 livelli inferiori a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto;
- stabilita in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto.
COME FUNZIONA L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
L’apprendistato di primo livello è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative. Concluso questo percorso, l’azienda esamina l’apprendista per decidere se assumerlo o no.
Tale tipi di contratto di apprendistato può essere stipulato in tre momenti:
- prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo;
- contestualmente, all’avvio del percorso formativo;
- in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di 6 mesi e il rispetto dell’orario minimo ordinamentale, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226.
Al termine del percorso di apprendistato e al conseguimento del titolo di studio previsto, il rapporto di lavoro può:
- continuare come un normale contratto a tempo indeterminato;
Chiariamo che con tale tipo di apprendistato viene messo in pratica un percorso formativo “duale”. Cioè che si realizza, al contempo, presso:
- un’istituzione formativa che eroga la “formazione esterna”;
- l’impresa che eroga la “formazione interna”.
Non a caso, nei percorsi di apprendistato di primo livello il DM 12 ottobre 2015 sottolinea l’importanza della figura del tutor, finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa. Si tratta in sostanza, dell’affiancamento dell’apprendista nel percorso di apprendimento e del monitoraggio del suo corretto svolgimento. In particolare, ci sono due tipi di tutoraggio:
- formativo: assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato;
- aziendale: può essere anche il datore di lavoro, favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna. Poi, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative. In collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi.
Le figure del tutor formativo e del tutor aziendale, individuate rispettivamente dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro nel piano formativo individuale (PFI), assicurano l’integrazione tra la formazione interna ed esterna dell’apprendista. Collaborano alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista (secondo questo modulo) e attestano le attività svolte e le competenze acquisite alla fine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
Il percorso formativo degli studenti e le attività lavorative previste dal contratto di apprendistato devono essere coerenti tra loro, come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella nota n. 795 del 24 Aprile 2024, anche se sono permessi contratti in settori diversi da quelli del percorso di istruzione, per arricchire le competenze dell’apprendista. Tuttavia, la validità del contratto di apprendistato è sempre garantita dalla sottoscrizione di un protocollo con l’istituzione formativa.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E FISCALI
Per le aziende con un organico fino a 9 dipendenti che decidono di investire nel sistema duale, la Legge di Bilancio 2026 ha confermato lo sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto.
Per le realtà con più di 9 dipendenti, lo sconto non è totale ma l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è fissata al 5% (in sostituzione dell’aliquota ordinaria del 10%).
Inoltre:
- per le ore di formazione svolte all’esterno presso l’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
- per le ore di formazione interna, invece, la retribuzione dovuta è pari al 10% del valore orario previsto dal contratto.
In ogni caso, le somme erogate per la formazione non sono soggette a contribuzione previdenziale né al pagamento del premio assicurativo INAIL.
NOVITÀ 2026
Con l’ordinanza n. 2558 del 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata partecipazione dell’apprendista alla formazione esterna non comporta più la decadenza automatica dalle agevolazioni contributive.
Secondo i giudici, il recupero dei contributi da parte dell’INPS può avvenire solo…
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Valeria Cozzolino
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