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Le assicurazioni di responsabilità civile – per danni cagionati a terzi – sono un tipo di assicurazione contro i danni, disciplinate dall’art. 1917 c.c., la cui funzione è quella di traslare sull’assicuratore il rischio di depauperamento del patrimonio dell’assicurato, come conseguenza di fatti o atti giuridicamente fonte di responsabilità civile e conseguente obbligo risarcitorio verso il terzo c.d. danneggiato. L’assicuratore sarà dunque obbligato ad indennizzare l’assicurato per i danni causati a terzi che egli sia chiamato a risarcire, a seguito di illeciti contrattuali ed extracontrattuali commessi nei confronti di cose o persone, purché compiuti senza dolo e quindi anche con colpa grave, in deroga all’art. 1900 c.c. (art. 1917 c.c.).

Per definire i termini di operatività di tale assicurazione si fa riferimento innanzitutto al citato art. 1917 c.c., il quale dispone che l’efficacia della garanzia è determinata dal fatto dannoso dal quale nasce la responsabilità dell’assicurato, che si verifichi “duranteil tempo dell’assicurazione”. Pertanto, l’assicurazione in esame opera con riferimento agli eventi dannosi che sono accaduti nel periodo di copertura dell’assicurazione e denunciati nel rispetto dei termini di prescrizione previsti: si parla in questo caso di copertura loss occurance.

Tuttavia, quando si verifica il fatto illecito di cui all’art. 1917 c.c., non sorge il diritto dell’assicurato ad essere indennizzato, in quanto l’obbligo dell’assicuratore in tal senso nasce solo laddove l’evento fonte di responsabilità dell’assicurato si traduca in una richiesta di risarcimento dal concreto contenuto economico svolta dal danneggiato nei confronti del soggetto assicurato. Solamente quando si saranno verificate entrambe queste fasi del sinistro, l’assicurato avrà l’onere di avvisare l’assicuratore dell’avvenuto sinistro (art. 1913 c.c.), pena la perdita del diritto all’indennità ex art. 1915 c.c. o riduzione della stessa, in caso di inadempimento colposo.

Quindi, a causa della complessità dei sinistri da cui dipende l’operatività dell’assicurazione in esame (Cass. civ., SS.UU., 24 settembre 2018, n. 22437), può accadere che al momento della stipula del contratto l’assicurato sia ignaro di aver causato danno a terzi, oppure che abbia posto in essere – anche inconsapevolmente – un comportamento il cui effetto dannoso si manifesti a distanza di molto tempo, rendendo difficoltoso individuare il momento in cui si è verificato il fatto eziologicamente connesso alla richiesta di risarcimento pervenuta e quindi la polizza che debba essere attivata.

Per questo motivo intervengono numerose modifiche contrattuali finalizzate ad individuare “alla stregua dell’art 1917 il fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione” (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5444), per cui è necessario di volta in volta considerare l’intenzione delle parti che stabilisce i fatti riconducibili sotto la copertura assicurativa. In questo senso i contratti in esame inseriscono la clausola “a richiesta fatta” o c.d. Claims made, che modifica il concetto di “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione” di cui all’art. 1917 c.c., determinando l’efficacia dell’assicurazione per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato e comunicate per iscritto all’assicuratore durante il periodo di efficacia del contratto. In questo caso l’intenzione delle parti è quella di obbligare l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi, per i quali sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione (Cass. civ., Sez III, 22 marzo 2013, n. 7273).

Sempre in virtù della lungolatenza che caratterizza i danni e le richieste di risarcimento che possono derivare da un medesimo fatto illecito, all’interno dei contratti assicurativi viene inoltre spesso inserita la c.d. data di retroattività, in virtù della quale la copertura è efficace anche per le richieste di risarcimento pervenute e denunciate per la prima volta all’assicuratore durante il periodo di assicurazione, ma che siano originate da fatti illeciti non conosciuti e commessi antecedentemente (anche illimitatamente nel passato) rispetto alla data di decorrenza di detto periodo. Inoltre, si inserisce la c.d. deeming clause, che obbliga l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato per la richiesta di risarcimento che pervenga dopo la scadenza del contratto, ma relativa ad una condotta denunciata in corso di vigenza della stessa polizza.

In ogni caso, tutte le polizze escludono espressamente dalla copertura le richieste di risarcimento che derivino da fatti e circostanze già accadute e note all’assicurato al momento della conclusione del contratto, al fine di evitare che l’assicuratore stipuli un contratto con un contraente consapevole che il rischio si fosse già verificato. Infatti, se in sede di trattativa e di assunzione del rischio, il contraente consapevolmente non dichiara all’assicuratore l’esistenza di fatti da cui possa prevedere, almeno ragionevolmente, che potrebbe derivare una richiesta di risarcimento, sono applicabili gli artt. 1892-1893 c.c., in quanto si tratterebbe di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente che ha agito con o senza dolo, o con colpa grave. In tal caso, il contratto è annullabile o l’assicuratore può recedere, in quanto le circostanze taciute sono determinanti per la valutazione e l’accettazione del rischio da parte di quest’ultimo, che, se consapevole delle stesse, non avrebbe contratto o avrebbe contratto a condizioni diverse.

Nella stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile è fondamentale per entrambi i contraenti stabilire in primo luogo il periodo di copertura assicurativa, determinando quali fatti costituiscano il c.d. trigger della polizza e, in secondo luogo, disporre di tutte le informazioni necessarie al fine di apprezzare il rischio in maniera tecnica ed economica e valutare l’opportunità di concludere il contratto, determinando il relativo premio (c.d. proporzione del premio al rischio).

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In sede di trattativa, la raccolta delle dichiarazioni relative ai fatti ed alle circostanze che potrebbero dar luogo ad una richiesta di risarcimento è tuttavia quasi completamente rimessa alla lealtà dell’assicurato. L’assicuratore ha invece la possibilità di reperire tutte le informazioni che ritiene rilevanti per la selezione del rischio, solitamente attraverso il questionario precontrattuale, specificando quanto più possibile, in virtù del principio di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c. (Ex multis: Cass. civ., sez. III , n. 8412 del 24 aprile 2015; Cass. civ., sez. III, n. 1829 del 25 gennaio 2018), le richieste relative alle circostanze che egli intende conoscere, affinché l’eventuale inesattezza o reticenza della dichiarazione, in assenza di tale richiesta determinata, rimanga a carico dell’assicuratore stesso. Al contrario l’assicurato, per un fatto o una circostanza la cui potenzialità dannosa è ancora soltanto ipotizzabile, dovrebbe decidere di non farne denuncia, rischiando quindi di incorrere nelle sanzioni di cui agli artt. 1892-1893 c.c., oppure di formulare una denuncia cautelativa la quale, se da un lato lo tutelano dal rischio di veder dichiarata l’annullabilità del proprio contratto assicurativo per le cause sopra esposte, dall’altro può comportare il mancato rinnovo del contratto assicurativo oppure l’incremento del premio.

Per questo motivo il legislatore ha accordato all’assicuratore la tutela di cui agli artt. 1892-1893 c.c., consentendo l’esatta individuazione del rischio ed evitando al contempo che le inesattezze involontarie arrechino pregiudizio all’assicurato, che non sempre sa valutare quali siano le informazioni rilevanti da fornire – ed infatti, sono necessari il dolo o colpa grave di quest’ultimo affinché le riposte inesatte o reticenti diano luogo all’annullabilità del contratto.

L’ulteriore garanzia affinché l’assicurato non rischi di ricadere nella sanzione di cui agli artt. 1892-1893 c.c., decadendo dal diritto all’indennizzo per non aver inavvertitamente dichiarato una circostanza nota che possa dar luogo ad una richiesta di risarcimento, è data dalla clausola contrattuale c.d. data di continuità (continuous cover clause) che opera in assenza di tacito rinnovo della polizza.

Come scritto precedentemente, al momento della stipula della polizza l’assicurato è tenuto a dichiarare, oltre ai sinistri veri e propri, anche tutti i fatti o circostanze di cui sia a conoscenza, oggettivamente e ragionevolmente suscettibili di originare una richiesta di risarcimento futura da parte di terzi, pena la sanzione di cui agli artt. 1892-1893 c.c. Tuttavia, laddove la polizza fosse tacitamente rinnovata, il contraente non dovrebbe rilasciare alcuna dichiarazione in merito al cambiamento dello stato di rischio, poiché la continuità contrattuale implica che i sopraggiunti elementi rilevanti ai fini di tale valutazione sono già stati oggetto di denuncia in costanza di contratto.

Poiché le assicurazioni di responsabilità civile generalmente non prevedono il rinnovo automatico, alla scadenza viene stipulata una nuova polizza che costituisce un nuovo contratto distinto ed autonomo dal precedente, interrompendo quindi la “continuità” di copertura che sussiste in caso di operatività del tacito rinnovo. Ed è proprio in questo ambito che la clausola di continuità esplica i suoi effetti: applicata al nuovo contratto, essa svolge la funzione di dare appunto continuità alla copertura, garantendo anche le richieste di risarcimento, denunciate durante il periodo di assicurazione, ma riconducibili a fatti o circostanze verificatisi a partire da una determinata data e già note all’assicurato al momento della stipula del nuovo contratto, senza necessità di acquisire una nuova dichiarazione. In virtù della clausola di continuità egli non sarà sanzionato per frode o reticenza ai sensi del codice civile, né perderà il diritto alla copertura per non aver dichiarato in sede di stipula i fatti o circostanze di cui è a conoscenza, oggettivamente e ragionevolmente suscettibili di originare una richiesta di risarcimento futura da parte di terzi.

Se, in generale, la fase di assunzione del rischio è rimessa alla lealtà dell’assicurato ed alla correttezza dell’assicuratore, ai fini dell’applicazione della clausola in esame, deve sussistere un rapporto di fiducia ancora più consolidato tra essi. Infatti, si tratta di un rapporto contrattuale continuato nel tempo, in cui si sia assistito a diversi rinnovi del medesimo contratto assicurativo con il medesimo assicuratore, ed in cui l’assicurato non abbia posto in essere condotte fraudolente o reticenti. Ciò poiché la circostanza o il fatto che potrebbero dar luogo alla richiesta di risarcimento devono essere stati conosciuti per la prima volta dall’assicurato, in costanza di polizza stipulata con il medesimo assicuratore, che sarà rinnovata, garantendo continuità di copertura sino al momento della notifica della richiesta all’assicuratore.

Chiarito il funzionamento della clausola di continuità, bisogna chiedersi se sia possibile ed utile prevedere una clausola di continuità nell’assicurazione di responsabilità civile stipulata con il nuovo assicuratore, posto che, nella prassi, la richiesta è all’ordine del giorno.

È evidente che la clausola non possa funzionare in egual modo in caso di cambio dell’assicuratore in sede di rinnovo della polizza, in quanto viene a mancare sia il rapporto contrattuale continuativo che il rapporto di fiducia creato dai due contraenti con il tempo, per cui il nuovo assicuratore accetterebbe di coprire i sinistri relativi a circostanze conosciute e non dichiarate dal proprio nuovo assicurato. Per questo motivo si è sviluppata da parte degli assicuratori la prassi di richiedere, a fronte della concessione della clausola di continuità, una dichiarazione da parte dell’assicurato di non essere a conoscenza al momento della stipula, dell’esistenza di fatti o circostanze che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento nei propri confronti, creando un evidente paradosso concettuale.

Nella fattispecie in questione, l’assicurato che voglia contrarre un nuovo rapporto assicurativo, in cui viene meno la continuità garantita dal rapporto con il precedente assicuratore, avrà l’onere di dichiarare ogni circostanza e fatto rilevante ai fini della valutazione del rischio al nuovo assicuratore, e al contempo dovrà denunciare i medesimi eventi anche all’assicuratore precedente prima che la polizza espiri e decorra quella nuova. Come detto, infatti, in queste polizze viene inserita frequentemente una tutela ulteriore per l’assicurato, prevedendo la possibilità di segnalare cautelativamente fatti e condotte (appunto circostanze) che non hanno ancora provocato richieste di risarcimento (c.d. deeming clause), cosicché, qualora le suddette circostanze dovessero tradursi in richieste di risarcimento, tali richieste sarebbero garantite dalla polizza vigente nel momento in cui sono state segnalate le circostanze anche se, nel frattempo, l’assicurato ha cambiato assicuratore.

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In questo modo, l’assicurato che dovesse valutare di cambiare assicuratore potrà evitare di incorrere nel rischio del c.d. “vuoto di copertura”, segnalando all’attuale assicuratore le circostanze che altrimenti, essendo fatti noti, il nuovo assicuratore non garantirebbe senza la clausola di continuità.

Pertanto, pur senza l’introduzione della clausola di continuità, l’assicurato può garantirsi una continuità di copertura, pur dovendo rilasciare la sopracitata dichiarazione relativa a fatti e circostanze, secondo le richieste dell’assicuratore che saranno disposte in base ai principi di correttezza e buona fede.

L’assicuratore, inoltre, inserisce solitamente la data di retroattività illimitata, al fine di garantire la continuità di copertura per i fatti o atti non conosciuti e avvenuti prima della data di decorrenza della polizza – mentre gli atti e fatti già compiuti e anche conosciuti dall’assicurato saranno di competenza, previa denuncia, della polizza precedentemente in corso. Se peraltro la polizza scaduta presentava la c.d. deeming clause, quest’ultima opererà per le richieste di risarcimento pervenute in costanza della nuova polizza, assicurando la tutela effettiva dell’assicurato.

In conclusione, a prescindere dall’inserimento della data di continuità, per qualunque fatto o atto commesso dall’assicurato esiste una copertura effettiva e completa, seppur prestata da assicuratori diversi, comprensiva di tutto ciò che sia già avvenuto illimitatamente nel passato, purché non sia stato conosciuto o ragionevolmente conoscibile, mentre si esclude di assicurare quelle circostanze già verificatesi e conosciute, ma sottaciute. In questo modo, viene garantita sia la tutela effettiva all’assicurato, sia l’equilibrio causale del contratto di assicurazione in relazione all’entità del rischio assunto ed al rapporto tra questo e l’ammontare del premio.

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