Bonus ristrutturazione 50%: il trasloco successivo non fa perdere la detrazione


Il contribuente che sostiene spese per lavori di ristrutturazione sull’abitazione principale può beneficiare della detrazione maggiorata al 50% anche se, successivamente, si trasferisce in un’altra casa e concede in locazione l’immobile ristrutturato.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 119/2026, riguardante il caso di un ufficiale delle Forze Armate trasferito d’autorità presso un’altra sede dopo l’acquisto e la ristrutturazione della propria abitazione.

Il principio affermato è rilevante: se l’immobile è adibito ad abitazione principale all’inizio dei lavori oppure, in alternativa, al loro termine, la successiva perdita di tale destinazione non comporta la decadenza dalla detrazione maggiorata.

Bonus ristrutturazione 2026: aliquota ordinaria e aliquota maggiorata

L’articolo 16-bis del TUIR riconosce una detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, l’articolo 16 del D.L. 63/2013 prevede, in linea generale, una detrazione pari:

  • al 36% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026;
  • al 30% per le spese sostenute nel 2027.

Il limite massimo di spesa resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione è però elevata:

  • al 50% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026;
  • al 36% per le spese sostenute nel 2027;

quando gli interventi riguardano un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le spese sono sostenute dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Restano escluse dalla disciplina agevolata le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

Il contribuente, ufficiale delle Forze Armate, ha acquistato nel gennaio 2026, insieme alla moglie, un’abitazione residenziale.

I coniugi hanno:

  • contratto un mutuo ipotecario;
  • richiesto le agevolazioni “prima casa” ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  • trasferito la residenza anagrafica presso l’immobile;
  • avviato interventi di recupero edilizio rientranti nell’articolo 16-bis del TUIR.

I lavori, al momento della presentazione dell’istanza, erano ancora in corso e il contribuente prevedeva di concluderli entro circa due mesi. Dopo la conclusione, l’abitazione sarebbe stata utilizzata come abitazione principale.

Il problema nasce dal successivo trasferimento d’autorità: a giugno 2026 l’ufficiale avrebbe dovuto spostarsi in un’altra sede per circa due anni, andando a vivere con la famiglia in un’altra abitazione.

Da qui il dubbio: è possibile mantenere la detrazione al 50% se, dopo la ristrutturazione, l’immobile viene concesso in locazione?

Abitazione principale: non basta la residenza, conta la dimora abituale

Per applicare l’aliquota maggiorata, l’Agenzia richiama i chiarimenti già forniti con la circolare n. 8/E del 2025.

Il contribuente deve:

  • essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile al momento di inizio dei lavori o, se precedente, al momento di sostenimento della spesa;
  • adibire l’unità immobiliare ad abitazione principale.

Per “abitazione principale” si intende l’immobile nel quale la persona fisica che lo possiede, o i suoi familiari, dimorano abitualmente.

Questo passaggio è centrale: la sola residenza anagrafica non è sufficiente se non è accompagnata dall’effettiva destinazione dell’immobile a dimora abituale.

Nel caso esaminato, inoltre, l’Agenzia precisa che la normativa sulle detrazioni edilizie non prevede deroghe specifiche per il personale appartenente alle Forze Armate. Anche per i militari, quindi, valgono le regole ordinarie previste dalla disciplina fiscale.

Quando deve sussistere il requisito dell’abitazione principale?

Il chiarimento più importante riguarda il momento in cui deve essere verificato il requisito.

Secondo l’Agenzia, se l’immobile non è ancora abitazione principale all’inizio dei lavori, l’aliquota maggiorata spetta comunque a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale al termine degli interventi.

In altri termini, il requisito può essere soddisfatto:

  • all’inizio dei lavori;
  • oppure alla conclusione dei lavori.

Una volta rispettata questa condizione, la successiva perdita della destinazione ad abitazione principale non fa venir meno il beneficio.

La locazione successiva non è quindi ostativa, purché non impedisca di dimostrare che il requisito dell’abitazione principale sia stato effettivamente rispettato nel momento rilevante.

Il trasferimento successivo non fa perdere il 50%

Nel caso concreto, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di fruire della detrazione al 50% per le spese sostenute nel 2026, a condizione che l’immobile sia effettivamente adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

Il successivo trasferimento presso un’altra sede e la concessione in locazione dell’immobile non incidono sul diritto alla detrazione maggiorata, se il requisito dell’abitazione principale è stato già maturato.

Il principio può essere così sintetizzato: il contribuente non decade dal 50% se, dopo aver correttamente destinato l’immobile ad abitazione principale, cambia abitazione nei periodi d’imposta successivi di fruizione della detrazione.

Attenzione, però: l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale non è verificata in sede di interpello. In caso di controllo, sarà il contribuente a dover dimostrare che l’immobile è stato realmente utilizzato come dimora abituale propria o dei familiari.

Fatture intestate al coniuge: come ripartire la detrazione

L’Agenzia si sofferma anche su un ulteriore aspetto pratico.

Nel caso esaminato, alcune fatture relative ai lavori risultavano intestate alla moglie del contribuente. L’Agenzia ricorda che, quando vi sono più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a chi non risulta intestatario della fattura o del bonifico, nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto la spesa.

È però necessario integrare i documenti di spesa con:

  • il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa;
  • la percentuale di spesa sostenuta.

L’integrazione deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio. Non è possibile modificare negli anni successivi la ripartizione della spesa già sostenuta.

Approfondimenti

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 Sergio Volpe

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