L’incolumità degli studenti e del personale scolastico è una priorità assoluta in qualsiasi istituzione educativa. In questo contesto, la normativa antincendio riveste un ruolo fondamentale nell’assicurare un ambiente sicuro e protetto all’interno degli edifici scolastici.
Questo articolo si propone di esplorare la complessa trama normativa che regola la sicurezza antincendio nelle istituzioni scolastiche.
Analizzando le disposizioni che governano la sicurezza antincendio nelle scuole, si evince chiaramente la necessità di adottare un approccio professionale alla materia e dotarsi di adeguati software antincendio per affrontare in maniera integrata e completa la progettazione della prevenzione incendi.
Ma cosa prevede esattamente la normativa antincendio per gli edifici scolastici?
Proroga antincendio per le scuole
D.M. 31/03/2026 – Adeguamento antincendio delle scuole con scadenze differenziate (08/01/2027 – 31/12/2027)
Con Decreto del 31 marzo 2026 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026 – sono state approvate le nuove prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola.
Il provvedimento dà attuazione a quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe 2025 che aveva genericamente fissato al 31 dicembre 2027 il termine ultimo di adeguamento, introducendo un sistema più strutturato e meno legato alle proroghe generalizzate che hanno caratterizzato gli anni precedenti.
Si stabilisce infatti un percorso scandito da tappe precise, con l’obiettivo di garantire da subito condizioni minime di sicurezza e, al contempo, assicurare il completamento degli interventi entro il termine definitivo del 31 dicembre 2027.
Un adeguamento per fasi: cosa devono fare le scuole entro l’8 gennaio 2027
Il decreto introduce un sistema articolato su due momenti fondamentali. Il primo riguarda il breve termine: entro 9 mesi dalla pubblicazione, gli edifici scolastici non ancora a norma devono adeguarsi almeno alle misure essenziali di sicurezza antincendio previste dal D.M. 26/08/1992 e presentare la relativa SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco.
La SCIA deve attestare l’attuazione almeno di alcune disposizioni del D.M. 26 agosto 1992, e in particolare:
- punto 7.0 – generalità;
- punto 7.1, secondo comma, lettere a) e b) – illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;
- punto 8 – sistemi di allarme;
- punto 9.2 – estintori;
- punto 10 – segnaletica di sicurezza;
- punto 12 – norme di esercizio.
Adempimenti entro il 31 dicembre 2027
Entro il 31 dicembre 2027 devono essere attuate tutte le restanti disposizioni previste dal D.M. 26 agosto 1992.
Entro la stessa data deve essere presentata al competente Comando dei Vigili del Fuoco la SCIA attestante il completo adeguamento alle disposizioni antincendio applicabili.
Più flessibilità progettuale: le diverse modalità di adeguamento
Le attività di adeguamento previste dal decreto possono essere realizzate, in alternativa, nel rispetto delle norme tecniche di prevenzione incendi previste dal Codice di Prevenzione Incendi, oppure sulla base di un progetto approvato in deroga ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011; in tali ipotesi, gli interventi possono essere sviluppati secondo modalità attuative coerenti con le fasi e le tempistiche indicate.
Resta comunque fermo, anche per le attività progettate secondo il Codice di prevenzione incendi, l’obbligo di presentare al competente Comando dei Vigili del Fuoco, entro 9 mesi dalla pubblicazione del decreto, la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, attestante l’attuazione almeno delle principali misure di sicurezza, tra cui:
- S.10.4 (soluzioni progettuali);
- S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica);
- S.4.5.9 (segnaletica d’esodo ed orientamento);
- livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell’incendio);
- S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio); V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio);
- segnaletica di sicurezza ove prevista;
- livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.
Sicurezza durante il periodo transitorio: le misure di mitigazione del rischio
L’articolo 2 fa riferimento alle misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. In particolare uno degli aspetti più delicati affrontati dal decreto riguarda la gestione del rischio nelle more del completamento degli interventi. Fino al pieno adeguamento, scuole ed enti proprietari sono chiamati a mettere in campo specifiche misure compensative, individuate sulla base di una valutazione puntuale del rischio incendio.
Tali misure devono essere definite dai soggetti responsabili sulla base di una puntuale valutazione del rischio incendio, che tenga conto delle criticità effettivamente presenti nelle strutture, delle eventuali carenze impiantistiche e delle non conformità rilevate, potendo fare riferimento anche alle indicazioni contenute nel capitolo S.5 del Codice di prevenzione incendi.
In termini operativi, il decreto individua una serie di interventi gestionali, da considerarsi esemplificativi e non esaustivi, che comprendono innanzitutto la necessità di mantenere il carico d’incendio entro limiti compatibili con la reale capacità di resistenza al fuoco delle strutture, nonché l’eliminazione o la sostituzione di materiali che presentino caratteristiche di reazione al fuoco inferiori agli standard richiesti.
È inoltre fondamentale garantire che il numero di occupanti e la loro distribuzione all’interno degli ambienti siano sempre coerenti con le capacità del sistema di esodo esistente, prevedendo, se necessario, una riduzione dell’affollamento. A ciò si affianca l’obbligo di organizzare attività sistematiche di sorveglianza, pianificate sulla base della valutazione del rischio, volte a verificare nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza, l’accessibilità degli spazi e l’assenza di danneggiamenti o alterazioni che possano compromettere le condizioni operative. Un ulteriore elemento centrale riguarda il rafforzamento dell’organizzazione della sicurezza interna, attraverso l’incremento del numero di addetti incaricati della prevenzione incendi, della gestione delle emergenze e dell’attuazione del piano di emergenza, in coerenza con il livello di rischio residuo; tali figure, oltre a svolgere le proprie mansioni ordinarie, sono chiamate a effettuare controlli preventivi e a vigilare sul corretto mantenimento delle misure compensative adottate.
Il personale incaricato può essere integrato anche mediante risorse esterne, fermo restando che, in caso di affidamento a soggetti terzi, questi devono possedere adeguati requisiti di qualificazione professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in conformità al Codice dei contratti pubblici.
Sotto il profilo formativo, è richiesto che gli addetti antincendio partecipino a percorsi di formazione avanzata, in particolare ai corsi di tipo 3-FOR previsti dalla normativa vigente, conseguendo altresì l’attestazione di idoneità tecnica.
Parallelamente, deve essere garantita un’adeguata informazione a tutto il personale sui rischi specifici connessi alla…
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Giusi Rosamilia
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