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Su ciò che occorre fare entro il 31 dicembre 2023 per usufruire
dei bonus sismici nella misura massima del 110% si sta leggendo un
po’ di tutto.

Ad esempio alcuni sostengono genericamente che entro tale data
non serva finire i lavori. Bisogna fare attenzione e distinguere le
modalità di fruizione dei benefici fiscali (detrazione diretta o
sconto in fattura). Inoltre non bisogna accomunare la prassi
inerente ai bonus energetici con quella relativa ai bonus
sismici.

Il Sismabonus, infatti, è giusto ricordarlo, è regolato da un
decreto attuativo tutto suo, il
DM n. 58/2017
, autonomo e indipendente rispetto a quelli
dedicati alle altre agevolazioni. Per capire come fare per accedere
al Sismabonus 110%, è necessario leggere (con attenzione) proprio
questo DM, tenendo conto di tutte le variabili in gioco.

La regola generale

In generale i bonus edilizi possono essere fruiti
indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, la cui ultimazione
entro il termine di validità del titolo edilizio comunque risulta
imprescindibile per poter definire “spettante” l’agevolazione. Ciò
che conta ai fini fiscali, cioè, è piuttosto la data di
sostenimento delle spese, che deve essere ricompresa all’interno
dei termini di scadenza delle detrazioni per poter essere agevolate
(“principio di cassa”).

Da ciò deriva, logicamente, che se entro il 31 dicembre 2023 il
committente paga le fatture per gli interventi Superbonus, la
detrazione compete nella misura prevista per il 2023 (110% o 90%)
anche se i lavori corrispondenti vengono realizzati in una data
successiva, a condizione che siano comunque ultimati nei termini
sopra detti. In questo senso, le formalità di “fine lavori” possono
essere eseguite anche al di fuori della scadenza dell’agevolazione.
L’unico limite, in tal caso, è rappresentato dall’impossibilità per
il committente di cedere il credito d’imposta derivante dal bonus.
Nel dettaglio, cioè, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella
risposta a interpello n. 56/2022, “le spese sostenute nel corso
dell’anno precedente a quello in cui si perfeziona anche
l’ulteriore condizione della realizzazione dei lavori, non possono
essere subito oggetto delle opzioni di cui all’art. 121 del DL
34/2020 e le corrispondenti agevolazioni possono essere fruite dal
beneficiario soltanto nella forma naturale di detrazioni
dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi”
.

Cosa prevede il decreto sul Sismabonus

Il Sismabonus è regolato dal DM 58/2017, che è chiaro nel dire,
al suo art. 3, co. 5, che “…le attestazioni di cui al comma
4
(ndr. quelle del direttore dei lavori e del collaudatore
statico) sono depositate presso il suddetto sportello unico e
consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici
fiscali”.

Cessione del creditoCrediti fiscali

Si deduce dal testo normativo che per avere accesso “definitivo”
ai bonus sismici è necessario aver depositato in Comune le citate
attestazioni. Del resto esse sono necessarie per poter rilasciare
il visto di conformità fiscale che autorizza la cessione del
credito o lo sconto in fattura.

Il decreto però dice anche un’altra cosa importante. Al co. 4
del medesimo art. 3 dispone che “il direttore dei lavori e il
collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto
dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano,
per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi
eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal
progettista”.

Quindi, si comprende che il deposito delle attestazioni
(deposito necessario per “l’ottenimento dei benefici fiscali” come
sopra detto), non può avvenire in un momento qualunque, ma
“all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del
collaudo”.
Significa che per depositare i modelli B-1 e B-2
con i quali, rispettivamente, il DL e il collaudatore attestano la
conclusione dell’intervento, la corretta esecuzione e la congruità
della spesa sostenuta, e che sono richiesti ai fini del visto di
conformità, i lavori devono essere non solo ultimati, ma anche
collaudati.

Come fare in caso di detrazione diretta

Il caso della detrazione diretta dei crediti fiscali maturati
mediante Sismabonus è semplice. È pacifico infatti che, per la
detrazione diretta, valga il principio di cassa e pertanto è
possibile effettuare i pagamenti entro il 31/12/2023 e poi
effettuare i lavori entro i termini di validità del titolo
edilizio. Le asseverazioni infatti devono essere prodotte entro
l’ultima data utile per effettuare la dichiarazione dei redditi (30
novembre 2024 salvo eccezioni). Così, ad esempio, se il
contribuente (condominio) paga il 90% dei lavori nel 2023 e il 10%
nel 2024, anche se le attestazioni del DL e del collaudatore
vengono presentate con calma nel 2024, si avrà che, al ricorrere
delle ulteriori condizioni:

  • il 90% pagato nel 2023 sarà detraibile al 110%;
  • il 10% pagato nel 2024 sarà detraibile al 70%.

Se invece il medesimo (in questo caso condominio o persona
fisica) paga il 100% delle spese ammesse al bonus entro il
31/12/2023, potrà detrarre l’intero massimale con aliquota 110%
(sempre al ricorrere delle ulteriori condizioni) anche se i lavori
vengono terminati (o addirittura del tutto fatti) nel 2024.

Come fare in caso di cessione del credito o sconto in
fattura

In caso di cessione o sconto le cose sono più complesse, perché
per beneficiare delle opzioni alternative, l’art. 121 del DL
34/2020 prevede che le spese sostenute trovino corrispondenza in un
SAL (Stato di avanzamento lavori) liquidato nel medesimo anno. Si
vedano a tale proposito le risposte a

interpello regionale 907/1595 della DR Veneto
e la risposta a
interpello n. 56/2022
.

Ma occorre altresì considerare che il DM n. 58/2017 chiarisce le
modalità di deposito dei SAL, e lo fa all’interno del co. 4-ter,
ove si legge che “al fine di usufruire dell’opzione di cui
all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n.34… il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei
lavori, di seguito SAL… Il deposito dei SAL avviene con le modalità
di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente
all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori…”

Prestito personaleCarta di credito

Quindi i SAL del Sismabonus, che servono per accedere alle
opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura
(rilasciati dai professionisti incaricati utilizzando le apposite
modulistiche ministeriali) devono essere depositati
contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei
lavori”.

Sembra un rompicapo, ma in sostanza, per usufruire per intero
dei benefici fiscali derivanti dal Sismabonus, quindi anche della
quota che viene certificata con il SAL finale (il modello B-1, che
deve attestare l’esecuzione di lavori per un importo corrispondente
a quello dichiarato nel modello B iniziale), i lavori devono essere
per forza ultimati e collaudati.

Facciamo l’esempio di un lavoro in cui vi siano un primo e un
secondo SAL pari al 30% e al 60% emessi nel 2023 tramite
compilazione dei due corrispondenti “modelli 1” da parte del DL. Se
entro il 31/12/2023 i lavori vengono terminati il DL potrà
provvedere a emettere il SAL finale.

Ma per chiudere il cerchio asseverativo (e quindi per emettere
il visto di conformità fiscale) serve anche l’attestazione del
collaudatore redatta sul modello B-2. È evidente che il
collaudatore potrà attestare la regolarità e l’efficacia del lavoro
solo dopo aver fatto il collaudo, salvo i casi in cui il collaudo
strutturale, per la natura tecnica degli interventi, non
serve. 

Cosa significa in pratica

Per comprendere meglio gli aspetti operativi necessari per
aderire alle opzioni alternative previste dall’art.121 nel caso del
Sismabonus, può essere utile dare uno sguardo alla modulistica
predisposta dal legislatore e introdotta dal DL 329/2020. Ciascuno
dei modelli di asseverazione a SAL (sia il modello 1, sia il
modello B-1) prevedono esplicitamente che “i lavori” abbiano
raggiunto una determinata percentuale di esecuzione e un
determinato importo (modello 1) e che i lavori siano “eseguiti”
(modello B-1). Ma anche il modello B-2 del collaudatore fa
riferimento ai “lavori”, che in aggiunta devono risultare
collaudati.

Per l’ottenimento dei benefici fiscali è dunque necessario
depositare le attestazioni in Comune (DM 58/2017, art. 3, co. 5).
Ma le attestazioni possono esser rilasciate solo “all’atto
dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”
(DM
58/2017, art. 3, co. 4), e comunque “al completamento
dell’intervento”
(DM 58/2017, art. 3, co. 4-ter).

Cosa bisogna fare entro il 31 dicembre

Entro la data di scadenza dell’agevolazione, qualora si voglia
beneficiare del 110% sismico fino all’importo massimo agevolabile,
e qualora si voglia optare per sconto in fattura o cessione del
credito, è necessario che  i lavori eseguiti a quella data
siano realizzati in conformità ai progetti depositati. Eventuali
varianti devono essere regolarizzate, come ben specificato anche
nei moduli asseverativi a cura del direttore dei lavori
strutturali, che richiedono la corrispondenza tra i lavori
realizzati e i progetti.

Significa che entro la scadenza dovranno essere eseguite tutte
le opere indicate nel progetto strutturale iniziale (a meno di
varianti appunto), ivi compresi eventuali lavori “secondari”, anche
di sistemazione esterna (muri contro terra, marciapiedi, etc.), o
accessori (pergolati, tettoie, etc.).

Qualora dette opere non possano essere concluse nei tempi,
dovranno essere stralciate dai progetti con una variante finale, da
concordare preventivamente con il proprietario. Nel caso dei
condomini dovranno essere oggetto di delibera assembleare.

Non solo. Dovranno essere raccolte e valutate le certificazioni
di conformità dei materiali impiegati (legno, fibre, etc) e
dovranno esser fatti (come minimo) i controlli di accettazione del
calcestruzzo, ovvero lo schiacciamento dei cubetti prelevati
durante i getti per intenderci, e dell’acciaio, previsti e
regolamentati dal DPR 380/2001 e dalle NTC di cui al DM 17/01/2018.
Le risultanze di detti documenti (non sempre facilmente reperibili)
e di dette valutazioni costituiscono un requisito imprescindibile
per poter eseguire la “relazione a strutture ultimate” (DPR
380/2001, art. 65, co. 6) e quindi il collaudo statico (DPR
380/2001, art. 67) che, lo si ripete, sono atti imprescindibili per
emettere le relative attestazioni previste dal DM 58/2017 e
necessarie per rilasciare il visto di conformità che autorizza la
monetizzazione dei crediti fiscali.

Attenzione ai controlli sui materiali

L’esecuzione delle prove sui materiali strutturali per
verificarne l’effettiva resistenza rappresenta un adempimento
essenziale nel caso di opere in cemento armato o in acciaio. E non
è limitato alle nuove costruzioni, ma anche agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, come miglioramenti o adeguamenti
sismici.

I controlli di accettazione sono da eseguire anche nel caso (ad
esempio) di edifici in legno, che hanno sempre e comunque le
fondazioni in cemento armato.

Tuttavia, è noto che esse richiedono del tempo per essere
effettuate, poiché devono essere svolte da appositi laboratori
autorizzati ai sensi dell’art. 59 del DPR 380/2001.

Ma non ci sono solo le tempistiche burocratiche da mettere in
conto bensì, è cosa nota, i provini di calcestruzzo devono
“maturare” per almeno 28 giorni prima di essere sottoposti a prova.
Ciò significa che gli ultimi getti dovranno essere eseguiti con
largo anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2023, per
tener conto appunto delle tempistiche di maturazione del
calcestruzzo e dei tempi che occorrono al laboratorio per eseguire
le prove e trasmettere i risultati.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere strutturista esperto di detrazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it

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