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Permanenza o la fuoriuscita dal regime forfettario: ecco le regole fiscali da applicare

La verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per mantenere una determinata agevolazione fiscale nel corso degli anni rappresenta da sempre un aspetto delicatissimo nell’insieme delle varie attività di auto controllo che il contribuente deve porre in essere.

Uno degli interventi maggiormente significativi in materia di regime forfettario ha recentemente modificato il limite di ricavi e la clausola antielusiva.

Nel dettaglio, quest’anno sono state introdotte due fondamentali novità:

1) aumento del limite dei ricavi previsti per la permanenza del regime, passati da 65.000 ad 85.000 euro;

2) inserimento della cd clausola di esclusione, norma che prevede la possibilità di rimanere nel regime forfettario nel caso in cui si superi il nuovo limite dei ricavi da 85.000 euro a 100.000 euro, ma che prevede al contempo la fuoriuscita immediata nel caso di superamento del limite oltre i 100.000 euro (la fuoriuscita immediata è molto grave in quanto il contribuente che vi ricade dovrebbe riprendere a tassazione IRPEF ed IVA tutto quello che durante l’anno era stato assoggettato alle regole tipiche del regime forfettario).

Proprio in merito al regime forfettario la redazione di Informazione Fiscale nelle scorse settimane ha ricevuto diverse email dai lettori, interessati dal seguente quesito comune:

Un contribuente operante nel regime forfettario nel 2022 e che ha superato i 65.000 euro può rimanere nel regime oppure deve uscire nel 2023?

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Fuoriuscita regime forfettario 2023: periodo temporale e limiti ricavi di riferimento

La risposta è affermativa nel senso che i nuovi limiti introdotti dalla Legge di Bilancio 2023 si applicano già dal periodo d’imposta 2022.

Per quale motivo? È la norma a stabilirlo.

In particolare, il nuovo comma 54, lettera a) dell’articolo 1 della Legge 190/2014, così come modificata dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede che:

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;

b) …”

La regola generale sui requisiti previsti per poter operare nel regime forfettario, quindi, prevede che si debba fare riferimento all’anno precedente a quello cui ci si riferisce.

Di conseguenza si possono avere due diverse situazioni rispetto al periodo d’imposta 2022:

Ricavi conseguiti (fatture incassate) nel 2022 Conseguenze fiscali
Ricavi compresi tra 0 e 85.000 euro Il contribuente rimane nel regime forfettario
Ricavi superiori a 85.000 euro Il contribuente esce dal regime forfettario nel 2023

Nel periodo d’imposta 2023, invece, si potranno avere tre diverse situazioni:

Ricavi conseguiti (fatture incassate) nel 2023 Conseguenze fiscali
Ricavi compresi tra 0 e 85.000 euro Il contribuente rimane nel regime forfettario
Ricavi superiori a 85.000 euro ma inferiori a 100.000 Il contribuente esce dal regime forfettario dal 2024
Ricavi superiori a 100.000 euro Il contribuente esce dal regime forfettario già nel 2023

A partire dal 2023 il contribuente che starà sopra la soglia dovrà riprendere a tassazione ai fini IRPEF ed IVA – già nella dichiarazione dei redditi 2024- quanto in precedenza fatturato come forfettario, con una differenza notevole in termini di impatto fiscale ed economico.

Peraltro la situazione precedente era davvero assurda da un punto di vista giuridico (ed etico..); si pensi soltanto al fatto che in astratto un contribuente per un singolo anno poteva fruire di una tassazione di favore, al cinque o al quindici per cento a seconda dei casi, teoricamente su un valore infinito di ricavi. Non era prevista, in altre parole, nessuna clausola di esclusione dal regime dentro il periodo d’imposta nel quale il limite veniva superato.

A differenza di quanto era previsto, per esempio, nel vecchio regime dei minimi, dove c’era una situazione simile a quella introdotta adesso dalla Legge di Bilancio. All’epoca, infatti, il contribuente poteva incassare fino a 30.000 euro lordi l’anno ma se superava questo limite poteva trovarsi di fronte a due situazioni:

1) fino a 45.000 euro sarebbe uscito nell’anno successivo, potendo applicare le regole valide per il regime dei minimi al periodo d’imposta in corso;

2) oltre i 45.000 euro sarebbe uscito già nell’anno in corso, tra l’altro dovendo riprendere tutto a tassazione.

L’introduzione della clausola antielusione ha quindi reintrodotto un principio di giustizia ed equità rispetto a queste situazioni.

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Fuoriuscita regime forfettario 2023: le nuove regole della Legge di Bilancio si applicano con riferimento al 2022. Ecco i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate

La risposta ai nostri lettori arriva quindi grazie alla lettura della norma di riferimento prevista per la verifica dei requisiti che i contribuenti devono rispettare per poter operare con il regime forfettario.

In realtà possiamo anche utilizzare come riferimento, utile anche se non necessario, un interessante documento di prassi ovvero la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 9/E del 2019, emessa in occasione del precedente innalzamento della soglia di ricavi.

In quel caso, per effetto di quanto disposto dalla Legge di Bilancio per il 2019, il limite di ricavi fu alzato per tutti a 65.000 euro.

In quell’occasione, la stessa Agenzia delle Entrate scrisse che:

Il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione normativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.

Da ciò consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019”

Circolare Agenzia delle Entrate numero 9/E del 2019
Modifiche al regime forfetario – articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145



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