La detrazione fiscale sulle spese per l’acquisto o la realizzazione di box auto e posti auto pertinenziali è una delle agevolazioni più “quotate” perché consente di ridurre il costo complessivo di un investimento in molti casi necessario: quello per la creazione di spazi dedicati alla sosta dei veicoli collegati a un’unità abitativa.
In questo articolo, trova una guida rapida al cosiddetto “bonus garage”, tutti gli aggiornamenti e i chiarimenti più recenti dell’Agenzia delle Entrate.
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Cos’è il Bonus Garage? Quale detrazione prevede per l’acquisto di posti auto e box auto?
Il Bonus Garage è una detrazione fiscale “a regime” – prevista dalla lett. d) comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. e disciplinata nell’ambito del Bonus Ristrutturazione – sulle spese sostenute per la realizzazione o l’acquisto di box e posti auto di nuova costruzione, purché siano pertinenziali a un’unità abitativa.
La detrazione spetta:
- nella misura del 36% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2026
- nella misura del 30% a partire dal 1° gennaio 2027 e sino al 31 dicembre 2027.
Per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta:
- nella misura del 50% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2026;
- nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2027 e sino al 31 dicembre 2027.
La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
La detrazione va calcolata sull’ammontare delle “spese imputabili alla realizzazione”, nell’importo che dovrà risultare da apposita attestazione da rilasciarsi a cura della ditta venditrice.
La detrazione si applica su un importo pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell’unità immobiliare, su un ammontare massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
L’importo massimo della detrazione è quindi di 48.000 euro.
La questione dell’abitazione principale
Come detto, l’aliquota maggiorata del 50% è prevista dalla Legge di Bilancio 2025 solo per i “titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.
Nel caso dei Bonus Acquisti, invece, l’acquirente non è già titolare della proprietà o di un diritto reale di godimento sul bene oggetto di vendita né tale bene già costituisce sua abitazione principale (tale situazione potrà verificarsi solo dopo l’acquisto).
L’agenzia delle Entrate ha fornito sull’argomento un importante chiarimento con la Circolare 8/2025.
Come si accede alla detrazione fiscale per l’acquisto di box auto?
Sono ammesse alla detrazione fiscale esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione o l’acquisto di box e posti auto pertinenziali destinati a servizio di un’abitazione di proprietà.
L’agevolazione, dunque, non riguarda interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ma si riferisce a nuove realizzazioni.
Per beneficiare dell’agevolazione, è necessario rispettare i seguenti criteri:
- il box o posto auto deve essere pertinenziale ad un’abitazione;
- il box che si intende acquistare è di “nuova costruzione”;
- la spesa detraibile deve riguardare esclusivamente i costi di costruzione, certificati da un’attestazione rilasciata dall’impresa venditrice;
- i pagamenti devono avvenire tramite bonifico bancario o postale, riportando nella causale il riferimento normativo alla detrazione.
La detrazione è, altresì, subordinata alla condizione che l’esistenza del rapporto pertinenziale tra il box/posto auto per il quale ci si intende avvalere della detrazione e l’unità abitativa al cui servizio è posto, venga formalizzata e quindi risulti espressamente da un atto avente data certa, anteriore, peraltro, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Inoltre, per richiedere la detrazione per acquisto di box auto di pertinenza dell’abitazione principale è necessario verificare, preliminarmente, se il box che si intende acquistare è di “nuova costruzione” o se realizzato a seguito di interventi di ristrutturazione su immobili già esistenti che hanno determinato un cambio di destinazione d’uso degli stessi.
Solo nel primo caso, infatti (inteso come intervento di realizzazione di autorimesse o posti auto “ex novo”) è possibile, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla normativa in materia, accedere all’agevolazione fiscale.
Nel dettaglio, la detrazione è riconosciuta per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di “nuova costruzione”.
La detrazione, pertanto, non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso.
Per riassumere, in caso di acquisto di un box, la detrazione può essere concessa se ricorrono insieme tutte le seguenti condizioni:
- vi sia la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio di nuova realizzazione o in corso di realizzazione;
- vi sia un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa di proprietà del contribuente oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;
- siano documentati dall’impresa costruttrice, anche se concessionaria del diritto di superficie sull’area pubblica, i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi che devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale.
Acquistando contemporaneamente casa e box, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.
Nell’ipotesi di acquisto effettuato unitamente all’abitazione, la detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Quale documentazione è richiesta per il Bonus Garage
L’acquisto di un box auto o di un posto auto pertinenziale può beneficiare della detrazione IRPEF, a patto che vengano rispettati i requisiti indicati e che questi siano adeguatamente documentati dall’impresa costruttrice-venditrice e dall‘acquirente.
La detrazione, innanzitutto, è subordinata alla condizione che le spese imputabili alla realizzazione dei box o posti auto acquistati siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Quindi il contribuente per avvalersi della detrazione dovrà farsi rilasciare dalla ditta venditrice un’attestazione scritta.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).
La detrazione è ammessa anche con riguardo all’IVA pagata con riguardo al box/posto auto acquistato. Dalla attestazione che deve rilasciare la ditta venditrice, stante la specifica funzione che deve adempiere, debbano risultare:
- le generalità (compreso codice fiscale) dell’acquirente;
- l’identificazione del box/posto auto venduto (preferibilmente con gli estremi catastali);
- l’identificazione dell’unità abitativa della quale il box/posto auto venduto costituisce pertinenza;
- l’importo delle spese imputabili alla realizzazione;
- il riferimento che la attestazione viene rilasciata ai fini della detrazione IRPEF ex art. 16-bis TUIR D.P.R.. 917/1986.
Per fruire della detrazione per la realizzazione e/o l’acquisto di posti auto e box auto l‘acquirente ha l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Sarà poi necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti relativi all’intervento.
Per usufruire della detrazione, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:
- atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità con l’abitazione;
- dati catastali del box o posto auto;
- dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione imputabili al box/posto auto;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
- laddove prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che doveva essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui era stato effettuato il pagamento.
Mentre, in caso di costruzione del box pertinenziale è necessario che il proprietario sia in possesso dei seguenti documenti:
- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Come va dimostrato il vincolo di pertinenzialità?
l’uso concreto del manufatto come posto auto non è sufficiente, da solo, a fondare il diritto alla detrazione.
La pertinenzialità deve emergere in modo chiaro dalla documentazione richiesta ai fini dell’agevolazione. Non basta, quindi, che il bene sia materialmente utilizzato come parcheggio o che venga considerato pertinenza ai fini di altri tributi locali. Occorre che l’intervento sia coerente con la disciplina fiscale della detrazione e che la documentazione urbanistica e catastale confermi la destinazione dell’opera.
In altre parole, per il Fisco non rileva solo la funzione pratica del manufatto, ma anche la sua qualificazione giuridica e catastale.
Come già detto, la circolare n. 17/E del 2023 ha chiarito che, per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, il contribuente deve essere in possesso della concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione.
Inoltre, come ricorda la risposta 118/2026, assume rilevanza anche la classificazione catastale del manufatto. Ad esempio, una struttura accatastata in categoria C/2 (relativa a magazzini e locali di deposito) non può essere considerata autorimessa o posto auto ai fini della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR. Le autorimesse rientrano infatti nella categoria catastale C/6, riferita a stalle, scuderie, rimesse e autorimesse.
Pagamento solo con bonifico per la detrazione box auto?
La detrazione è subordinata alla condizione che i pagamenti vengano effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- la causale del versamento (da integrare con il riferimento alla specifica detrazione);
- il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare della detrazione;
- il codice fiscale o la partiva IVA del beneficiario del pagamento.
Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).
Fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente more uxorio.
Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:
- il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione;
- dal compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.
L’Agenzia delle Entrate aveva stabilito in un primo momento che l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale impediva alle banche e a Poste Italiane S.p.A. di applicare la ritenuta prevista dalla normativa, compromettendo il diritto alla detrazione.
Con la circolare 43/2016, l’Agenzia ha rivisto la propria posizione, stabilendo che la detrazione resta valida anche in assenza di bonifico, purché il pagamento risulti nell’atto notarile e il venditore rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Quest’ultima deve attestare che gli importi ricevuti sono stati regolarmente registrati nella contabilità dell’impresa e hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile.
Box auto in vendita: a chi spetta la detrazione fiscale?
Se il box auto è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
Pertanto, il proprietario dell’immobile principale può continuare a fruire della detrazione purché ciò venga indicato espressamente nell’atto di vendita. In assenza di tale indicazione, è l’acquirente del box a fruire delle quote residue della detrazione.
Ma c’è un’altra condizione necessaria perché ciò avvenga: nell’atto di acquisto deve essere indicato il vincolo pertinenziale del box a un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale.
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Alfonso Roma
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