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Fino al 31 ottobre è attiva la seconda finestra temporale per compensare i crediti, le spese, i diritti e gli onorari legati al patrocinio a spese dello Stato con i contributi fiscali e previdenziali, inclusi i versamenti dovuti a Cassa forense.
Questa opportunità, introdotta nel 2016 grazie all’impegno del Consiglio nazionale forense e dell’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando, è stata ulteriormente potenziata nel 2022, con un significativo innalzamento del tetto massimo da 10 a 40 milioni, dall’attuale guardasigilli Carlo Nordio.
Con la legge di Bilancio per il 2023 (la 197 del 2022), la compensazione è stata ulteriormente estesa: è diventato possibile per gli avvocati recuperare i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per aver svolto patrocinio a spese dello Stato mediante compensazione non solo, come era già previsto, con eventuali debiti fiscali o pendenti nei confronti dell’Inps per i contributi dei dipendenti di studio, ma anche con i debiti previdenziali personali accumulati verso Cassa forense.
Si è trattato di un’estensione assai utile – e per la quale si sono battute Cassa forense e Cnf – considerato che non tutti gli avvocati hanno personale alle proprie dipendenze, mentre chiunque eserciti la libera professione versa contributi per sé all’ente previdenziale degli avvocati.
La procedura di compensazione deve essere eseguita tramite F24Web, disponibile sui portali Entratel o Fisconline, utilizzando il codice tributo “6868” specifico per il “gratuito” patrocinio.
Il modello F24 viene generalmente precompilato da Cassa forense, ma è comunque possibile compilarlo manualmente, soprattutto per chi ha già versato alcune rate tramite PagoPA e desidera compensare l’ultima rata. Per usufruire della compensazione, è necessario registrarsi sulla piattaforma dei crediti commerciali gestita dal Mef nelle finestre temporali 1° marzo-30 aprile e, appunto, 1° settembre-31 ottobre. È rischioso inserire le fatture all’ultimo momento, poiché la sincronizzazione può richiedere fino a 48 ore.
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