Il Decreto Milleproroghe 162/2019 ha introdotto nel nostro Paese le CER (comunità energetiche rinnovabili) conformemente alla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE).
La comunità energetica rinnovabile nasce dal coinvolgimento di una serie di soggetti privati e/o pubblici che scelgono di produrre e impiegare collettivamente energia elettrica pulita.
Il D.M. 414/2023, noto come Decreto CER o CACER, ha stanziato incentivi per 5,7 miliardi, dei quali 2,2 finanziati con il PNRR, definendo i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo.
Ecco una guida sintetica alle CER che ti offre una visione completa su vari aspetti:
- definizione delle comunità energetiche rinnovabili;
- soggetti che possono costituirle,
- benefici;
- incentivi previsti.
Come simulare una CER con un software professionale
Il video che segue ti mostra un simulatore per la valutazione economica di una CER integrato in un software professionale per la progettazione fotovoltaica.
Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
Qual è l’obiettivo di una CER?
L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
Come si costituisce una CER?
Per fondare una comunità energetica rinnovabile serve:
- la creazione di un soggetto giuridico: è necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc., ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi; ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto. L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER);
- l’individuazione dell’area in cui installare l’impianto (o gli impianti) di produzione, che si deve trovare in prossimità dei consumatori stessi (non è necessario che l’impianto sia di proprietà della comunità; può essere messo a disposizione da uno solo dei membri partecipanti o più di uno, se non addirittura da un soggetto terzo);
- l’installazione da parte di ogni membro della comunità di uno smart meter, ossia un contatore intelligente che riesce a rilevare in tempo reale le informazioni sulla produzione, l’autoconsumo, la cessione e il prelievo dalla rete dell’energia.
Per ulteriori approfondimenti, leggi anche:
Come creare una comunità energetica rinnovabile
Comunità energetiche in condominio: come crearle, i vantaggi
Autoconsumo collettivo: cos’è e come funziona
Le grandi imprese possono far parte di una CER?
No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.
Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?
Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.
Chi può far parte di una CER?
I membri delle comunità energetiche sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, associazioni.
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia.
Ciascun partecipante è membro o azionista, è un cliente finale intestatario di un’utenza, di una bolletta energetica e di un codice POD; tutti devono essere collegati a punti di connessione ubicati su reti elettriche sottese alla stessa cabina primaria.
È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:
- produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia);
- autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;
- consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
Per le imprese private la partecipazione alla comunità energetica non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale.
L’ingresso e l’uscita alle comunità energetiche rinnovabili è su base volontaria.
Come funziona una Comunità energetica?
Una volta che l’impianto è operativo, la comunità ha la possibilità di richiedere, anche attraverso un’azienda esterna delegata a questo scopo, gli incentivi previsti dalla legge per l’energia condivisa al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). È fondamentale sottolineare che tali incentivi non si applicano all’intera produzione di energia, ma soltanto a quella consumata all’interno della comunità, ovvero da parte dei membri nella stessa fascia oraria di produzione.
Nel caso in cui la produzione superi il consumo, la comunità riceverà solamente un compenso economico per l’energia in eccesso, senza ulteriori agevolazioni. Questa energia può essere immagazzinata in sistemi di accumulo per essere utilizzata quando le fonti rinnovabili non sono disponibili, come di notte nel caso dei pannelli solari.
La comunità energetica produce energia ed alimenta le utenze dei suoi partecipanti attraverso uno o più impianti di produzione energetica rinnovabile, installati in prossimità delle stesse utenze che dipendono dal suo/loro funzionamento.
Gli impianti possono essere:
- nuovi o già esistenti;
- potenziati o adeguati;
- di proprietà di uno o più membri della comunità energetica o di enti terzi.
Possono essere inclusi gli impianti rinnovabili costituiti prima del 15 dicembre 2021 (in misura non superiore al 30% della…
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Federica Fabrizio
Source link




