Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2026) della delibera n. 524 del 22 dicembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha delineato il quadro economico e operativo dei contributi obbligatori per l’anno 2026.
Il provvedimento fissa gli importi, le scadenze e le modalità di versamento che stazioni appaltanti, imprese e Società Organismo di Attestazione (SOA) sono tenute a rispettare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Cos’è il contributo ANAC?
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è finanziata, tra le altre fonti, attraverso i contributi obbligatori versati dai soggetti che partecipano alle procedure di gara pubblica.
Questo sistema di finanziamento, disciplinato dall’art. 1, comma 67, della Legge 266/2005, attribuisce all’Autorità il potere di determinare annualmente l’ammontare dei contributi dovuti sia dalle stazioni appaltanti che dagli operatori economici, in relazione al valore e alla tipologia del contratto oggetto di gara.
Il meccanismo è strutturato in modo da coinvolgere entrambe le parti del rapporto contrattuale pubblico: da un lato le amministrazioni aggiudicatrici, che versano un contributo commisurato al valore stimato dell’appalto; dall’altro gli operatori economici, che corrispondono una quota per ogni procedura a cui intendono partecipare. Il versamento del contributo da parte dell’operatore economico costituisce, in molti casi, condizione di ammissibilità dell’offerta, con la conseguenza che la sua omissione determina l’esclusione dalla gara.
Il contributo ANAC, quindi, è la quota obbligatoria che i soggetti coinvolti nel sistema dei contratti pubblici (appalti e concessioni) devono versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Si tratta della principale modalità con cui l’ANAC si autofinanzia per svolgere le proprie attività di vigilanza e monitoraggio.
Il quadro normativo di riferimento
La base giuridica del sistema contributivo ANAC si articola su più livelli. La norma primaria è rappresentata dalla già citata Legge 266/2005, che ha istituito il meccanismo e ne ha definito i tratti essenziali. Su questa base, l’ANAC adotta ogni anno una delibera specifica — solitamente pubblicata entro la fine dell’anno precedente o nei primi mesi dell’anno di riferimento — con cui aggiorna le soglie, gli importi e le modalità operative di versamento.
Con l’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), il sistema ha subito un processo di razionalizzazione che ha interessato anche le modalità di calcolo e di versamento dei contributi. Il nuovo Codice, ispirato ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, ha ridisegnato alcune categorie contrattuali e introdotto nuove soglie di rilevanza, con effetti diretti sulla determinazione dei contributi dovuti.
È importante sottolineare che la delibera ANAC sui contributi non è un atto meramente amministrativo: essa ha natura regolatoria e produce effetti vincolanti nei confronti di tutti i soggetti del mercato degli appalti pubblici. La sua corretta interpretazione e applicazione è quindi un presupposto fondamentale per la regolarità delle procedure di gara.
Chi è obbligato a pagare?
Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
- le stazioni appaltanti, di cui all’art. 1, lettera a) , dell’allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023;
- gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l) , dell’allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a) ;
- le società organismo di attestazione (SOA), di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.
I contributi ANAC 2026: importi e soglie
Con la delibera n. 524 del 22 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2026, l’Anac ha fissato per il 2026 i contributi a carico dei soggetti pubblici e privati vigilati nell’ambito dei contratti pubblici, definendo importi, modalità di pagamento ed esenzioni per stazioni appaltanti, operatori economici e SOA.
La struttura tariffaria approvata dall’ANAC si basa sul principio della proporzionalità rispetto al valore stimato della gara o della concessione.
La novità principale sul fronte delle agevolazioni riguarda la conferma della franchigia sotto i 40.000 euro: sia le amministrazioni pubbliche che gli operatori economici sono totalmente esentati dal pagamento per tutte le procedure al di sotto di questa soglia.
Al di sopra dei 40.000 euro, scatta l’obbligo contributivo con importi progressivi:
- stazioni appaltanti: versano una quota variabile da un minimo di 35 euro fino a un massimo di 880 euro per i lotti di importo più elevato;
- operatori economici: la contribuzione a carico delle imprese oscilla tra i 18 euro e i 560 euro, in base allo scaglione di valore della gara.
Attenzione agli affidamenti in house: viene ribadito l’obbligo introdotto a partire dal 2024. Per queste specifiche procedure, l’onere economico della contribuzione ricade interamente ed esclusivamente sulla stazione appaltante.
La delibera disciplina anche le modalità operative di pagamento, da effettuare mediante il portale Anac integrato con pagoPA. Per gli operatori economici, il versamento rappresenta requisito di ammissione alla gara e la mancata prova del pagamento comporta l’esclusione.
Per le SOA è previsto invece un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato, con possibilità di rateizzazione entro il 31 dicembre 2026. In caso di inadempimento sono previste riscossione coattiva, interessi e maggiorazioni secondo la normativa vigente.
La nuova disciplina è efficace dal 1° gennaio 2026.
Contributi per le stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti sono tenute al versamento del contributo in relazione al valore stimato dell’appalto, calcolato secondo le regole del Codice dei Contratti. Il contributo è dovuto al momento della pubblicazione del bando o dell’avviso di gara, e il suo importo è determinato in misura fissa per ciascuna fascia di valore.
Per gli appalti di lavori, la progressione degli importi riflette la complessità e il valore economico delle opere: si parte da importi contenuti per le procedure di minor valore, fino a contributi significativi per le grandi opere infrastrutturali che superano le soglie comunitarie. Per gli appalti di servizi e forniture, la struttura è analoga, ma gli importi sono generalmente inferiori rispetto ai lavori di pari valore, in considerazione della diversa natura delle prestazioni.
Le concessioni — sia di lavori che di servizi — seguono una logica contributiva propria, che tiene conto della durata del rapporto concessorio e del valore complessivo delle prestazioni dedotte in contratto.
Contributi per gli operatori economici
Gli operatori economici versano il contributo per ogni singola procedura a cui partecipano, indipendentemente dall’esito della gara. Questo significa che il costo della partecipazione è un elemento che l’impresa deve considerare nella propria valutazione di convenienza economica, soprattutto quando si tratta di procedure di elevato valore.
Anche in questo caso, gli importi sono differenziati per fascia di valore e per tipologia contrattuale. Per le procedure sotto soglia comunitaria, i contributi sono contenuti e non rappresentano un ostacolo…
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Giusi Rosamilia
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