La figura del committente, pur non essendo l’esecutore materiale dell’opera o del servizio, riveste un ruolo nevralgico e, di conseguenza, assume un complesso ventaglio di responsabilità in sede civile, lavoristica e penale.
È fondamentale distinguere e stratificare le diverse forme di responsabilità, che spaziano da quella indiretta per fatto dell’appaltatore (Art. 2049 c.c.) alla responsabilità in solido per oneri retributivi e contributivi, fino agli obblighi specifici di vigilanza e garanzia in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08).
Il fondamento della responsabilità civile indiretta: l’art. 2049 c.c.
Il principio generale che governa il contratto di appalto è l’autonomia dell’appaltatore. L’appaltatore, agendo con propria organizzazione, predisponendo i mezzi e determinando le modalità esecutive, è considerato, in linea di massima, l’unico responsabile dei danni cagionati a terzi durante l’esecuzione dell’opera.
La responsabilità del committente, tradizionalmente definita “indiretta” o “per fatto altrui con colpa altrui” (Art. 2049 c.c. – esteso ai rapporti di appalto in via eccezionale), emerge soltanto quando si verifica un’elisione dell’autonomia dell’appaltatore. La giurisprudenza esclude una responsabilità automatica, ammettendola solo in ipotesi di ingerenza del Committente così significativa da ridurre l’Appaltatore a un mero esecutore (nudus minister). In tale scenario, la responsabilità per il danno è attribuibile al Committente stesso, poiché l’appaltatore ha agito come un suo mero strumento.
Sebbene l’Art. 2049 c.c. non richieda la prova di una colpa propria del Committente, l’imputazione del danno si fonda su una tesi oggettiva ma intermedia, responsabilità modulata dal vincolo di occasionalità necessaria. Non è sufficiente che il danno sia commesso formalmente da un collaboratore, ma è essenziale che l’illecito sia riconducibile all’attività lavorativa (nell’esercizio e a causa delle incombenze affidate). La colpa del committente, se rilevata, può manifestarsi come:
- culpa in eligendo: scelta inadeguata dell’Appaltatore in termini di competenze e affidabilità;
- culpa in vigilando: mancanza di un’adeguata vigilanza sull’operato, che pur non eliminando l’autonomia dell’appaltatore, può concorrere nella ripartizione delle responsabilità.
Responsabilità in solido del committente
Il committente può essere considerato responsabile in solido con l’appaltatore (o subappaltatore) per il pagamento di stipendi, contributi previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera. In pratica, se l’impresa non versa quanto dovuto, i lavoratori o l’INPS/INAIL possono rivolgersi anche al committente.
Nello specifico, l’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che, negli appalti di opere o servizi, il committente, in qualità di imprenditore o datore di lavoro, risponde in solido con l’appaltatore e con eventuali subappaltatori, entro un termine di due anni dalla conclusione dell’appalto, per il pagamento ai lavoratori delle retribuzioni, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al periodo di esecuzione del contratto. Restano esclusi gli obblighi relativi alle sanzioni civili, che gravano esclusivamente sul soggetto inadempiente.
Cassazione 26529/2025: danni a terzi in cantiere, la clausola di manleva tra committente e appaltatore
La Corte di Cassazione (sentenza n. 26529/2025) ribadisce che le clausole di esonero della responsabilità del committente valgono solo nei rapporti interni e non sono opponibili ai terzi danneggiati. Il terzo può agire contro tutti i soggetti responsabili (committente, appaltatore, direttore lavori), anche in presenza di pattuizioni di manleva. Nel caso di errori progettuali, il committente che è anche progettista risponde direttamente per il danno, concorrendo con gli altri operatori. Opera quindi la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., con diritto di regresso tra i coobbligati. Leggi l’approfondimento.
Le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori in ambito di sicurezza
Le responsabilità e le sanzioni cui il committente può essere soggetto sono numerose; tuttavia, qualora non disponga delle competenze tecniche necessarie o non intenda gestire direttamente i lavori, può delegare formalmente, tramite apposita scrittura, un “Responsabile dei Lavori”.
Il Responsabile dei Lavori può assumere diverse forme:
- una figura esterna al committente (anche un privato) con competenze adeguate;
- un professionista abilitato e qualificato in materia di sicurezza, operante come consulente esterno;
- un professionista abilitato e coinvolto nella progettazione dell’opera, come il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la progettazione.
Nel contesto del D.Lgs. 81/08, la figura del committente, così come quella del responsabile dei lavori (se nominato), è destinataria di una specifica e non surrogabile posizione di garanzia. Tale posizione non deriva da una delega del datore di lavoro, ma è ex lege, giustificata dal principio generale dell’ordinamento che riconduce le responsabilità a chi trae beneficio dall’attività (ubi commoda, ibi incommoda). Il loro ruolo, tuttavia, è circoscritto alla gestione complessiva del rischio d’interferenza e alle scelte preliminari di sistema, non all’esecuzione operativa delle lavorazioni.
In particolare, l’art. 90 del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro disciplina in modo dettagliato i compiti del committente e del responsabile dei lavori, distinguendo tra le fasi di progettazione e di esecuzione dell’opera. Dalla designazione dei coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE), alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, fino alla predisposizione e conservazione della documentazione obbligatoria di cantiere, ogni adempimento risponde alla finalità di prevenire i rischi e garantire un controllo costante sulle condizioni operative del cantiere.
Possiamo dire che il committente è il primo anello della catena che riguarda la sicurezza, in quanto ha potere decisionale e di spesa. Tali prerogative gli consentono di selezionare i professionisti coinvolti nell’opera – come progettisti, direttore dei lavori, responsabile dei lavori e coordinatori per la progettazione e l’esecuzione – nonché le imprese esecutrici, valutando sia le competenze tecnico-professionali sia i criteri economici. Il Committente, in quanto soggetto attivo nel processo di realizzazione dell’opera, riveste il ruolo di “primo responsabile” per la sicurezza nei cantieri, assumendo pertanto specifici obblighi e soggetto alle relative sanzioni.
Art. 90 D.Lgs. 81/2008, comma 1: misure generali di tutela, fase di progettazione dell’opera
Il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione, deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (specificati dall’art.15 D.Lgs. 81/2008). In particolare, deve farlo:
- al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative;
- all’atto della previsione della durata di realizzazione dei vari lavori o fasi di lavoro.
Per quanto concerne, invece, i lavori pubblici, l’attuazione di quanto detto avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
Art. 90 D.Lgs. 81/2008, comma 2: PSC e fascicolo dell’opera
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima di iniziare i lavori, il responsabile dei lavori deve prendere in considerazione:
- il piano di sicurezza e di coordinamento;
- il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.
Il PSC e il fascicolo dell’opera sono due documenti fondamentali che servono ad individuare i rischi presenti all’interno del cantiere, la cui redazione richiede un’attenzione particolare da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
Art. 90 D.Lgs. 81/08: designazione del CSP e del CSE, prima dell’affidamento dei lavori
L’art. 90 del D.Lgs. 81/08, ai commi 3 e 4, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori devono procedere obbligatoriamente alla nomina di un coordinatore per la sicurezza quando all’interno di uno stesso cantiere edile sono presenti più imprese esecutrici, anche se quest’ultime non si trovano a svolgere il lavoro contemporaneamente.
Nello specifico, il comma 3 stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori ha il compito di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), la cui nomina deve avvenire contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e deve ricadere su un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08; inoltre, essa deve essere ufficializzata su un apposito documento firmato per accettazione.
Il comma 4, invece, stabilisce che è sempre il committente o il responsabile dei lavori a designare il coordinatore per l’esecuzione (CSE) dei lavori prima dell’affidamento dei lavori.
Una volta assegnati i rispettivi incarichi, il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE per l’esecuzione dei lavori che devono essere indicati nell’apposito cartello di cantiere (comma 7).
Il comma 8 precisa che il committente o il responsabile dei lavori ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, il CSP e il CSE.
ll committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti previsti dall‘art. 98 D.Lgs. 81/2008, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Responsabilità prima dell’inizio dei lavori
Per lavori di almeno 200 uomini-giorno, anche se eseguiti da una sola impresa, il Committente o il Responsabile dei Lavori deve inviare la Notifica Preliminare ad AUSL e Direzione Territoriale del Lavoro, pena la sospensione del titolo abilitativo. È inoltre tenuto a trasmettere al Comune la Notifica Preliminare, il DURC e una dichiarazione di idoneità delle imprese, con sanzione da 500 a 1.800 euro in caso di omissione. Il Committente deve controllare il lavoro del CSE, comunicare gli accessi in cantiere e verificare il rispetto dei piani di sicurezza da parte di imprese e lavoratori autonomi, acquisire il Fascicolo dell’opera aggiornato e gestire i dispositivi di sicurezza previsti. Se i lavori affidati a un’unica impresa vengono poi eseguiti da più imprese, è obbligatorio nominare il CSE, con sanzioni penali o pecuniarie in caso di mancata designazione. In assenza di PSC, Fascicolo, Notifica Preliminare o DURC, il titolo abilitativo è sospeso.
Responsabilità durante l’esecuzione dei lavori
Il committente deve accertarsi che il CSE adempia correttamente ai propri compiti attraverso sopralluoghi regolari in cantiere, assicurandosi che imprese e lavoratori autonomi rispettino i piani di sicurezza e operino secondo le normative vigenti. Inoltre, deve informare il CSE con sufficiente anticipo riguardo all’ingresso in cantiere di ogni impresa o lavoratore autonomo.
Responsabilità al termine dei lavori
Il committente deve acquisire dal CSE il Fascicolo dell’opera aggiornato. Deve farsi carico della corretta gestione dei dispositivi di sicurezza in dotazione all’opera previsti nel Fascicolo.
Corte di Cassazione 4486/2021: quando la mancata nomina del coordinatore della sicurezza condanna il committente?
La Cassazione (sentenza 4486/2021) ha confermato la responsabilità del committente per omessa nomina del CSE in un cantiere con pluralità di imprese, anche non contemporanee, a seguito di un infortunio mortale da caduta da ponteggio privo di parapetti. L’obbligo di designazione del coordinatore scatta già alla mera previsione dell’intervento di più ditte e non richiede la loro presenza simultanea. Il committente mantiene una posizione di garanzia “alta”, con dovere di vigilanza su rischi macroscopici, anche in cantieri sottosoglia. L’imprudenza del lavoratore non esclude la responsabilità se il rischio non è eccentrico ma tipico dell’attività edilizia (lavori in quota). Leggi l’approfondimento.
Cassazione penale 41477/2025: lavori su coperture fragili senza anticaduta
La Cassazione penale n. 41477/2025 riguarda un infortunio mortale avvenuto durante lavori in quota su un capannone industriale con copertura in cemento-amianto. Il lavoratore è precipitato da oltre sei metri dopo il cedimento di una lastra fragile, in assenza totale di dispositivi anticaduta e di verifiche preventive sulla resistenza della copertura. Accertate gravi violazioni prevenzionistiche: mancata valutazione dei rischi, assenza di PSC, di coordinamento per la sicurezza e di verifica dell’idoneità delle imprese. La Corte conferma la condanna del committente di fatto e annulla senza rinvio, ai soli fini civili, la posizione del proprietario per intervenuta transazione con gli eredi. Leggi l’approfondimento.
Art. 90 D.Lgs. 81/2008, comma 9: accertamenti documentali
Il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo deve:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (con le modalità previste all’allegato XVII come l’iscrizione alla camera di commercio, documento di valutazione dei rischi, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione); nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno, tale requisito viene soddisfatto attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi:
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
- chiedere alle imprese esecutrici:
- dichiarazione dell’organico medio annuo corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili;
- contratto collettivo applicato;
- verificare il possesso della patente a punti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 dell’art. 27 del D.Lgs. 81/08, dell’attestato di qualificazione SOA;
- trasmettere all’amministrazione concedente e prima dell’inizio dei lavori:
- copia della notifica preliminare;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale;
- dichiarazione dell’organico medio annuo.
Art. 90 D.Lgs. 81/08, comma 10: sospensione del titolo
L’efficacia del titolo che abilita alla costruzione dell’opera viene sospesa in assenza di:
- piano di sicurezza e di coordinamento;
- fascicolo dell’opera;
- notifica preliminare;
- DURC.
Art. 90 D.Lgs. 81/2008, comma 11: quando non è richiesto il CSP
La nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione non è richiesta in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e quando l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro. In questi casi, le funzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono svolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
La documentazione di cantiere deve essere facilmente fruibile e condivisibile per agevolare e velocizzare il lavoro di chi è coinvolto. Per avere tutta la documentazione di cantiere sempre a portata di mano, ti suggerisco di affidarti a un software gestione documentazione di cantiere con cui puoi gestire, organizzare, archiviare e condividere al meglio i documenti da tenere in cantiere.
Per prevenire gli incidenti in cantiere, è fondamentale informare e sensibilizzare non solo i tecnici, ma anche i cittadini che intraprendono lavori edilizi, poiché assumono il ruolo di committente e diventano i primi responsabili della sicurezza. La guida dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna evidenzia le responsabilità del committente, gli obblighi normativi e le sanzioni, offrendo consigli pratici, come affidarsi a un professionista qualificato come Responsabile dei lavori, nominare un Coordinatore della sicurezza esperto e scegliere imprese affidabili e competenti nella gestione della sicurezza dei cantieri.
Le responsabilità del committente: giurisprudenza recente
Cassazione penale 19381/2026 – Infortunio nei lavori di manutenzione affidati a terzi: la presenza del preposto esonera il committente?
La sentenza n. 19381/2026 della Cassazione riguarda l’infortunio di una cassiera ferita da una porta tagliafuoco lasciata in condizioni instabili durante lavori di manutenzione affidati a un’impresa esterna. La Corte ha confermato la responsabilità della datrice di lavoro committente per non aver adeguatamente coordinato e vigilato sulle attività dell’appaltatore, come richiesto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
La Cassazione ha ribadito che la semplice presenza di un preposto non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità: il trasferimento delle funzioni e delle relative responsabilità è possibile solo attraverso una valida delega, formalmente conferita e dotata di adeguati poteri e risorse. Pertanto, l’assenza del datore dal luogo di lavoro o la gestione operativa affidata ad altri non fanno venir meno la sua posizione di garanzia.
La Corte ha infine disposto un nuovo esame limitatamente alla possibile concessione dell’attenuante del risarcimento del danno, in considerazione di un accordo conciliativo intervenuto con la lavoratrice, precisando che tale circostanza può influire sulla pena ma non esclude la responsabilità penale già accertata. Leggi l’approfondimento.
Cassazione penale 17659/2026 – Infortunio in appalto: quando risponde il committente?
La sentenza n. 17659/2026 della Cassazione affronta il tema della responsabilità del committente negli appalti interni all’azienda. Il caso riguarda un lavoratore di un’impresa appaltatrice precipitato da una copertura metallica deteriorata durante un’attività di pulizia non prevista dal contratto di appalto.
La Corte chiarisce che il committente non risponde automaticamente degli infortuni, ma la responsabilità deve essere valutata in concreto, verificando l’effettiva conoscenza dell’attività svolta, l’eventuale ingerenza nei lavori e gli obblighi prevenzionistici realmente violati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Secondo la Cassazione, occorre accertare chi impartiva gli ordini, quale fosse l’organizzazione aziendale e se il legale rappresentante fosse realmente a conoscenza della prassi pericolosa. Per questo la sentenza è stata annullata con rinvio, ribadendo che la posizione di garanzia del committente non può basarsi solo sul ruolo formale ricoperto in azienda. Leggi l’approfondimento.
Cassazione penale 16549/2026 – Lavori affidati ad un lavoratore autonomo: chi risponde in caso di infortunio?
La sentenza n. 16549/2026 della Cassazione chiarisce che la qualifica di lavoratore autonomo non esclude automaticamente la responsabilità di chi affida i lavori. Nel caso esaminato, un lavoratore autonomo è rimasto gravemente ferito cadendo da una scala a libretto fornita dal committente durante lavori di rifacimento dell’intonaco. Secondo la Corte, la scala era inidonea e avrebbe dovuto essere utilizzato un trabattello.
I giudici hanno evidenziato che la responsabilità può nascere anche senza un rapporto di lavoro subordinato, quando il committente interviene concretamente nell’organizzazione dei lavori, ad esempio fornendo attrezzature. Questo comportamento rappresenta una forma di ingerenza che comporta obblighi di sicurezza.
La Cassazione ha inoltre escluso che la condotta imprudente del lavoratore fosse abnorme: la caduta dalla scala rientrava infatti nel rischio tipico che le corrette misure preventive avrebbero dovuto evitare. Leggi l’approfondimento.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/le-responsabilita-del-committente-ruolo-vigilanza-e-adempimenti-normativi/
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Giusi Rosamilia
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