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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 95 del 24
aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,
n. 96 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo.». (17A04320)

(GU n.144 del 23-6-2017 – Suppl. Ordinario n. 31)

Vigente al: 23-6-2017

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche’ dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).

A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Titolo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

Capo I
Disposizioni in materia di entrate 

Art. 1
Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale

1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Per le cessioni di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti (( di
amministrazioni pubbliche, come definite )) dall’articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono
debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta
sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata dai medesimi
secondo modalita’ e termini fissati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

MUTUO INPSRICHIEDI INFORMAZIONI

a) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo
comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

b) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo
comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni,
province, citta’ metropolitane, comuni, unioni di comuni;

c) societa’ controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle
societa’ di cui alle lettere a) e b), ancorche’ queste ultime
rientrino fra le societa’ di cui alla lettera d) ovvero fra i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;

d) societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa
italiana; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
di cui al comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di
riferimento per il mercato azionario.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al
termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal
Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE.

(( 1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i
committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento
attestante la loro riconducibilita’ a soggetti per i quali si
applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e
prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti
all’applicazione del regime di cui al presente articolo.

1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo,
limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

c) il comma 2 e’ abrogato.

c-bis) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e
societa’». ))

LeasingMobiliare – Immobiliare

2. All’articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole «degli enti pubblici» sono sostituite dalla parola «dei».

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite (( le modalita’ di attuazione delle norme di
cui ai commi 1 e 2 )).

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° luglio
2017.

(( 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto
fiscale di cui all’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione
prevista dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla
contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di
bilancio».

4-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita’ di attuazione del comma 4-bis.

4-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano
nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di
veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle
prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate
all’imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del
10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis della
tabella A e del numero 127-novies) della parte III della tabella A
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, nonche’, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall’imposta ai sensi
dell’articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, estende l’ambito di
applicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in
applicazione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ))

(( Art. 1 bis 

Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata

1. Le societa’ e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1
dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori
a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e
prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare
superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei
soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell’articolo 73
o di stabili organizzazioni in Italia di societa’ di cui alla citata
lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono
avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata
di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari
dell’eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello
Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilita’ che
l’attivita’ esercitata nel territorio dello Stato costituisca una
stabile organizzazione, possono chiedere all’Agenzia delle entrate
una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la
stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita
istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del
gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1,
si considera il valore piu’ elevato delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo
all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione
dell’istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore
piu’ elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi
indicate nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in
corso alla data di presentazione dell’istanza e ai due esercizi
anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti,
residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle
societa’ e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle
condizioni di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l’Agenzia delle entrate
sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, per i periodi d’imposta per i quali sono
scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il
contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i
debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi
d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle
dichiarazioni, versando le somme dovute in base all’accertamento con
adesione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai
sensi dell’articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n.
218 del 1997 sono ridotte alla meta’.

7. Il reato di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, non e’ punibile se i debiti tributari della stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi
d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle
dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono
estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo.

8. In caso di mancata sottoscrizione dell’accertamento per adesione
ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si
producono gli effetti di cui al comma 7. In relazione ai periodi
d’imposta e ai tributi oggetto dell’invito di cui al comma 5, il
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello di notificazione dell’invito o di
redazione dell’atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi
dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui
all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all’articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di
cui al comma 6, l’Agenzia delle entrate comunica all’autorita’
giudiziaria competente l’avvenuta definizione dei debiti tributari
della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7.

Cessione del creditoCrediti fiscali

10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti e’ stata
constatata l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con
le modalita’ di cui al comma 6, a prescindere dall’ammontare del
volume d’affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono
accedere al regime dell’adempimento collaborativo al ricorrere degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128.

11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le
societa’ e gli enti di cui al comma 1 che abbiano avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell’inizio di
qualunque attivita’ di controllo amministrativo o dell’avvio di
procedimenti penali, relativi all’ambito di applicazione dell’istanza
di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi
in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo
periodo e’ stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di
supporto di cui al medesimo comma 1.

12. Resta ferma la facolta’ di richiedere all’amministrazione
finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei
requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato ai sensi della lettera c) del comma 1
dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.

13. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definite le modalita’ di attuazione del presente articolo.

14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a
13 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli
dell’entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini
dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.

15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14 sono
destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non
autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per la
restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di
cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))

(( Art. 1 ter

Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure

1. All’articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

Prestito personaleCarta di credito

a) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:

«a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono
redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 6, comma 1, lettere
c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si
applica l’articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente articolo» sono
inserite le seguenti: «, nonche’ per le imposte di cui all’articolo
19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

c) alla lettera g):

1) all’alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle
seguenti: «alla lettera f)»;

2) al numero 2), le parole: «del numero 1) della presente lettera »
sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole:
«le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «.
L’importo delle somme da versare, calcolato a seguito della
maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia’
versato, non puo’ essere comunque superiore a quello determinato ai
sensi del numero 1) della presente lettera»;

3) al numero 3), le parole: «del numero 1) della presente lettera »
sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole:
«le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le seguenti: «.
L’importo delle somme da versare, calcolato a seguito della
maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia’
versato, non puo’ essere comunque superiore a quello determinato ai
sensi del numero 1) della presente lettera».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell’articolo
5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle
imposte gia’ pagate. ))

(( Art. 1 quater

Salva casaStop procedura esecutiva

Disposizioni in materia di rilascio del certificato

di regolarita’ fiscale e di erogazione dei rimborsi

1. I certificati di regolarita’ fiscale, compresi quelli per la
partecipazione alle procedure di appalto di cui all’articolo 80,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi
dell’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore
della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di
cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del
2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione
stessa.

2. La regolarita’ fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla
procedura di definizione agevolata di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato,
insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di
quelle in cui e’ stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai
fini della predetta definizione.

3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i
relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del
debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione
agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai
carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di
mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di
una di quelle in cui e’ stato dilazionato il pagamento delle somme
dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l’erogazione del
rimborso puo’ essere sospesa ai sensi dell’articolo 23 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ))

Art. 2

Modifiche all’esercizio

del diritto alla detrazione dell’IVA

1. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo e’ sostituito
dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai
beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui
l’imposta diviene esigibile ed e’ esercitato al piu’ tardi con la
dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione e’
sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del
diritto medesimo.»

richiedi cessione del quintoRisposte immediate

2. All’articolo 25, (( primo comma )), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a
«imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale e’ esercitato
il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa
all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo
anno.»

(( 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle
fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017. ))

(( Art. 2 bis

Interpretazione autentica in materia di regime dell’imposta sul
valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli
studenti universitari

1. L’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta
nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi
in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il
diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

2. In considerazione dell’incertezza interpretativa pregressa, sono
fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di
cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso
dell’imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle
operazioni effettuate ne’ al recupero della medesima imposta assolta
sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo
periodo del presente comma operano comunque la rettifica della
detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle
operazioni attive ai sensi dell’articolo 19-bis2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e’ ridotta di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018. ))

Art. 3

Disposizioni in materia di contrasto

Richiedi un prestito aziendale

Prestito immediato

alle indebite compensazioni

1. All’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono soppresse le parole: «di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602» e le parole «15.000 euro annui» sono
sostituite con le parole «5.000 euro annui»;

b) dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: «Nei casi di
utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente
comma in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di
conformita’ (( o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al
primo e al secondo periodo )) sulle dichiarazioni da cui emergono i
crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi
dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni
con visto di conformita’ o sottoscrizione apposti da soggetti diversi
da quelli abilitati, con l’atto di cui all’articolo 1, comma 421,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’ufficio procede al recupero
dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalita’
di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche’
all’irrogazione delle sanzioni.»

2. All’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 3
agosto 2009, n. 102 )), sono apportate le seguenti modificazioni:

(( a) al numero 7:

1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «I contribuenti che
intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o
infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a
5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del
visto di conformita’ di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o
sull’istanza da cui emerge il credito»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la
dichiarazione» sono inserite le seguenti: «o l’istanza»;

3) dopo il quarto periodo e’ aggiunto il seguente:

Richiedi il tuo prestito personale

Prestito immediato

«Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al
presente comma in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di
conformita’ o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo
e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i
crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi
dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o
istanze con visto di conformita’ o sottoscrizione apposti da soggetti
diversi da quelli abilitati, con l’atto di cui all’articolo 1, comma
421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’ufficio procede al
recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle
modalita’ di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche’
all’irrogazione delle sanzioni.» ))

b) al numero 7-bis le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti «5.000 euro».

3. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: «per importi superiori a 5.000 euro annui,» sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero dei crediti relativi alle imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte,
alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e dei crediti d’imposta da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi».

(( 4. All’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il pagamento
delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non e’ possibile
avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo
delle somme dovute, per il relativo pagamento non e’ ammessa la
compensazione prevista dall’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122».

4-bis. All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno
sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a
partire dal decimo giorno successivo»;

b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione
risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano
il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente
articolo, il modello F24 e’ scartato. La progressiva attuazione della
disposizione di cui al periodo precedente e’ fissata con
provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresi’
indicate le modalita’ con le quali lo scarto e’ comunicato al
soggetto interessato».

4-ter. All’articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n.
206, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al
primo periodo del presente comma possono ottenere l’iscrizione negli
elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, secondo le modalita’ previste per i soggetti di cui alla
legge 23 novembre 1998, n. 407».

Prestito senza busta pagaPrestito immediato

4-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2018, in luogo di quanto
previsto dall’articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3
agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di
atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro
superstiti nonche’ dei familiari di cui all’articolo 3 della citata
legge n. 206 del 2004 e’ assicurata, ogni anno, la rivalutazione
automatica in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso
ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica
un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25 per cento
calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno
precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura
dell’incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo
del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo
del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.

4-quinquies. All’onere derivante dal comma 4-quater, valutato in
417.000 euro per l’anno 2019, 820.000 euro per l’anno 2020, 1.163.000
euro per l’anno 2021, 1.518.000 euro per l’anno 2022, 1.881.000 euro
per l’anno 2023, 2.256.000 euro per l’anno 2024, 2.640.000 euro per
l’anno 2025, 3.035.000 euro per l’anno 2026 e 3.439.000 euro a
decorrere dall’anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per
l’anno 2019, a 820.000 euro per l’anno 2020, a 1.163.000 euro per
l’anno 2021, a 1.518.000 euro per l’anno 2022, a 1.881.000 euro per
l’anno 2023, a 2.256.000 euro per l’anno 2024, a 2.640.000 euro per
l’anno 2025, a 3.035.000 euro per l’anno 2026 e a 3.439.000 euro a
decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e, quanto a 217.000 euro per l’anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quinquies, si
applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. ))

Art. 4

Regime fiscale delle locazioni brevi

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi
i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non
superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei
locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attivita’ d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano
attivita’ di intermediazione immobiliare, (( ovvero soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile con persone che dispongono di unita’ immobiliari da
locare )).

2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai
contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si
applicano (( le disposizioni dell’))articolo 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento in
caso di opzione (( per l’imposta sostitutiva nella forma della
cedolare secca )).

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi
lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a
titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il
godimento dell’immobile (( da parte di terzi )), stipulati alle
condizioni di cui al comma 1.

(( 3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in
base ai quali l’attivita’ di locazione di cui al comma 1 del presente
articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con
l’articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di
impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
avuto anche riguardo al numero delle unita’ immobiliari locate e alla
durata delle locazioni in un anno solare. ))

4. I soggetti che esercitano attivita’ di intermediazione
immobiliare, (( nonche’ quelli che gestiscono portali telematici )),
mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita’ immobiliari da locare, trasmettono i dati
relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro
tramite (( entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si
riferiscono i predetti dati )). L’omessa, incompleta o infedele
comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e’
punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione e’ ridotta alla
meta’ se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e’
effettuata la trasmissione corretta dei dati.

(( 5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che
esercitano attivita’ di intermediazione immobiliare, nonche’ quelli
che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in
ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita’
immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi
relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora
intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi,
operano, in qualita’ di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per
cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del
pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le
modalita’ di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per
l’applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera
operata a titolo di acconto.

5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di
una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai
commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti
canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal
presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non
residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai
fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo,
in qualita’ di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante
fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero
che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e’
responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del
contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ degli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. ))

6. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione (( dei commi 4,
5 e 5-bis )) del presente articolo, incluse quelle relative alla
trasmissione e conservazione dei dati da parte dell’intermediario.

(( 7. A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facolta’ di
applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui
all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di
soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.

7-bis. Il comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che
hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime
agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del
medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la
residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal
caso, si provvede al recupero dei benefici gia’ fruiti, con
applicazione delle relative sanzioni e interessi. ))

(( Art. 4 bis

Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni
spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei
condomini

1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente:

«2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma
2-quater, i soggetti che nell’anno precedente a quello di
sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui
all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e
comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta’ di
successiva cessione del credito. Le modalita’ di attuazione delle
disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

b) il comma 2-quinquies e’ sostituito dal seguente:

«2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma
2-quater e’ asseverata da professionisti abilitati mediante
l’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di
cui al citato comma 2-quater. L’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con
procedure e modalita’ disciplinate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicita’
dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando
la responsabilita’ del professionista ai sensi delle disposizioni
vigenti. Per le attivita’ di cui al secondo periodo, e’ autorizzata
in favore dell’ENEA la spesa di 500.000 euro per l’anno 2017 e di 1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021»;

c) al comma 2-sexies, dopo le parole: «i soggetti beneficiari» sono
inserite le seguenti: «, diversi da quelli indicati al comma 2-ter,».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l’anno 2019, in 5,7
milioni di euro per l’anno 2020, in 8 milioni di euro per l’anno
2021, in 10,6 milioni di euro per l’anno 2022, in 12,8 milioni di
euro per l’anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l’anno 2028, in 5,1
milioni di euro per l’anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l’anno
2030 e in 0,6 milioni di euro per l’anno 2031, che aumentano a 2,7
milioni di euro per l’anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l’anno
2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021
e a 20,5 milioni di euro per l’anno 2022, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni
di euro per l’anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
dal 2018 al 2021, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2017, a 3,5 milioni di
euro per l’anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l’anno 2020, a 8
milioni di euro per l’anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l’anno
2022, a 12,8 milioni di euro per l’anno 2023, a 11,3 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per
l’anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l’anno 2029, a 2,8 milioni di
euro per l’anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l’anno 2031,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 2,7 milioni di euro per l’anno 2017, a 31,7 milioni di
euro per l’anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l’anno 2019, a 14,1
milioni di euro per l’anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l’anno
2021 e a 9,9 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al
2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico. ))

Art. 5

Disposizione in materia di accise sui tabacchi

1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15
dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un
gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l’anno
2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

2. Il decreto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le
variazioni di cui al comma 1 e’ adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.

(( Art. 5 bis

Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai
siti web dell’offerta in difetto di titolo autorizzativo o
abilitativo

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il
comma 50 sono inseriti i seguenti:

«50-bis. Con le medesime modalita’ stabilite dai provvedimenti di
attuazione del comma 50, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
procede alla inibizione dei siti web contenenti:

Prestito senza busta pagaPrestito immediato

a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione
o in violazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n. 6, ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all’articolo
39-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, in violazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 12
gennaio 2016, n. 6, o delle disposizioni di cui alla legge 22
dicembre 1957, n. 1293;

b) pubblicita’, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla
lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50;

c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere
l’inibizione dei siti irregolari disposta dall’Agenzia medesima.

50-ter. L’inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del
comma 50-bis comporta l’irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal comma 50, graduate secondo i criteri
stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli.

50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti
o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma
50-bis, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli da’ formale comunicazione della violazione
riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di
quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non
consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’Agenzia
adotta il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web,
senza riconoscimento di alcun indennizzo». ))

Art. 6

Disposizioni in materia di giochi

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ fissata nel 19 per cento
dell’ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale
unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b),
del predetto testo unico, e’ fissata nel 6 per cento dell’ammontare
delle somme giocate.

2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e’ fissata all’otto per
cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.

3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500,
previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del
direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n.
44, e’ fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500,
previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma
3, e’ fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

(( 4-bis. All’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento
dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte le
seguenti: «fatta eccezione per i concessionari che, successivamente
al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilita’ di
mantenere la disponibilita’ dei locali per cause di forza maggiore e,
comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di
locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilita’ di
un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale
trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli». ))

(( Art. 6 bis

Riduzione degli apparecchi da divertimento

1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi
agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015,
prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e’ attuata, secondo le modalita’ indicate con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio
2017, nei seguenti termini:

a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla
osta di esercizio non puo’ essere superiore a 345.000;

b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla
osta di esercizio non puo’ essere superiore a 265.000.

2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono,
entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di
almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi
riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al
numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi
indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi
riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

Prestito senza busta pagaPrestito immediato

3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il
numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a
quello indicato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede
d’ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun
concessionario, secondo criteri di proporzionalita’ in relazione alla
distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditivita’
degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi
precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi
successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli
apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati,
avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La
violazione dell’obbligo previsto dal periodo precedente e’ punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun
apparecchio. ))

(( Art. 7

Rideterminazione delle aliquote dell’ACE

1. All’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Dall’ottavo periodo d’imposta l’aliquota percentuale per il
calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e’
fissata all’1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio
di applicazione, l’aliquota e’ fissata al 3 per cento; per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31
dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l’aliquota e’ fissata,
rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento
e all’1,6 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2016.

3. La determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui
redditi delle societa’ relativo al periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016 e’ effettuata considerando quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 1. ))

Art. 8

Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari

Prestito senza busta pagaPrestito immediato

1. All’articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «del bene» sono
sostituite dalle seguenti: «dei beni».

(( 1-bis. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo
il comma 1-bis e’ aggiunto il seguente:

«1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate
in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della
conformita’ allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformita’ rilasciata da un
tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie
o dalla loro difformita’ dallo stato di fatto, l’atto puo’ essere
confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi
omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente
a quello cui si riferisce, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». ))

Art. 9

Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia
concernenti le aliquote dell’IVA e delle accise

1. All’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «e’ incrementata di tre punti
percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e’
incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di
ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di
un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020»;

b) alla lettera b), le parole «e di ulteriori 0,9 punti
percentuali dal 1º gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e
di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima
aliquota e’ ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1°
gennaio 2020 rispetto all’anno precedente ed e’ fissata al 25 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2021»;

c) alla lettera c), le parole «2018», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «2019».

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(( Art. 9 bis

Indici sintetici di affidabilita’ fiscale

1. Al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili
e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei
contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e
l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di
comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono
istituiti indici sintetici di affidabilita’ fiscale per gli esercenti
attivita’ di impresa, arti o professioni, di seguito denominati
«indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi
di dati e informazioni relativi a piu’ periodi d’imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare
la normalita’ e la coerenza della gestione aziendale o professionale,
anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una
scala da 1 a 10 il grado di affidabilita’ fiscale riconosciuto a
ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo,
sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente
previsti, l’accesso al regime premiale di cui al comma 11.

2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il
quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici,
indispensabili per tenere conto di situazioni di natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti
economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate
attivita’ economiche o aree territoriali, sono approvate entro il
mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il
quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno
ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le
attivita’ economiche per le quali devono essere elaborati gli indici
ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo e’ emanato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della
realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici
sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento
vigente, dalle fonti informative disponibili presso l’anagrafe
tributaria, le agenzie fiscali, l’Istituto nazionale della previdenza
sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche’ da altre fonti.

4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al
fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati
economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli
stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente
dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare
entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici,
sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione
del primo periodo si applica, nelle more dell’approvazione degli
indici per tutte le attivita’ economiche interessate, anche ai
parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti
dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Per i periodi d’imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al
secondo periodo del presente comma e’ emanato entro il termine
previsto dall’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l’approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti
periodi d’imposta.

5. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o
degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante
l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie
informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla
compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche’
gli elementi e le informazioni derivanti dall’elaborazione e
dall’applicazione degli indici.

6. Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il
contribuente:

a) ha iniziato o cessato l’attivita’ ovvero non si trova in
condizioni di normale svolgimento della stessa;

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b) dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di
ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o
revisione dei relativi indici.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono
essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilita’
degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’
istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell’Amministrazione
finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli
ordini professionali. La commissione e’ sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell’approvazione e della pubblicazione di
ciascun indice, esprime il proprio parere sull’idoneita’ dello stesso
a rappresentare la realta’ cui si riferisce nonche’ sulle attivita’
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I
componenti della commissione partecipano alle sue attivita’ a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente
sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al
presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli
esperti di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998,
n. 146. Le funzioni di quest’ultima sono attribuite alla commissione
di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.

9. Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli
indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle
dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti
dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il
proprio profilo di affidabilita’ nonche’ per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi
rilevano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari
rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria,
all’ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai
precedenti periodi si applica, tenendo conto dell’esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di
beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.

10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta
l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento
delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le
modalita’ previsti per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi, con facolta’ di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita’ fiscale
conseguenti all’applicazione degli indici, determinati anche per
effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al
comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformita’ per la
compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro
annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo
non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette
e all’imposta regionale sulle attivita’ produttive;

b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformita’ ovvero dalla
prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore
aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle societa’
non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma
36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni
semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione
del livello di affidabilita’, dei termini di decadenza per
l’attivita’ di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e
dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito
complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito
complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito
dichiarato.

12. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i livelli di affidabilita’ fiscale, anche con riferimento
alle annualita’ pregresse, ai quali e’ collegata la graduazione dei
benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai
benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita’ svolto dal contribuente.

13. Con riferimento al periodo d’imposta interessato dai benefici
premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano
l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di
procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al
comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.

14. L’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza,
nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del
rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di
affidabilita’ fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione
degli indici nonche’ delle informazioni presenti nell’apposita
sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.

15. All’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli
indici sintetici di affidabilita’ fiscale». La societa’ indicata
nell’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
provvede, altresi’, a porre in essere ogni altra attivita’ idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare
le attivita’ di analisi per contrastare la sottrazione
all’imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva,
ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le
relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di
consentire lo svolgimento delle attivita’ di cui al precedente
periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita’ svolte dalla medesima societa’ per altre finalita’ e per
conto di altre amministrazioni, la stessa societa’ puo’ stipulare
specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto
anche lo scambio, l’utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche’ altre
attivita’, sono stipulate esclusivamente per le finalita’ stabilite
dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni
che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l’analisi per
il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura
contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza,
con le agenzie fiscali, con l’Istituto nazionale della previdenza
sociale, con l’Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della
guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa’ di cui al secondo periodo del presente comma possono essere
cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell’economia e delle
finanze, in conformita’ ai principi disposti dal decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.

16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai
fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di
comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’Agenzia delle
entrate, prima della contestazione della violazione, mette a
disposizione del contribuente, con le modalita’ di cui all’articolo
1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le
informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la
comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori
commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L’Agenzia delle entrate, nei
casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, puo’
altresi’ procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei
redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e
dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del
secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

17. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del
presente articolo.

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18. Le disposizioni normative e regolamentari relative
all’elaborazione e all’applicazione dei parametri previsti
dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e
62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di
produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi,
con riferimento ai periodi d’imposta in cui si applicano gli indici.
Ad eccezione di quanto gia’ disposto dal presente articolo, le norme
che, per fini diversi dall’attivita’ di controllo, rinviano alle
disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per
l’applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche
agli indici. Per le attivita’ di controllo, di accertamento e di
irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi
d’imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati
l’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l’articolo
7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

19. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. ))

(( Art. 9 ter

Misure urgenti per il personale

dell’amministrazione finanziaria

1. All’articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 settembre 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018». ))

(( Art. 9 quater

Richiedi mutuo 100%Tasso agevolato

Compensazione di somme iscritte a ruolo

1. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell’anno 2017 con le modalita’ previste nel medesimo comma. Per
l’anno 2017 il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel
citato comma 7-bis e’ adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Capo II

Disposizioni in materia di giustizia tributaria
Art. 10

Reclamo e mediazione

1. All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «cinquantamila euro».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti
impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018.

3. All’articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo la parola: «ente», sono inserite le seguenti: «e
dell’agente della riscossione».

(( 3-bis. All’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:

richiedi cessione del quintoRisposte immediate

«1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse
proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014». ))

Art. 11

Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
e’ parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del
giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio,
possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto
l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi e’ subentrato o ne ha la
legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto
impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e
degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica
dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi
di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

(( 1-bis. Ciascun ente territoriale puo’ stabilire, entro il 31
agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per
l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria in cui e’ parte il medesimo ente. ))

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi
di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione
e’ dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In
caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate
ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e’ dovuto alcun
importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito
anche con modalita’ diverse dalla presente definizione.

3. Sono definibili le controversie (( il cui ricorso sia stato
notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del
presente decreto )) e per le quali alla data di presentazione della
domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con
pronuncia definitiva.

4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa
all’importazione;

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b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai
sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,
del 13 luglio 2015.

5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non e’ ammesso
il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.
Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del
presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento
del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il
contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:

a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari
all’ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, e’ fissata al 30
novembre;

b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al
residuo venti per cento delle somme dovute, e’ fissata al 30 giugno.
Per ciascuna controversia autonoma e’ effettuato un separato
versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volonta’ di
avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 6, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma
2 della stessa disposizione, puo’ usufruire della definizione
agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di
cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il
pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della
prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione
si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma
e’ presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta
di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a
ciascun atto impugnato.

7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si
scomputano quelli gia’ versati per effetto delle disposizioni vigenti
in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonche’ quelli
dovuti per la definizione agevolata di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. La definizione non da’ comunque
luogo alla restituzione delle somme gia’ versate ancorche’ eccedenti
rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della
definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata
in vigore del presente articolo.

8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il
contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal
caso il processo e’ sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale
data il contribuente avra’ depositato copia della domanda di
definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata,
il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i
termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce
giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata
in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

10. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
luglio 2018 con le modalita’ previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e’ impugnabile entro sessanta giorni dinanzi
all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e’ richiesta in pendenza del termine
per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo’ essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla
notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di
istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla
parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu’
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma
7.

12. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente
articolo. (( Tali modalita’ di attuazione devono garantire il
riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione
delle controversie relative all’IRAP e all’addizionale regionale
all’IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. ))

13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all’articolo 17, comma
12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate
derivanti dall’attuazione del presente articolo non dovessero
realizzarsi in tutto o in parte, si applica l’articolo 17, commi da
12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di
realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate
previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a
compensare l’eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di
cui ai commi 575 e 633 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016
n, 232, nonche’, per l’eventuale eccedenza, al reintegro anche
parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di
spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell’articolo 13, da disporre
con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

(( Art. 11 bis

Disposizioni in materia di magistratura contabile

1. Al fine di garantire la piena funzionalita’ della magistratura
contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la Corte dei conti e’ autorizzata, in aggiunta alle
facolta’ assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei
limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per
l’assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di
venticinque unita’.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro
per l’anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. ))

(( Art. 11 ter

Mediazione finalizzata alla conciliazione

delle controversie civili e commerciali

1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal
seguente: «A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia
riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui
risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del
presente comma». ))

Capo III

Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica
Art. 12

Rimodulazione delle risorse

1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il
credito d’imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione
dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo
le nuove modalita’ e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da
98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208
del 2015, e’ rimodulata, per gli anni 2017-2019, (( in 507 milioni ))
di euro per l’anno 2017 e (( in 672 milioni )) di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019.

(( 1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle universita’ del
Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi
fondamentali per garantire la qualita’ della vita e la formazione
degli studenti, le risorse, stanziate ai sensi della deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 21 gennaio 2012, nell’ambito del ciclo di programmazione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano
nazionale per il Sud – Sistema universitario e per cui al 31 dicembre
2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie
obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione
da parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle
scuole superiori, alle universita’ alle quali le risorse stesse erano
state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei
saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici impegni delle
universita’ stesse a compiere, per le parti di propria competenza,
gli atti necessari per l’avvio dei relativi progetti. ))

(( Art. 12 bis

Rimodulazione del credito d’imposta

Stop pignoramento
Tutela patrimoniale

per le imprese alberghiere

1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e’ sostituito dal seguente: «Il
credito d’imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese
alberghiere indicate al medesimo comma e’ riconosciuto altresi’ per
le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per
l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il
beneficiario non ceda a terzi ne’ destini a finalita’ estranee
all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima
dell’ottavo periodo d’imposta successivo». ))

Art. 13

Riduzione dotazioni missioni

e programmi di spesa dei Ministeri

1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato
al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel
documento di economia e finanza per l’anno 2017 presentato alle
Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione
dei Ministeri, di cui all’elenco allegato al presente decreto, sono
ridotte, per l’anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di
competenza e cassa. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nelle
more dell’adozione delle necessarie variazioni di bilancio, e’
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi
indicati in termini di competenza e cassa nell’elenco allegato al
presente decreto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri
competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell’invarianza
dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli
importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e
programmi diversi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di
conto capitale per finanziare spese correnti.

(( 1-bis. Al fine di ridurre gli impatti delle riduzioni di spesa
previste a legislazione vigente sulle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, gli stanziamenti del
programma «Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica» del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017.

1-ter. Per fare fronte all’onere di cui al comma 1-bis, la
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e’ corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2017. ))

(( Art. 13 bis

Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo

12 maggio 2016, n. 90

1. All’articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «sono effettuate entro
24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «sono effettuate entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri». ))

(( Art. 13 ter

Disposizioni in materia di controllo della spesa

per la gestione dell’accoglienza

1. All’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo il comma 3 e’
aggiunto il seguente:

«3-bis. Con le medesime modalita’ previste dal comma 3, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione
delle modalita’ di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da
parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione
puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la
presentazione di fatture quietanzate». ))

(( Art. 13 quater

Prestito senza busta pagaPrestito immediato

Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e’ sospeso il conio da parte
dell’Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un
centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante
dall’attuazione del presente comma e’ destinato al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato.

2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un
importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo
da pagare e il pagamento e’ effettuato integralmente in contanti,
tale importo e’ arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per
difetto, al multiplo di cinque centesimi piu’ vicino.

3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di
pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti,
mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessita’ di ulteriori
provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all’arrotondamento di
cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in
euro a debito o a credito.

4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in
euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un
centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse
applicabili.

5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all’articolo
2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge
un’apposita verifica sull’impatto delle disposizioni del presente
articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni
e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base
semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo
stesso rilevate nell’esercizio delle proprie attivita’ e funzioni al
Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla
formulazione di segnalazioni all’Autorita’ garante della concorrenza
e del mercato e di proposte normative.

6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca
centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in
vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018. ))

Titolo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI
Art. 14

Riparto del Fondo di solidarieta’ comunale

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:

(( 0a) al comma 448, le parole: «A decorrere dall’anno 2017, la
dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione» e dopo le
parole: «e’ stabilita in euro 6.197.184.364,87» sono inserite le
seguenti: «per l’anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere
dall’anno 2018»;

0b) al comma 449:

1) alla lettera b), le parole: «nell’importo massimo di 80 milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell’importo massimo di 66
milioni di euro»;

2) dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:

«d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite
massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano,
successivamente all’attuazione del correttivo di cui al comma 450,
una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarieta’
comunale per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della
variazione stessa, e, a decorrere dall’anno 2022, destinato, nella
misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo
straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui
all’articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui
all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56»; ))

a) al comma 450, le parole: «8 per cento», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;

b) dopo il comma 450 e’ inserito il seguente: «450-bis. Per il
solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non
distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al
contributo di cui al comma 24 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del
minor gettito per l’anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, ((
che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2017
per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di
solidarieta’ comunale )), sono accantonati per essere attribuiti a
favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione
negativa degli effetti perequativi derivanti dall’aggiornamento della
metodologia di determinazione dei fabbisogni standard di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017, una
variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarieta’
comunale per l’anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata
per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma
450 e una variazione negativa superiore al 1.3 per cento della
dotazione netta del Fondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2017
rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarieta’ comunale per
l’anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza
dalla percentuale del -1.3 per cento dello scostamento tra la
dotazione netta del Fondo di solidarieta’ comunale del 2017 e la
dotazione netta del Fondo di solidarieta’ comunale del 2016 in
percentuale delle risorse storiche nette di riferimento cosi’ come
modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.».

(( 1-bis. All’onere derivante dalla disposizione di cui alla
lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del
contributo di cui al comma 24 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208.

1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione
con riferimento al Fondo di solidarieta’ comunale relativo agli anni
2018 e successivi. ))

(( Art. 14-bis

Acquisto di immobili pubblici

1. Al comma 1-ter dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Le disposizioni
di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che
procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse
stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica o cofinanziate dall’Unione europea ovvero
dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all’acquisto degli immobili
stessi». ))

(( Art. 14-ter

Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto

dei vincoli del patto di stabilita’ interno per l’anno 2012

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il
comma 462-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 3, del presente
decreto, e’ inserito il seguente:

Stop pignoramentoProteggiamo il tuo patrimonio

«462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del
patto di stabilita’ interno nell’anno 2012 o negli esercizi
precedenti, di cui all’articolo 31, comma 26, lettera e), della legge
12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi
28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora
gia’ applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle
province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse
violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31
dicembre 2014». ))

Art. 15

Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della
citta’ metropolitana di Cagliari

1. Alle province della Regione Sardegna e alla citta’ metropolitana
di Cagliari e’ attribuito un contributo di 10 milioni di euro per
l’anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Il
contributo spettante a ciascun ente e’ comunicato dalla Regione
Sardegna al Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza
locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata
comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base
della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base
del territorio.

2. Il contributo spettante a ciascuna provincia e citta’
metropolitana, di cui al comma 1, e’ versato dal Ministero
dell’interno all’entrata del bilancio statale a titolo di parziale
concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al
comma 418, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In
considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun
ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al
contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza
pubblica di cui al comma 418, dell’articolo 1, della legge n. 190 del
2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo
corrispondente al contributo stesso.

3. All’onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di
euro per l’anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa
di cui all’articolo 27, comma 1.

Art. 16

Riparto del concorso alla finanza pubblica

da parte di province e citta’ metropolitane

Prestito senza busta pagaPrestito immediato

1. All’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Fermo restando per
ciascun ente il versamento relativo all’anno 2015, l’incremento di
900 milioni di euro per l’anno 2016 e l’ulteriore incremento di 900
milioni (( di euro )) a decorrere dal 2017 a carico degli enti
appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650
milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a
carico delle citta’ metropolitane.».

(( 1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto
finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di
cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e’ attribuito, per l’anno 2017, un contributo pari a 10 milioni
di euro.

1-ter. All’onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro
per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24
dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ))

2. Per gli anni 2017 e seguenti l’ammontare della riduzione della
spesa corrente che ciascuna provincia e citta’ metropolitana deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell’articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ stabilito negli
importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a
carico delle province e delle citta’ metropolitane previsto
dall’articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’
determinato per ciascun ente nell’importo indicato nella tabella 2
allegata al presente decreto.

Art. 17

Riparto del contributo a favore delle province e delle citta’
metropolitane delle regioni a statuto ordinario

1. Per gli anni 2017 e seguenti l’ammontare del contributo di cui
all’articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a
favore di ciascuna provincia e citta’ metropolitana delle regioni a
statuto ordinario, e’ stabilito nell’importo indicato nella tabella 3
allegata al presente decreto.

Art. 18

Salva casaStop procedura esecutiva

Disposizioni sui bilanci

di province e citta’ metropolitane

1. Per l’esercizio 2017, le province e le citta’ metropolitane:

a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola
annualita’ 2017;

b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri
finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l’avanzo
libero e destinato.

2. Al comma 3, dell’articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2016 e 2017» e le parole: «per l’anno 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno precedente».

3. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il
comma 462 e’ inserito il seguente:

«462-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 758, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento
all’esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di
amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all’anno 2016.

(( 3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le citta’
metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono
utilizzare le quote previste dall’articolo 142, comma 12-ter, e
dall’articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento
degli oneri riguardanti le funzioni di viabilita’ e di polizia locale
con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

richiedi cessione del quintoRisposte immediate

3-ter. Per l’anno 2017, il termine di venti giorni, previsto
dall’articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio
comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge
il rendiconto della gestione per l’esercizio 2016, e’ stabilito in
cinquanta giorni.

3-quater. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti
dall’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, relativi all’esercizio 2016, possono essere
approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di
tali termini comporta l’applicazione della procedura di cui
all’articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni
ivi previsto, nonche’ delle disposizioni dell’articolo 9, comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. ))

Art. 19

(( Termine per l’invio delle certificazioni relative agli obiettivi
di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto ))

1. All’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il
comma 470, e’ inserito il seguente: «470-bis. Gli enti locali per i
quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto,
sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti
ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni
dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione,
previsto dal decreto del Ministro dell’interno di approvazione
dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di
cui all’articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli
obblighi di certificazione di cui all’articolo 1, comma 720, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

Art. 20

Contributo a favore delle province delle regioni

a statuto ordinario

1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l’esercizio
delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56, e’ attribuito un contributo complessivo di (( 180
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2019 )). Le risorse di cui al
periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da
definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, con decreto del Ministero dell’interno di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il
(( 30 giugno 2017 )), tenendo anche conto dell’esigenza di garantire
il mantenimento della situazione finanziaria corrente. (( Qualora
l’intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima
iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al
presente comma per gli anni 2017 e successivi all’ordine del giorno
della Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, il decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, di cui al periodo precedente puo’ essere comunque
adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi
indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente
decreto.

1-bis. Alle citta’ metropolitane delle regioni a statuto ordinario,
per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1
della legge 7 aprile 2014, n. 56, e’ attribuito un contributo
complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo
criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, con decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto
dell’esigenza di garantire il mantenimento della situazione
finanziaria corrente. Qualora l’intesa non sia raggiunta entro venti
giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto
del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018
all’ordine del giorno della Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, di cui al secondo periodo,
puo’ essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione
agli importi indicati per ciascuna citta’ metropolitana nella tabella
3 allegata al presente decreto. ))

2. All’onere di cui al comma 1, pari a complessivi (( 180 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2019 )), si provvede, quanto a 60 milioni
di euro per l’anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno
2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all’articolo 27,
comma 1. (( Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l’anno
2017 e a 100 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))

3. Per l’attivita’ di manutenzione straordinaria della rete viaria
di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario e’
autorizzato un contributo di (( 170 milioni di euro )) per l’anno
2017. All’onere derivante dal presente comma, pari a (( 170 milioni
di euro )) per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e
importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell’interno di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare
entro il (( 30 giugno 2017 )). (( Qualora l’intesa non sia raggiunta
entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta
di riparto del contributo di cui al comma 3 all’ordine del giorno
della Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, il decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, di cui al periodo precedente puo’ essere comunque
adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi
risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del Ministero dell’interno 17 ottobre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))

Art. 21

(( Disposizioni in favore delle fusioni di comuni ))

1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla
fusione di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per
incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile
2014, n. 56 e’ incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Stop pignoramento
Tutela patrimoniale

(( 2-bis. All’articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «delle spese di personale sostenute
dai singoli enti nell’anno» sono sostituite dalle seguenti: «della
media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel
triennio».

2-ter. Il comma 132 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.
56, e’ sostituito dal seguente:

«132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi
e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti
preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario
del nuovo comune. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui
al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui
l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e’ sospesa
in virtu’ di previsione legislativa». ))

(( Art. 21-bis

Semplificazioni

1. Per l’anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che
hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che
hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e
spese finali di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.
243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

a) all’articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per
mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.

2. A decorrere dall’esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si
applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che
hanno approvato il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento
entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che hanno rispettato
nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di
cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. ))

(( Art. 21-ter

Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati
SIOPE

1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti
previsti dal comma 8-bis dell’articolo 14 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, introdotto dall’articolo 1, comma 533, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e’ attribuito un contributo complessivo di 1
milione di euro per l’anno 2017, da ripartire con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata.

2. All’onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per
l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))

Art. 22

Disposizioni sul personale e sulla cultura

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e
della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa
complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto
dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle
procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione
che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, gia’
incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e
che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici
non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a
garanzia di diritti fondamentali.

(( 1-bis. All’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Fermi
restando l’equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del
presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui
all’articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, per le regioni che rilevano nell’anno precedente una spesa per
il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate
correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la
percentuale stabilita al primo periodo e’ innalzata, per gli anni
2017 e 2018, al 75 per cento». ))

(( 2. All’articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017
e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000
abitanti che rilevano nell’anno precedente una spesa per il personale
inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti
registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio, la predetta
percentuale e’ innalzata al 100 per cento». ))

Finanziamenti – AgevolazioniServizi e consulenze

3. All’articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole «75 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «90 per cento».

(( 3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia
locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di
servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale
necessari allo svolgimento di attivita’ e iniziative di carattere
privato che incidono sulla sicurezza e la fluidita’ della
circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a
carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e
le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia
locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini
del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di
contrattazione integrativa sono disciplinate le modalita’ di utilizzo
di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza
con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

3-ter. All’articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Fino al 31
dicembre 2019, il comune di Matera puo’ autorizzare la corresponsione
al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attivita’
di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30
ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti
dall’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto “Regioni-Autonomie locali” del 1° aprile 1999,
di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. E’ altresi’ consentita
l’instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga
alle percentuali ivi previste»;

b) al terzo periodo, le parole: «di 500.000 euro annui per gli anni
dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 500.000 euro
per l’anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017
al 2019».

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
3-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))

4. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono aggiunti, (( in fine )), i seguenti periodi: «Non rientrano
tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto
prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive
di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche
amministrazioni, purche’ la pubblica amministrazione conferente operi
in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale ((
l’interessato al conferimento dell’incarico riveste la carica
elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo
quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista e’
titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere
associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio,
di cui faccia parte il comune stesso )). Il conferimento e’
effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente.».

5. Il divieto di cui all’articolo 1, comma 420, lettera c), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura delle
posizioni dirigenziali che richiedono professionalita’ (( tecniche e
tecnico-finanziarie e contabili )) e non fungibili delle province
delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle
funzioni fondamentali previste dall’articolo 1, commi 85 e 86, delle
legge 7 aprile 2014, n. 56.

(( 5-bis. All’articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacita’
assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte».

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5-ter. Al fine di consentire un utilizzo piu’ razionale e una
maggiore flessibilita’ nella gestione delle risorse umane da parte
degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni
di cui all’articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di
personale tra l’unione e i comuni ad essa aderenti, nonche’ tra i
comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di
contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

5-quater. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di
promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura
in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di
cui all’articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre
effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della
cultura di loro appartenenza.

5-quinquies. Al fine di assicurare la tutela del decoro del
patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d’intesa con
la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, puo’ adottare
deliberazioni volte a regolare l’accesso e la circolazione, nel
proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi,
utilizzati a fini turistici, che abbiano piu’ di due ruote o che
comunque trasportino tre o piu’ persone, incluso il conducente. ))

6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di
promuovere l’interazione e la collaborazione tra gli istituti e i
luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al
31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante
interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto
del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo 23
dicembre 2014, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10
marzo 2015 )), e successive modificazioni, puo’ avvalersi, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di
competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali,
ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti
di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per
sostenere (( il buon andamento dell’istituto o luogo della cultura e
garantirne l’attivazione. Ciascun istituto o luogo della cultura di
cui al primo periodo provvede all’attuazione delle disposizioni del
medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio,
assicurando altresi’ il rispetto degli obblighi di pubblicita’ e
trasparenza nelle diverse fasi della procedura )). Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
precedente comma, pari a 700.000 euro per l’anno 2017, a 1.500.000
euro per l’anno 2018 e a 750.000 euro per l’anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. Per le medesime finalita’ di cui al comma 6, gli incarichi di
direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito
delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui
all’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, (( dalla legge )) 29 luglio 2014,
n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione
motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati
ottenuti, per ulteriori quattro anni.

(( 7-bis. L’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione
pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di
accesso di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.

7-ter. Al fine di rafforzare le attivita’ di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale, per l’anno 2017 e’
autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di
funzionamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo di far fronte, con interventi
urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la
salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla
realizzazione di progetti di gestione di modelli museali,
archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e
archeologico-monumentale nonche’ di progetti per la manutenzione, il
restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici;
500.000 euro per le finalita’ previste dall’articolo 5, comma 1,
primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2017, al fine di garantire l’invarianza sul
fabbisogno e sull’indebitamento netto, si provvede mediante riduzione
per 10 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7-quater. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi
bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attivita’ culturali e del turismo e’ istituito uno specifico
Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno
2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e
all’incremento dell’efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo e’
ripartito annualmente secondo le modalita’ stabilite con apposito
decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7-quinquies. Al fine di accelerare le attivita’ di ricostruzione
nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24
agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni
locali interessate, nonche’ di potenziare le azioni di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione
organica del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo e’ incrementata di un’unita’ dirigenziale di livello
generale. Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «ventiquattro» e’
sostituita dalla seguente: «venticinque». Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e’ modificato, con le medesime modalita’ di cui all’articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000
euro per l’anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall’anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 349, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. ))

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8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro
Eliseo», per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la
continuita’ delle sue attivita’ in occasione del centenario (( della
sua fondazione )) e’ autorizzata la spesa di (( 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede,
quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2017, mediante versamento
all’entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota
delle risorse di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all’erario, e, quanto a
2 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4 milioni di euro per l’anno
2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento
degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del
percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di
cui all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real
Sito di Carditello, e’ autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo alle spese di gestione e di
funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All’onere
derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8-ter. Al fine di sviluppare le attivita’ culturali promosse in
favore della minoranza italiana nell’Istria, a Fiume e in Dalmazia,
all’articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche’ restauro di monumenti relativi alle medesime vicende»;

2) dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:

«d-bis) erogazione di borse di studio»;

b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «attivita’
culturali » sono inserite le seguenti: «, l’universita’ popolare di
Trieste» e dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente:
«L’universita’ popolare di Trieste svolge le attivita’ di supporto
amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi
alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, gia’ in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8-quater. Le convenzioni di cui all’articolo 1, comma 4, della
legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al
fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter.

8-quinquies. Per le medesime finalita’ di cui al comma 8-ter, alla
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le
seguenti «, in Montenegro»;

2) al secondo periodo, le parole: «in collaborazione» sono
sostituite dalle seguenti: «d’intesa con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e» e le parole: «, fino ad
un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,» sono
soppresse;

b) al titolo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le seguenti
«, in Montenegro». ))

(( Art. 22-bis

Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica non statali

1. A decorrere dall’anno 2017, una parte degli istituti superiori
musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui
all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del
presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione
e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del
presente articolo.

2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere
a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti
locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli
immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla
statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto gia’ vi sono tenuti, previa
convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Nell’ambito dei
processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la
determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi
del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonche’ per
il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente
e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente
periodo, ai fini dell’inquadramento nei ruoli del personale statale,
e’ adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalita’
utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove
necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali
pubbliche, l’anzianita’ maturata con contratti a tempo determinato,
pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto
anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.

Salva casaStop procedura esecutiva

3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente articolo
e’ istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con uno
stanziamento di 7,5 milioni di euro per l’anno 2017, di 17 milioni di
euro per l’anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

4. Nelle more del completamento di ciascun processo di
statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 e’
utilizzabile altresi’ per il funzionamento ordinario degli enti di
cui al comma 1.

5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si
provvede:

a) quanto a 0,51 milioni di euro per l’anno 2017, a 1,2 milioni di
euro per l’anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1,54
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, come integrata dall’articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio
2015, n. 107;

b) quanto a 1,9 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 5,09 milioni di euro per l’anno 2017 e a 11,8 milioni
di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a 13,13 milioni di euro per l’anno 2019 e a 14,46 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2020, a valere sui risparmi di
spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente
articolo.

6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2020»;

b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono
inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il
numero dei finanziamenti individuali e’ determinato in proporzione
all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo
restando l’importo individuale di 3.000 euro». ))

(( Art. 22-ter

Organici di fatto

1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e’ incrementato di euro 40.700.000 per l’anno
2017, di euro 132.100.000 per l’anno 2018, di euro 131.600.000 per
l’anno 2019, di euro 133.800.000 per l’anno 2020, di euro 136.700.000
per l’anno 2021, di euro 140.500.000 per l’anno 2022, di euro
145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l’anno 2024, di euro
166.400.000 per l’anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere
dall’anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a euro 40.700.000 per l’anno 2017, mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma
365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;

b) quanto a euro 132.100.000 per l’anno 2018, a euro 70.984.407 per
l’anno 2019, a euro 60.681.407 per l’anno 2020, a euro 80.514.407 per
l’anno 2021, a euro 107.488.407 per l’anno 2022, a euro 60.497.407
per l’anno 2023, a euro 59.213.407 per l’anno 2024, a euro 44.881.407
per l’anno 2025, a euro 41.849.407 per l’anno 2026 e a euro 8.036.407
annui a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107;

c) quanto a euro 20.599.593 per l’anno 2019, a euro 27.668.593 per
l’anno 2020, a euro 15.450.732 per l’anno 2021, a euro 14.561.593 per
l’anno 2022, a euro 32.953.902 per l’anno 2023, a euro 34.237.153 per
l’anno 2024, a euro 40.569.038 per l’anno 2025, a euro 43.601.921 per
l’anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall’anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 40.016.000 per l’anno 2019, a euro 45.450.000 per
l’anno 2020, a euro 37.936.000 per l’anno 2021, a euro 18.450.000 per
l’anno 2022, a euro 40.450.000 per l’anno 2023, a euro 40.450.000 per
l’anno 2024 e a euro 48.450.000 annui a decorrere dall’anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Stop pignoramento
Tutela patrimoniale

e) quanto a euro 2.798.861 per l’anno 2021, a euro 11.898.691 per
l’anno 2023, a euro 19.999.440 per l’anno 2024, a euro 32.499.555 per
l’anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall’anno 2026, in
termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente
riduzione delle somme iscritte nella missione «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte
» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze.

3. A partire dall’anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti
del monitoraggio previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun
anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima
data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo
determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio
determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con
riferimento all’eventuale riduzione del numero effettivo di posti di
supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui
all’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da
portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura
proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime
lettere b), c) e d). Le maggiori risorse sono accantonate e rese
indisponibili per essere utilizzate a seguito dell’esito del
monitoraggio di cui al presente comma. ))

Art. 23

Consolidamento dei trasferimenti erariali

alle province delle regioni Sardegna e Siciliana

1. A decorrere dall’anno 2017 sono confermati nella misura
determinata per l’anno 2016:

a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da
parte del Ministero dell’interno, a valere sui contributi ordinario,
consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione
Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge
regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei
confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla
popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;

b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da
parte del Ministero dell’interno, a valere sui contributi ordinario,
consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle
province della Regione siciliana.

Art. 24

Fabbisogni standard e capacita’ fiscali per regioni

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il
comma 534, sono inseriti i seguenti:

«534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza
Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla
determinazione della effettiva entita’ e della ripartizione delle
misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica
fra i diversi livelli di governo fino all’annualita’ 2016 e con la
proiezione dell’entita’ a legislazione vigente per il 2017-2019, a
decorrere dall’anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni
standard di cui all’articolo 1, comma 29, della (( legge 28 dicembre
2015, n. 208, )) – sulla base delle elaborazioni e ricognizioni
effettuate dalla Societa’ Soluzioni per il sistema economico – Sose
S.p.A, attraverso l’eventuale predisposizione di appositi
questionari, in collaborazione con l’ISTAT e avvalendosi della
Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e
Documentazione (CINSEDO) delle regioni – provvede all’approvazione di
metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacita’
fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei
criteri stabiliti dall’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio
2011, (( n. 68, nelle materie )) diverse dalla sanita’.

534-ter. A decorrere dall’anno 2018, il concorso alla finanza
pubblica di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e di cui all’articolo 1, comma 680, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa
in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di
ciascun anno, e’ ripartito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, (( da adottare previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, )) tenendo anche conto dei fabbisogni standard come
approvati ai sensi del comma 534-bis e delle capacita’ fiscali
standard elaborate dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di
supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO)
delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni
standard e delle capacita’ fiscali standard, il concorso alla finanza
pubblica di cui al periodo precedente e’ ripartito tenendo anche
conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalita’ di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato.»

2. A decorrere (( dal 1° gennaio 2018 )):

a) all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
il secondo e il quinto periodo sono soppressi;

b) all’articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, il secondo periodo e’ soppresso.

(( 2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita’
locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, la parola: «2018», ovunque ricorre, e’
sostituita dalla seguente: «2019»;

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b) all’articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2018» e le
parole: «A decorrere dall’anno 2018» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dall’anno 2019»;

2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall’anno 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2019»;

c) all’articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall’anno 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2019»;

2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2018»;

d) all’articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2018» e’ sostituita
dalla seguente: «2019». ))

Art. 25

Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e
citta’ metropolitane

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il
comma 140, sono inseriti i seguenti:

«140-bis. Per l’anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma
140, per un importo pari a 400 milioni di euro, e’ attribuita alle
Regioni a statuto ordinario per le medesime finalita’ ed e’ ripartita
secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le
Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti
nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro
nell’anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime
Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego
delle risorse, assicurando l’esigibilita’ degli impegni nel medesimo
anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli
investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare,
secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati
nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti
condizioni:

a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione
2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti
diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come
indicata nella tabella di seguito riportata;

b) gli investimenti per l’anno 2017 devono essere superiori,
per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito
riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti
effettuati nell’esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse
le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti
di cui alla tabella di seguito riportata((, )) entro il 31 marzo
2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti,
rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella
di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la
differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si
applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

————————————-
| SNF | IN
———————————————————————
Riparto quota Quote investimenti
Regioni Percentuale fondo nuovi e aggiuntivi
investimenti
———————————————————————
Abruzzo 3,16% 12.650.315,79 4.187.920,33
Basilicata 2,50% 9.994.315,79 3.308.644,54
Calabria 4,46% 17.842.315,79 5.906.745,60
Campania 10,54% 42.159.368,42 13.956.969,86
Emilia-Romagna 8,51% 34.026.315,79 11.264.501,39
Lazio 11,70% 46.813.263,16 15.497.653,96
Liguria 3,10% 12.403.157,89 4.106.098,06
Lombardia 17,48% 69.930.105,26 23.150.545,37
Marche 3,48% 13.929.473,68 4.611.388,92
Molise 0,96% 3.828.842,11 1.267.548,25
Piemonte 8,23% 32.908.842,11 10.894.558,78
Puglia 8,15% 32.610.736,84 10.795.870,25
Toscana 7,82% 31.269.263,16 10.351.771,86
Umbria 1,96% 7.848.210,53 2.598.170,75
Veneto 7,95% 31.785.473,68 10.522.664,71
TOTALE 100,00% 400.000.000,00 132.421.052,63
———————————————————————

140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo
pari a 64 milioni di euro per l’anno 2017, 118 milioni di euro per
l’anno 2018 80 milioni di euro per l’anno 2019 e 44,1 milioni di euro
per l’anno 2020, e’ attribuita dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca alle province e alle citta’
metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di
edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali
risorse possono essere destinate anche all’attuazione degli
interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza
antincendio. E’ corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa
di cui al predetto comma 140. Le province e le citta’ metropolitane
certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al
presente comma entro il 31 marzo successivo all’anno di riferimento,
mediante apposita comunicazione al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso
di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le
corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta’
metropolitane sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo di cui al comma 140».

2. All’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma
142, le parole «di cui ai commi 140 e 141» sono sostituite dalle
seguenti parole: «di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141».

(( 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi
in materia di edilizia scolastica e’ autorizzata la spesa di 15
milioni di euro per l’anno 2017 in favore delle province e delle
citta’ metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro
per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.

Cessione del creditoCrediti fiscali

2-ter. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 487 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«secondo le modalita’ individuate e pubblicate nel sito internet
istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi
finanziari sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata
del fondo crediti di dubbia esigibilita’, risultante dal rendiconto o
dal preconsuntivo dell’anno precedente»;

b) al comma 488:

1) all’alinea, le parole: «attribuisce a» sono sostituite dalle
seguenti: «individua per»;

2) alla lettera a), le parole: «nell’anno 2016 ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2017 ai sensi del decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017»;

3) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

« b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di
adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita’
alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e
del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non
abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della
presente legge»;

Stop pignoramentoProteggiamo il tuo patrimonio

4) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:

«c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita’
alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma
aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il
bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge»;

5) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di
adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti
dispongono del progetto definitivo completo del CUP;

c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti
dispongono del progetto definitivo completo del CUP»;

c) dopo il comma 488 e’ inserito il seguente:

«488-bis. I comuni facenti parte di un’unione di comuni, ai sensi
dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite
all’edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi
dei commi 487 e 488 del presente articolo, per la quota di contributi
trasferiti all’unione stessa per interventi di edilizia scolastica
ricadenti nelle priorita’ di cui al citato comma 488»;

d) il comma 489 e’ sostituito dal seguente:

«489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e
l’importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando
le priorita’ di cui al comma 488, qualora le richieste complessive
risultino superiori agli spazi finanziari disponibili,
l’individuazione dei medesimi spazi e’ effettuata a favore degli enti
che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto
all’avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive
risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati
alle finalita’ degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15
febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione
di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica comunica
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a
ciascun ente locale»;

e) al comma 492:

1) all’alinea, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle
seguenti: «20 febbraio»;

2) alla lettera 0a), le parole: «, per i quali gli enti dispongono
di progetti esecutivi redatti e validati in conformita’ alla vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa» sono soppresse;

3) alla lettera a), il numero 2) e’ sostituito dal seguente:

«2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»;

4) la lettera b) e’ abrogata;

f) al comma 493, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere 0a), a), c) e d)». ))

Art. 26

Iscrizione dell’avanzo in bilancio

e prospetto di verifica del rispetto del pareggio

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 468, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;»;

(( a-bis) al comma 468, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:

«d) all’articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole
variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione
vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;»; ))

b) al comma 468, alla lettera e), dopo le parole «economie di
spesa» sono inserite le seguenti «, le operazioni di indebitamento
effettuate a seguito di variazioni di esigibilita’ della spesa».

c) dopo il comma 468 e’ inserito il seguente comma:

«468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione
accantonato risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o
dall’attuazione dell’articolo 42, comma 10, del decreto legislativo
n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione
vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti
di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli
accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell’esercizio.
Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall’avanzo sono
disposti con delibere della giunta cui e’ allegato il prospetto di
cui al comma 468. La giunta e’ autorizzata ad effettuare le correlate
variazioni, anche in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo
n. 118 del 2011.».

(( Art. 26-bis

Disposizione concernente l’impiego dell’avanzo destinato a
investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di
prestiti

1. All’articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nelle operazioni di estinzione anticipata di
prestiti, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di
avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al
100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilita’, puo’
ricorrere all’utilizzo di quote dell’avanzo destinato a investimenti,
solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di
investimenti aggiuntivi». ))

Art. 27

Misure sul trasporto pubblico locale

1. All’articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:

«534-quater. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita’
regionale, secondo i principi di cui all’articolo 119 della
Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 16-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ rideterminata
nell’importo di 4.789.506.000 euro per l’anno 2017 e 4.932.554.000
euro a decorrere dall’anno 2018, anche al fine di sterilizzare i
conguagli di cui all’articolo unico, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, (( pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013 )), con
riferimento agli anni 2013 e successivi.

534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 luglio 2013, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
195 del 21 agosto 2013 )), non trova applicazione a decorrere
dall’anno 2017».

2. A decorrere dall’anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma
1 e’ effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto
previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il suddetto riparto e’ operato sulla base dei seguenti
criteri:

a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per
cento dell’importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da
traffico e dell’incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di
quanto previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, tra l’anno 2014 e l’anno di riferimento, con
rilevazione effettuata dall’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la
quota e’ incrementata del cinque per cento dell’importo del Fondo per
ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell’importo del
predetto Fondo;

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b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo
anno, al dieci per cento dell’importo del Fondo in base a quanto
previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all’articolo
1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni
successivi la quota e’ incrementata del cinque per cento dell’importo
del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento
dell’importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene
conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere
regionale;

c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto
previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di
cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze dell’11 novembre 2014; definizione dei livelli
adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo
anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sostituiscono le predette
percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva
prevista dal Fondo stesso;

d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da
trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico
locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza
pubblica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima
data il bando di gara, nonche’ nel caso di gare non conformi alle
misure di cui alle delibere dell’Autorita’ di regolazione dei
trasporti adottate ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f),
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite
successivamente all’adozione delle predette delibere. La riduzione
non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30
settembre 2017 in conformita’ alle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonche’ per i servizi
ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima
data ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n.
1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione
come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), e’ pari al
quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di
servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti
da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le
modalita’ di cui al presente comma, lettere a), b) e c);

e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza
delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante
dall’attuazione delle lettere da a) a d) non puo’ determinare per
ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento
rispetto alla quota attribuita nell’anno precedente; ove l’importo
complessivo del Fondo nell’anno di riferimento sia inferiore a quello
dell’anno precedente, tale limite e’ rideterminato in misura
proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo
quinquennio di applicazione il riparto non puo’ determinare per
ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento
rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l’importo complessivo
del Fondo nell’anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015,
tale limite e’ rideterminato in misura proporzionale alla riduzione
del Fondo medesimo.

3. Al fine di garantire un’efficace programmazione delle risorse,
gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti
dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verificano
nell’anno successivo a quello di riferimento.

4. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’alinea del
comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
e’ ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a
titolo di anticipazione, l’ottanta per cento dello stanziamento del
Fondo. L’anticipazione e’ effettuata sulla base delle percentuali
attribuite a ciascuna regione l’anno precedente. Le risorse ((
erogate )) a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa
erogazione alle regioni a statuto ordinario e’ disposta con cadenza
mensile.

5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base
di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell’Osservatorio di cui
all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
l’acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai
servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive
e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e
locale, prodromici all’attivita’ di pianificazione e monitoraggio. A
tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente
all’Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire
dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.

6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
in Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, (( nonche’ previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari )), sono definiti i criteri con cui le
regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei
servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le
modalita’, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di
soddisfazione della domanda di mobilita’, nonche’ assicurando
l’eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e
(( l’applicazione )) delle disposizioni di cui all’articolo 34-octies
del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando
soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di
mobilita’ nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione
modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati
livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni
e provvedono, altresi’, contestualmente ad una riprogrammazione dei
servizi anche modificando il piano di cui all’articolo 16-bis, comma
4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,. In caso di
inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si
procede ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e’ abrogato il comma 6
dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, alinea sono apportate al predetto articolo 16-bis del citato
decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni:

a) i commi 3 e 5 sono abrogati;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «Entro quattro mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3,» e le parole:
«, in conformita’ con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui
al comma 3,» sono soppresse e le parole: «le Regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Le Regioni»;

c) al comma 9, primo periodo, le parole: «il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri».

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con
le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva
efficacia fino al 31 dicembre dell’anno precedente alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2018.

(( 8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli
indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed
economicita’ sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento
per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei
corrispettivi da porre a base d’asta, determinati ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le
eventuali integrazioni che tengano conto della specificita’ del
servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di
programmazione dei servizi e di promozione dell’efficienza del
settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti
di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.

8-ter. All’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al
precedente periodo puo’ essere rideterminata per tenere conto del
livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e
sociali»;

b) il comma 6 e’ abrogato.

8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1°
gennaio 2018.

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8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi
di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli
enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe
anche tenendo conto del principio di semplificazione,
dell’applicazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli
tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti
ordinari, dell’integrazione tariffaria tra diverse modalita’ e
gestori. Le disposizioni del precedente periodo si applicano ai
contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione
dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di
servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti
maggiori del doppio dell’inflazione programmata, con conseguente
riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al
70 per cento dell’aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente
alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non
sia gia’ disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari
sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall’Autorita’ di
regolazione dei trasporti ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera
b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui
proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione,
deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet
istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del
costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza
pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto
regionale e’ attribuito alla regione Umbria un contributo
straordinario dell’importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di
cui 20 milioni di euro per l’anno 2017 e 25,82 milioni di euro per
l’anno 2018, per far fronte ai debiti verso la societa’ Busitalia –
Sita Nord Srl e sue controllate.

8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 20
milioni di euro per l’anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l’anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo
sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti
importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione dalla quota
ancora da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle
risorse della citata programmazione 2014-2020. ))

9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso
puo’ essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e
locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale
rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza
conducente per veicoli di anzianita’ massima di dodici anni adibiti
al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all’anno.

10. All’articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, (( dopo le parole: «trasporto di persone,» ))
sono inserite le seguenti: «i veicoli di cui all’articolo 87, comma
2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone».

11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie
di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non
pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto
nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai
predetti servizi.

(( 11-bis. I contratti di servizio relativi all’esercizio dei
servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31
dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a
motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti
alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con
caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione
dal divieto di cui al primo periodo per particolari caratteristiche
di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.

11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono,
altresi’, che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale
debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei
passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della
domanda, ai fini della determinazione delle matrici
origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per
i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di
sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I
contratti di servizio, in conformita’ con le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente
comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione
dei costi standard di cui all’articolo 1, comma 84, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di
ammortamento degli investimenti.

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11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del
traffico, ai sensi dell’articolo 36 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche
modalita’ per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di
azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS),
predisposto in attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per
investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote
delle risorse messe a disposizione dall’Unione europea.

11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di servizi gia’ avviate antecedentemente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono,
successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle
imprese, l’onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale
rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni
straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprieta’
pubblica e secondo gli standard qualitativi e di innovazione
tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non
ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di
servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende
contraenti di un piano economico-finanziario che, tenendo anche conto
del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un
impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante
nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o leasing, nonche’ per
investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del
corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio
prevedono l’adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio
di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di
bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel
rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti
di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma,
determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi
standard di cui all’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento
degli investimenti.

12. L’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, e’ sostituito dal seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti:
“31 gennaio 2018”. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi
automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle
previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il
Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla
comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara
la decadenza delle autorizzazioni».

12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell’articolo 3
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai
seguenti: «Nell’ambito dei servizi di linea interregionali di
competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente
comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per
raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori
economici il cui mandatario esegue le attivita’ principali di
trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come
secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un
raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo
tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle
condizioni di sicurezza e regolarita’ dei servizi ai sensi del comma
2, lettera g), relativamente all’ubicazione delle aree di fermata,
sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle
condizioni di sicurezza».

12-ter. All’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «ovvero» e’ sostituita dalla
seguente: «anche» e dopo le parole: «alla riqualificazione elettrica»
sono aggiunte le seguenti: «e al miglioramento dell’efficienza
energetica»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalita’» e’
aggiunta la seguente: «, anche».

12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di
organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano
separatamente. L’ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra
stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento
dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il
gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia
partecipato o controllato dall’ente affidante ovvero sia affidatario
diretto o in house del predetto ente.

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12-quinquies. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge
22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro
applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale
di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

12-sexies. All’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, dopo il comma 4-ter e’ inserito il seguente:

«4-quater. I beni di cui all’articolo 3, commi da 7 a 9, della
legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a
titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al
trasferimento medesimo, alle societa’ costituite dalle ex gestioni
governative di cui al comma 3-bis dell’articolo 18 del presente
decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente».
))

Art. 28

Diverse modalita’ di conseguimento

degli obiettivi regionali di finanza pubblica

1. All’articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, le parole: «inclusa la possibilita’ di
prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,» sono
soppresse.

Art. 29

Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche

Finanziamenti – AgevolazioniServizi e consulenze

1. Per gli anni 2016 e 2017 relativamente allo sfondamento
definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l’Agenzia italiana del
farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai
fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per
l’assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all’articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all’articolo
1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si avvale anche
dei dati recati dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1,
commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, attraverso il Sistema di
interscambio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 7 marzo 2008, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103
del 3 maggio 2008 )), secondo modalita’ definite con il Ministero
dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute.

2. A decorrere (( dal 1° gennaio 2018 )), nelle fatture
elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario
nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici e’ fatto obbligo di
(( indicare )) le informazioni sul Codice di Autorizzazione
all’Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A
decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese
disponibili all’Agenzia italiana del farmaco. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, sono disciplinate le modalita’ tecniche di indicazione
dell’AIC sulla fattura elettronica, nonche’ le modalita’ di accesso
da parte (( dell’Agenzia italiana del farmaco )) ai dati ivi
contenuti ai fini dell’acquisizione delle suddette fatture per
l’assolvimento dei propri compiti istituzionali. E’ fatto divieto
agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di
corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al
presente comma.

3. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le
risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 30

Altre disposizioni in materia di farmaci

1. All’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il
comma 402, e’ inserito il seguente:

«402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali
e’ stato riconosciuto, da parte dell’Aifa, il possesso del requisito
dell’innovativita’ condizionata, sono inseriti esclusivamente nei
prontuari terapeutici regionali di cui all’articolo 10, commi 2 e 3,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono
alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401 (( per un
periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse dei Fondi di cui ai
commi 400 e 401 non impiegate per le finalita’ ivi indicate
confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.». ))

(( Art. 30-bis

Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza

Stop pignoramento
Tutela patrimoniale

1. Al fine di assicurare che, nell’erogazione dell’assistenza
protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi
2A e 2B dell’allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15
alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai
codici di cui all’allegato 1-bis al presente decreto, siano
individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche
esigenze degli assistiti con disabilita’ grave e complessa, le
regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano
l’intervento di un tecnico abilitato che provveda all’individuazione
e alla personalizzazione degli ausili con l’introduzione delle
modifiche necessarie.

2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza
nel Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 556,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei
disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano
consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente
articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli
ausili di cui al medesimo comma nell’elenco 1 dell’allegato 5 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a
condizione che cio’ non determini nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. ))

Art. 31

Edilizia sanitaria

1. In deroga alle disposizioni recate dall’articolo 20, comma 3,
primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (( le
somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di
programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017 ))
sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di
risoluzione degli accordi di programma di cui all’articolo 1, comma
310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione
del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.

Art. 32

Trasferimento competenze in materia sanitaria

per stranieri

1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui
all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, gia’ attribuite al Ministero dell’Interno, sono trasferite al
Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in
coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato
in apposito capitolo di spesa.

2. Il Ministero della salute si fa carico della gestione del
pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da
parte delle regioni e province autonome in contraddittorio con le
prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero
della salute entro il 30 aprile 2017.

3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a
tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero della
salute, avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate
agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 35,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute debitamente
consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione
della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti
dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio
tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del
Ministero della salute con riferimento all’anno precedente o comunque
all’ultimo anno disponibile e consolidato. Alla regolazione
finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si
provvede, a seguito dell’aggiornamento dei dati relativi agli
esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione
tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in
sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei
limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.

Art. 33

Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni

1. All’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il
comma 495, e’ inserito il seguente:

«495-bis. Per l’anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma
495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base
della tabella di seguito riportata. La tabella di seguito riportata
puo’ essere modificata con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di
auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017. Le Regioni utilizzano
gli spazi finanziari (( di cui alla tabella )) di seguito riportata
per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o
aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti
anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all’impiego
delle risorse, assicurando l’esigibilita’ degli impegni nel medesimo
anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione,
come indicata per ciascun anno nella tabella di seguito riportata.
Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare,
secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati
nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti
condizioni:

a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione
incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e
indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella
tabella di seguito riportata;

b) gli investimenti per l’anno di riferimento (( sono ))
superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna
regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per
investimenti diretti e indiretti effettuati nell’esercizio precedente
a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo
pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti
di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale
realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al
comma 475.

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(( Art. 33-bis

Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili

a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa

1. All’articolo 311 del codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:

«b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito di
programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio
nazionale soggette a crisi industriale di cui all’articolo 27, commi
8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

b) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di
cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico». ))

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Art. 34

Disposizioni sul finanziamento

del Servizio sanitario nazionale

1. All’articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole: «nell’esercizio 2015» sono inserite le seguenti:
«e in quelli antecedenti» (( ed e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Conseguentemente, la regione e’ autorizzata ad assumere
impegni sull’esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi
quelli derivanti dalle economie sull’esercizio 2016, entro i termini
previsti per l’approvazione da parte del Consiglio regionale del
rendiconto 2016». ))

2. All’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, al quinto periodo, le parole «e per l’anno 2016», sono
sostituite dalle seguenti: «, per l’anno 2016 e per l’anno 2017.

3. All’articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di
favorire la tempestivita’ dei pagamenti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate del
relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le quote
indicate dall’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e’ effettuato, ove non siano gia’ fissati altri termini ai sensi
della legislazione vigente, entro il 31 luglio dell’anno di
riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito
della relativa Intesa raggiunta nella Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad erogare alle regioni
fino all’80 per cento degli importi assegnati, purche’ non siano
stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai
fini dell’effettiva erogabilita’ delle risorse. Sono fatti salvi i
diversi regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale gia’ stabiliti dalla legislazione
vigente.

2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma 2-bis si
applica anche alle somme da erogare a titolo di compensazione per
minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.

2-quater. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nelle more
delle deliberazioni del CIPE, e’ autorizzato ad effettuare le
erogazioni delle somme di cui ai commi 2-bis e 2-ter anche con
riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi 2016 e
precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa.

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2-quinquies. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede
ai trasferimenti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater comunque
entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in ogni
caso autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi
successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.».

4. All’articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

«A decorrere dall’anno 2017:

a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento
erogabile alle regioni in corso d’anno, ai sensi dell’articolo 2,
comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more
dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione
all’IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000,
il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad erogare
quote di compartecipazione all’IVA facendo riferimento ai valori
indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella
contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento,
come risultanti dall’Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni,
ovvero dai decreti interministeriali di cui all’articolo 27, comma
1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione
all’IVA per l’anno di riferimento non puo’ fissare, per ciascuna
regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita
in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e
nell’individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al
richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del
2011;

c) il Ministero dell’economia e delle finanze, in funzione
dell’attuazione della lettera a) del presente comma, e’ autorizzato,
in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi
successivi. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente
comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.».

(( Art. 34-bis

Programma operativo straordinario

della regione Molise

MUTUO INPSRICHIEDI INFORMAZIONI

1. In considerazione della necessita’ di assicurare la prosecuzione
dell’intervento volto ad affrontare la grave situazione
economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre
la gestione nell’ambito dell’ordinata programmazione sanitaria e
finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al
rispetto della normativa dell’Unione europea, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarieta’
interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di
30 milioni di euro per l’anno 2015, di 25 milioni di euro per l’anno
2016 e di 18 milioni di euro per l’anno 2017:

a) il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal
disavanzo sanitario della regione Molise da’ esecuzione al programma
operativo straordinario 2015-2018, allegato all’accordo sancito nella
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto
2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo
commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente
decreto e’ approvato, ferma restando la validita’ degli atti e dei
provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti
giuridici sorti sulla base della sua attuazione;

b) il medesimo commissario ad acta, altresi’, adotta i
provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario
2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e
risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano
coerenti, nel rispetto dell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza:

1) con l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico
stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello
del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione
vigente;

2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla
legislazione vigente. ))

Art. 35

Misure urgenti in tema di riscossione

(( 1. Al decreto-legge )) 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 3, le parole da «dei comuni» a «essi»
sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni locali, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
esclusione delle societa’ di riscossione, e, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa’ da esse»;

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b) all’articolo 2, il comma 2, e’ sostituito dal seguente: «2. A
decorrere dal 1º luglio 2017, le amministrazioni locali di cui
all’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto
preposto alla riscossione nazionale le attivita’ di riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie
e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e
3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle
societa’ da esse partecipate.».

(( b-bis) all’articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «conto
corrente di tesoreria dell’ente impositore», ovunque ricorrono, sono
inserite le seguenti: «ovvero sui conti correnti postali ad esso
intestati». ))

Art. 36

Procedura di riequilibrio finanziario

e di dissesto e piano di rientro

1. All’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma 1-ter e’ sostituito dal seguente:

«1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia
significativamente condizionato dall’esito delle misure di riduzione
di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonche’ dalla
razionalizzazione di tutti gli organismi e societa’ partecipati,
laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell’ente, l’ente
puo’ raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro
l’esercizio in cui (( si completano )) la riorganizzazione dei
servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi
partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui e’
stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell’equilibrio
e per i cinque esercizi successivi, l’organo di revisione
economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno,
entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione
sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti
nell’esercizio».

2. L’articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e’
sostituito dal seguente:

«457. L’articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e’
sostituito dal seguente:

MUTUO INPSRICHIEDI INFORMAZIONI

“Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto degli
enti locali). – (( 1. In deroga )) a quanto previsto dall’articolo
255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i
comuni e per le province in stato di dissesto finanziario
l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a
gestione vincolata compete all’organo straordinario della
liquidazione.

2. L’amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al
comma 1 e’ gestita separatamente, nell’ambito della gestione
straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facolta’ dell’organo
straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva
le partite debitorie, (( sentiti i creditori ))”».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e
alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, nonche’ a quelli, gia’ in stato di dissesto
finanziario, per i quali alla medesima data non e’ stata ancora
approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

(( 3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti
adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto
ai sensi del comma 457 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, nel testo vigente prima della medesima data. ))

4. All’articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015
n. 208, dopo le parole «debiti fuori bilancio» sono aggiunte le
seguenti: «anche emersi dopo la approvazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, ancorche’ relativi a
obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di
predissesto».

(( 4-bis. Dopo il comma 714-bis dell’articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, e’
inserito il seguente:

«714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora
conseguito l’approvazione possono provvedere a riformulare il piano
stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto
degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
))

Art. 37

(( Modifiche all’articolo 1, commi 467 e 449,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ))

1. All’articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole «per le quali l’ente» sono aggiunte le seguenti:
«abbia gia’ avviato le procedure per la scelta del contraente fatte
salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o».

(( 1-bis. All’articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «il 30 settembre dell’anno
precedente a quello di riferimento.» e’ inserito il seguente periodo:
«Ai fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all’articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la
metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche
attraverso l’esclusione della predetta componente dai fabbisogni e
dalle capacita’ fiscali standard. Tale metodologia e’ recepita nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451
del presente articolo». ))

Art. 38

Disposizioni in materia di enti previdenziali

e di gestione degli immobili pubblici

1. All’articolo 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e
successive modificazioni, dopo il comma 12, e’ inserito il seguente:
«12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all’articolo 37, comma 3,
lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all’articolo 2, comma 4,
lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, l’assunzione di
impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle
erogazioni a favore dell’INPS e’ autorizzata sulla base del
fabbisogno di cassa dell’ente approvato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. A tal fine, l’INPS presenta, entro il mese
di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle
esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di
giugno.».

2. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la
lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) alla completa
dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel
rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi
quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di
investimento immobiliare costituiti dalla societa’ di gestione del
risparmio di cui all’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, con l’obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa
ed una maggiore efficienza economica.». L’INPS provvede
all’attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All’articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: «al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai
commi 8-ter e 8-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1,
8-ter e 8-quater».

Art. 39

Trasferimenti regionali a province e citta’ metropolitane per
funzioni conferite

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il
quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui
all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’
riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di
ciascun anno abbia certificato, in conformita’ alla legge regionale
di attuazione dell’Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di
Conferenza unificata dell’11 settembre 2014, l’avvenuta erogazione a
ciascuna provincia e citta’ metropolitana del rispettivo territorio
delle risorse per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite. La
predetta certificazione e’ formalizzata tramite Intesa in Conferenza
unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della
regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto
pubblico locale di cui al comma 1 e’ deliberato dal Consiglio dei
Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.

Art. 40

(( Eliminazione delle sanzioni per le province

e le citta’ metropolitane

1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell’articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province
e delle citta’ metropolitane delle regioni a statuto ordinario e
delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo
non negativo tra le entrate e le spese finali nell’anno 2016. ))

(( Art. 40-bis

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Interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri

1. Al fine di prevenire situazioni di marginalita’ sociale, il
Ministero dell’interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e
degli enti locali, nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente sui propri bilanci, puo’ realizzare interventi
di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche
e a superare criticita’ igienico-sanitarie determinate dall’insorgere
di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel
territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di
attivita’ lavorativa stagionale. ))

Titolo III

ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE
Art. 41

Fondo da ripartire per l’accelerazione delle attivita’

di ricostruzione a seguito di eventi sismici

1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli
eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4
e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, e’ stanziata la somma di 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Al fine di permettere l’accelerazione delle attivita’ di
ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’
istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di ((
461,5 )) milioni di euro per l’anno 2017, (( 687,3 )) milioni di euro
per l’anno 2018 e (( 669,7 )) milioni di euro per l’anno 2019.
L’utilizzo del fondo e’ disposto con uno o piu’ decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze su proposta del Commissario per la
ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all’articolo 18 bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze si provvede all’eventuale rimodulazione
delle risorse destinate annualmente alle finalita’ di cui al comma 3,
nell’ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione
all’effettivo andamento delle spese.

3. Le risorse del Fondo sono destinate a:

richiedi cessione del quintoRisposte immediate

a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita’ degli
edifici scolastici di cui dall’articolo 20 bis, comma 4 del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione
di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;

2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita’ degli
edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di
progetti di ripristino e adeguamento antisismico;

3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione
privata, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229;

b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi
(( dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519
del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108
dell’11 maggio 2006 )), diversi da quelli di cui alla lettera a):

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita’ degli
edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1,
diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti ((
di adeguamento )). (( Il Dipartimento )) di cui all’articolo 18 bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative
attivita’, previa intesa con il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca per il coordinamento degli
interventi di cui al presente comma con quelli gia’ previsti a
legislazione vigente;

2) per le verifiche di vulnerabilita’ degli edifici privati
delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all’articolo
18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle
relative attivita’.

c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli
edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota
per un importo fino a 25 milioni di euro per l’anno 2017. Il
Dipartimento di cui all’articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, provvede alle relative attivita’.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di
euro per l’anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019, puo’ essere destinata con le medesime modalita’, su
richiesta delle amministrazioni interessate, all’acquisto e
manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al
soccorso alla popolazione civile.

Mutuo prima casaTasso agevolato

(( 4-bis. Un’ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, puo’
essere destinata con le medesime modalita’ all’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia per le attivita’ di sorveglianza sismica e
vulcanica sul territorio nazionale. ))

(( Art. 41-bis

Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva

nelle zone a rischio sismico

1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019,
sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della
richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del
28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11
maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle
spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per
l’anno 2017, di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 20 milioni di
euro per l’anno 2019.

2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero
dell’interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l’anno
2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La
richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia
dell’opera e al codice unico di progetto (CUP).

3. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e’
determinato, entro il 15 novembre per l’anno 2017 e il 30 settembre
per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti;

b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti;

Prestito personaleCarta di credito

c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di
miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a
seguito di verifica di vulnerabilita’;

d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi
di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili
pubblici;

e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi
di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili
pubblici.

4. Ferme restando le priorita’ di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 3, qualora l’entita’ delle richieste pervenute superi
l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione e’ effettuata a
favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di
cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato
di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del
medesimo esercizio.

5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di
amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato
di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai
sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non
sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che,
alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora
trasmesso alla citata banca dati l’ultimo rendiconto della gestione
approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai
sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte
dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero
dell’interno.

6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e’
tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalita’ di cui al
comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo e’
recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalita’ di cui ai
commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7. Il monitoraggio delle attivita’ di progettazione di cui al
presente articolo e dei relativi adempimenti e’ effettuato attraverso
il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati
delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacita’
progettuale dei comuni». L’affidamento della progettazione ai sensi
del comma 6 del presente articolo e’ verificato tramite il predetto
sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice
identificativo di gara (CIG).

8. Al fine di sostenere le attivita’ di progettazione da parte dei
comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell’ambito
di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo
concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della societa’
Invitalia Spa o della societa’ Cassa depositi e prestiti Spa o di
societa’ da essa controllate.

9. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a
campione sulle attivita’ di progettazione oggetto del contributo di
cui al comma 1.

10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi
del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di
eventuali finanziamenti statali nell’ambito delle risorse allo scopo
finalizzate.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2017, a 15 milioni di euro per l’anno 2018 e a 20
milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui
all’articolo 41, comma 2, per l’accelerazione delle attivita’ di
ricostruzione a seguito di eventi sismici. ))

Art. 42

(( Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo
per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a
calamita’ o cedimenti, di cui all’articolo 4 del decreto-legge n.
113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o
ricostruzione ))

1. Il Fondo di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e’ incrementato di 63 milioni di euro per
l’anno 2017 e 132 milioni (( di euro )) per ciascuno degli anni 2018
e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla
prosecuzione delle attivita’ di assistenza alla popolazione a seguito
della cessazione dello stato di emergenza.

2. Per consentire l’avvio di interventi urgenti per la
ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi
sismici di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e’
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2017.

3. Le risorse di cui al comma 2, confluiscono nella contabilita’
speciale di cui all’articolo, 4 comma, 3, del decreto-legge n. 189
del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e
rendicontazione.

(( 3-bis. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti
dai seguenti: «Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90
per cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle
richieste superi l’ammontare annuo complessivamente assegnato, le
risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per
cento delle richieste sia invece inferiore all’ammontare annuo
complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le
disponibilita’ dell’anno successivo».

3-ter. All’articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:

Mutuo prima casaTasso agevolato

a) al comma 1-bis, dopo le parole: «continuita’ aziendale» sono
inserite le seguenti: «, dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta
di ammissione al concordato con continuita’ aziendale» e le parole:
«con posa in opera» sono soppresse;

b) al comma 1-ter, dopo le parole: «previa disposizione» sono
inserite le seguenti: «del commissario delegato o» e le parole: «con
posa in opera» sono soppresse. ))

Art. 43

Ulteriore (( proroga della sospensione ))

e rateizzazione tributi sospesi

1. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del «30 novembre
2017» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017».

(( a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino al 31
dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2018»; ))

b) al comma 10, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente:
«Per i soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 11, comma 3
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 e’
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017».

Richiedi un prestito aziendale

Prestito immediato

c) al comma 12, le parole: «dicembre 2017» sono sostituite dalle
seguenti «febbraio 2018»;

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: «12-bis. Al fine di
assicurare nell’anno 2017 (( il gettito dei tributi non versati ))
per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per
la ricostruzione e’ autorizzato a concedere, con proprio
provvedimento, a valere sulle risorse della contabilita’ speciale di
cui all’articolo 4, comma 3, un’apposita anticipazione fino ad un
massimo di 17 milioni di euro per l’anno 2017.

12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio
2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai
comuni interessati nell’anno 2017, ai sensi dell’ultimo periodo del
presente comma, all’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la
quale provvede a trattenere le relative somme dall’imposta municipale
propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del
versamento unitario, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle
entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono
in ogni caso procedere nell’anno 2017 al versamento ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui
al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento
effettuato al (( Commissario per la ricostruzione )) entro il termine
del 31 dicembre 2017.».

2. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le
parole «al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino
alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari
previste dall’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

3. All’articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo le parole: «dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e
di interessi» sono aggiunte le seguenti: «e, per i soggetti diversi
da quelli indicati dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da
quelli indicati dall’articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione,
senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione
fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal
16 febbraio 2018.»

4. All’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, le parole «nei termini previsti» sono sostituite
dalle seguenti «entro il 16 dicembre 2017» e dopo le parole
«pagamento dei tributi» sono aggiunte le seguenti «oggetto di
sospensione».

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad
eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei
tributi locali, pari a 101 milioni di euro nell’anno 2018,
confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 430, della legge
28 dicembre 2015, n. 208.

(( 5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203, la
vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017,
limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo,
e’ prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneita’ ai fini
della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici
ministeriali.

5-ter. All’articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:

Prestito personaleCarta di credito

a) al comma 4, dopo le parole: «gennaio 2017,» sono inserite le
seguenti: «nonche’ le imprese agricole che hanno subito danni dalle
gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel
mese di aprile 2017»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero,
per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle
brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile
2017, entro il 30 agosto 2017». ))

(( Art. 43-bis

Assegnazione di spazi finanziari

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione
da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione
degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017,
2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
spazi finanziari nell’ambito dei patti di solidarieta’ nazionali di
cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1
provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto
dell’obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi
dell’articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell’articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, nonche’ di quelli» sono soppresse. ))

(( Art. 43-ter

Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

Richiedi un prestito aziendale

Prestito immediato

1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai
fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento
sismico di edifici pubblici nonche’ di interventi di ripristino e
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri
storici e urbani interessati dai piani organici gia’ approvati alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i presidenti delle regioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere
autorizzati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in
termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle
disponibilita’ annue di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima
venticinquennale, sulla base di criteri di economicita’ e di
contenimento della spesa, con le modalita’ di cui al comma 1 del
citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati
sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a
valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma
6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. ))

(( Art. 43-quater

Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i
contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire
dal 24 agosto 2016

1. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente:

«1-quater. Con riferimento al periodo d’imposta 2016, al fine di
superare le difficolta’ che si possono verificare per l’insufficienza
dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto
d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita’ percepite dai membri
del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all’articolo 1,
comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto
d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita’ indicate
nell’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98». ))

Art. 44

Proroga incentivi

1. All’articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015,
n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

(( 1-bis. All’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: «23 milioni di euro per l’anno
2017» sono sostituite dalle seguenti: «33 milioni di euro per l’anno
2017 e di 13 milioni di euro per l’anno 2018».

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
1-bis, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2017 e a 13 milioni di
euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ))

Art. 45

Compensazione perdita gettito TARI

1. All’articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, e’ aggiunto, (( in fine )), il seguente periodo: «Al fine di
assicurare ai comuni di cui all’articolo 1, continuita’ nello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la
ricostruzione e’ autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita’ speciale di cui all’articolo
4, comma 3, un’apposita compensazione fino ad un massimo di 16
milioni di euro con riferimento all’anno 2016, da erogare nel 2017, e
di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire
ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a
titolo di TARI-tributo di cui all’articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso
articolo 1, commi 667 e 668.».

(( Art. 45-bis

Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento

del Fondo di solidarieta’ comunale 2017

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidita’ dei comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, in occasione dell’erogazione della prima rata relativa al 2017
del Fondo di solidarieta’ comunale di cui al comma 380-ter
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero
dell’interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un
importo integrativo, al fine di elevare l’erogazione complessiva fino
al 90 per cento della spettanza annua dovuta. ))

Art. 46

Salva casaStop procedura esecutiva

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e
dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a
far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e’ istituita la zona franca
urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l’unita’ locale
all’interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a
causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al
25 per cento (( nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre
2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015 )), possono
beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione
netta derivanti dalla prosecuzione dell’attivita’ nei citati Comuni,
delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante
dallo svolgimento dell’attivita’ svolta dall’impresa nella zona
franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di
imposta, dell’importo (( di 100.000 euro riferito al reddito ))
derivante dallo svolgimento dell’attivita’ svolta dall’impresa nella
zona franca;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive
del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell’attivita’ svolta dall’impresa nella zona franca di cui al comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili
siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai
soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attivita’
economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle
retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero di cui alla presente
lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attivita’ all’interno della
zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi’, alle imprese
che avviano la propria attivita’ all’interno della zona franca entro
il 31 dicembre 2017.

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e per quello successivo.

5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui
all’allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la
sede principale o l’unita’ locale nei comuni di cui al predetto
allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo (( dal 1º febbraio 2017
al 31 maggio 2017 )) la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per
cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2016.

6. Per le finalita’ di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e’ autorizzata
la spesa di 194,5 milioni di euro per l’anno 2017, di 167,7 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l’anno 2019,
che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da
parte delle imprese beneficiarie.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

8. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita’ e i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi
dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(( Art. 46-bis

Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi
calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il
comma 428 sono inseriti i seguenti:

«428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri
dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell’ambito
della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei
termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una
modulistica diversa, le modalita’ e i termini con i quali si procede
alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l’omogenea
definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella
scheda “C” allegata alle ordinanze di protezione civile
rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei
fabbisogni finanziari ivi indicati.

428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei
ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma
428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi
provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilita’
finanziarie comunicate dal Ministero dell’economia e delle finanze».
))

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(( Art. 46-ter

Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i
comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017

1. In deroga all’articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto
trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti
in discarica di cui all’articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore della
raccolta differenziata raggiunto nell’anno 2015. ))

(( Art. 46-quater

Incentivi per l’acquisto di case antisismiche

1. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 1-sexies e’ inserito il seguente:

«1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano
realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio
sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e
ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio
preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale
aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le
detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unita’
immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85
per cento del prezzo della singola unita’ immobiliare, risultante
nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare
massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita’ immobiliare.
I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare,
in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito
alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri
soggetti privati, con la facolta’ di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari
finanziari».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede:

a) quanto a 0,4 milioni di euro per l’anno 2017, a 7,3 milioni di
euro per l’anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l’anno 2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 41,
comma 2;

b) quanto a 10,6 milioni di euro per l’anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020, a 26,7 milioni di
euro per l’anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 19,2
milioni di euro per l’anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l’anno
2024, a 4,6 milioni di euro per l’anno 2025 e a 0,4 milioni di euro
per l’anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 2,2 milioni di euro per
l’anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 2,2 milioni
di euro per l’anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l’anno 2029, di
0,9 milioni di euro per l’anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per
l’anno 2031.

4. All’onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. ))

(( Art. 46-quinquies

Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila e
dei comuni del cratere

1. A decorrere dall’anno 2018, al personale assunto ai sensi
dell’articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la
ricostruzione della citta’ dell’Aquila e dei comuni del cratere,
costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e’
riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del
comma 1 dell’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato
articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della
definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione
organica di ognuno dei predetti Uffici puo’ essere altresi’
potenziata con un’unita’ di personale dirigenziale di livello non
generale, scelta ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si
applicano le disposizioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies del citato
articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l’attuazione del
presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro
annui, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di
servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento
economico del predetto personale e’ corrisposto secondo le seguenti
modalita’:

a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a
proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico
fondamentale, compresa l’indennita’ di amministrazione;

b) qualora l’indennita’ di amministrazione risulti inferiore a
quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il titolare dell’Ufficio speciale provvede al rimborso
delle sole somme eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo,
dall’amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento
accessorio. ))

(( Art. 46-sexies

Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori
colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell’articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31
dicembre 2017.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1 del presente articolo,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ incrementata di 5 milioni di
euro per l’anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))

(( Art. 46-septies

Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell’articolo 1

della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 530, le parole: «, nei limiti dell’importo dei residui
passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione
all’IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «. Dette somme sono compensate con la
cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti
iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016»;

Cessione del creditoCrediti fiscali

b) al comma 531, la parola: «2016» e’ sostituita dalla seguente:
«2017»;

c) al comma 532, la parola: «2016» e’ sostituita dalla seguente:
«2017» e le parole: «, e non rilevano ai fini del saldo individuato
dall’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»
sono soppresse. ))

(( Art. 46-octies

Modifiche all’articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45

1. All’articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «su richiesta della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile,» sono
inserite le seguenti: «attestante le esigenze di cassa derivanti
dalle spese conseguenti all’effettivo avanzamento degli interventi
ammissibili al contributo del Fondo di solidarieta’ europeo,» e le
parole: «nel limite di 300 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a 500 milioni di euro»;

b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

«2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della protezione civile presenta al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per
realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia
colpite dal sisma». ))

(( Art. 46-novies

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Incremento del contingente di personale delle Forze armate da
destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo
svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati
(G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui
all’articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’
incrementato, dal 1º maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unita’.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e
3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri
derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente comma, pari
a 5.360.019 euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))

Titolo IV

MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE

Capo I

Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture
Art. 47

Interventi per il trasporto ferroviario

1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della
compatibilita’ degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee
ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di
cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31
ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di
efficienza e sviluppo, previa intesa tra le regioni e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. e’ individuata quale unico soggetto
responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici
da realizzarsi sulle stesse linee regionali.

2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al
comma 1 nell’ambito di apposito contratto con le regioni interessate,
nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in
coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti
gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il
relativo pronunciamento da parte del competente (( organismo ))
preposto alla sicurezza.

3. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilita’
dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettivita’
della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree
metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi
portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell’ambito delle linee
ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria
nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello
Stato per eventuali investimenti sulle linee.

4. Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee
regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresi’
concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la
realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ((
ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
nella gestione delle reti ferroviarie regionali )), ivi comprese
quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai
sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando ((
le risorse necessarie per la copertura finanziaria )).

5. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa (( con la singola regione interessata )) e in sede di
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, tra quelle di
cui al comma 3, le linee che assumono la qualificazione di
infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle
risorse da destinare alla gestione ai sensi del secondo periodo, ivi
incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello
Stato che sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono
trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio
indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale
trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (( che ne assume la
gestione )) nell’ambito del contratto di servizio con lo Stato ai
sensi e per gli effetti del decreto (( del Ministro dei trasporti e
della navigazione )) del 31 ottobre 2000 n. 138T.

6. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi
Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a
rendere gli interventi piu’ aderenti alle mutate esigenze dei
contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le
risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del
14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n.
61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo
2012, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti
sorti in base alle predette delibere, provvede alla loro revoca e
alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di
Grandi Stazioni Rail, nonche’ alla contestuale approvazione di nuovi
progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali.

7. All’articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
l’ultimo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Fermi restando gli
obblighi di cui al presente comma, e’ autorizzata la spesa di 70
milioni di euro per l’anno 2016. Le relative risorse sono trasferite
(( al patrimonio della societa’ )) Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della
normativa dell’Unione europea in materia e nell’ambito del piano di
risanamento della societa’, esclusivamente a copertura delle
passivita’, anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del
comparto infrastruttura. Restano fermi gli atti, i provvedimenti e le
operazioni gia’ realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2016, n. 218, (( ivi compreso il
trasferimento della societa’ Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici S.r.l. alla societa’ Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.a., realizzato nell’ambito della riorganizzazione delle
partecipazioni dello Stato nel settore e in ragione della
sussistenza, in capo alla medesima societa’, di qualita’ industriali
e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuita’ del lavoro e
del servizio, nonche’ l’impegno della societa’ Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto, di provvedere
nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale
della societa’». ))

8. E’ autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle
somme dovute in relazione all’erogazione dei servizi di trasporto
pubblico locale ferroviario gia’ eserciti nella Regione Siciliana per
l’anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall’anno
2014, nelle more della definizione dei relativi rapporti
contrattuali, nel limite delle risorse gia’ impegnate, ivi inclusi i
residui perenti, nonche’ di quelle iscritte in bilancio e nel
rispetto della vigente normativa europea.

9. Nelle more (( del perfezionamento della delibera del CIPE
relativa alla )) sezione transfrontaliera della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione ai fini dell’avvio della realizzazione
dell’Opera con le modalita’ di cui all’articolo 2, commi 232, lettere
b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come previsto
dalla legge 5 gennaio 2017, n. 1, sono autorizzate le attivita’
propedeutiche all’avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui
all’articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo
scopo finalizzate a legislazione vigente. L’opera e’ monitorata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

10. Al fine di promuovere, in applicazione del regolamento (UE)
1304/2014, il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per
l’abbattimento del rumore prodotto da tali carri e compensare le
imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione e’
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli
interventi per l’ammodernamento dei carri merci con una dotazione di
20 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

11. Le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono destinate in
favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri
ferroviari, nel rispetto del regolamento di esecuzione (UE) 2015/429
della Commissione, con modalita’ stabilite con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre, entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(( 11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita’ dei collegamenti
ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio
di collegamento ferroviario via mare di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000, puo’ essere effettuato
anche attraverso l’impiego di mezzi navali veloci il cui modello di
esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto
ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell’ambito delle risorse
previste a legislazione vigente destinate al Contratto di
programma-parte servizi tra lo Stato e la societa’ Rete ferroviaria
italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.

11-ter. Al fine di sostenere gli operatori della logistica e del
trasporto ferroviario, le risorse di cui all’articolo 1, comma 294,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese
ferroviarie per l’incentivazione del trasporto delle merci
relativamente agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che le destina alle imprese
ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni e
con le modalita’ stabilite dall’articolo 11, comma 2-ter, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.

11-quater. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle
merci in ambito portuale, ciascuna autorita’ di sistema portuale,
relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui
insistono attivita’ terminalistiche, puo’ riconoscere, nel rispetto
dei limiti minimi dei canoni di cui all’articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di
concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di
traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad
essa riconducibile. Ciascuna autorita’ di sistema portuale stabilisce
gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l’entita’ e le
modalita’ di determinazione dello sconto compatibilmente con le
risorse disponibili nei propri bilanci.

11-quinquies. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto
ferroviario e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato
alla formazione di personale impiegato in attivita’ della
circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura
professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al
presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle
attivita’ di formazione realizzate, a condizione che le stesse
abbiano comportato l’assunzione di almeno il 70 per cento del
personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche
utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche’ avvalendosi di organismi
riconosciuti dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In
ogni caso, il finanziamento delle iniziative e’ assicurato unicamente
alle attivita’ formative per le quali non vi sia stato alcun esborso
da parte del personale formato e possono altresi’ essere rimborsati
gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei
corsi. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie. ))

(( Art. 47-bis

Disposizioni in materia di trasporto su strada

1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato
dall’articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:

Stop pignoramentoProteggiamo il tuo patrimonio

a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le
operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in
territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto
indicata nella medesima comunicazione;

b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare
in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente
distaccato e le modalita’ di rimborso delle spese di viaggio, di
vitto e di alloggio da questo sostenute.

1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco
comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita
agli organi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in caso di controllo su strada; un’altra copia della medesima
comunicazione deve essere conservata dal referente designato
dall’impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).

1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di
polizia stradale, di cui all’articolo 12 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo
del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152;

b) prospetti di paga»;

b) all’articolo 12, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista
dall’articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ovvero circola con
documentazione non conforme alle predette disposizioni, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2. All’articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Tale esonero e’
riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013».

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Fino al 60% di credito imposta

3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, la lettera g) e’ sostituita dalla
seguente:

«g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria
N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati
per il carico e lo scarico di cose»;

b) all’articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole:
«contenitori o casse mobili di tipo unificato» sono inserite le
seguenti: «o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in
operazioni di trasporto intermodale»;

c) all’articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) e’ aggiunta la
seguente:

«o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico
di merci, nelle ore stabilite»;

d) all’articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le
seguenti parole: «Per i rimorchi e i semirimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,»;

e) all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle
aree pedonali,» sono inserite le seguenti: «alle piazzole di carico e
scarico di merci,».

4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione
ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento
all’uso delle infrastrutture, l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40,
e’ incrementata di 55 milioni di euro per l’anno 2017. E’ altresi’
incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la
dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui
all’articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.

LeasingMobiliare – Immobiliare

5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema
del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate
la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2018 per le finalita’ di
cui all’articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2018 per le finalita’ di
cui all’articolo 1, comma 648, della medesima legge.

6. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai
sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell’articolo 11,
comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere
destinate dal gestore dell’infrastruttura, nei limiti degli
stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle
connessioni dell’infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di
generazione e attrazione del traffico o all’ammodernamento delle
locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di
programma-parte investimenti tra la societa’ Rete ferroviaria
italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono
finalizzate.

7. All’articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «A tal fine e’
autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l’anno 2016, di 0,5
milioni di euro per l’anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l’anno
2018». ))

Art. 48

Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta
all’evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale

1. I bacini di mobilita’ per i servizi di trasporto pubblico
regionale e locale e i relativi enti di governo, sono determinati
dalle regioni, sentite le citta’ metropolitane, gli altri enti di
area vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell’ambito della
pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base
di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche
socio-economiche, demografiche e comportamentali dell’utenza
potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione
e dell’articolazione produttiva del territorio di riferimento. La
definizione dei bacini di mobilita’ rileva anche ai fini della
pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilita’
urbana sostenibile.

2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un’utenza minima di
350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il
territorio di enti di area vasta o di citta’ metropolitane. Agli enti
di governo dei bacini possono essere conferite in uso le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta’ degli enti
pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiscono
societa’ interamente possedute dagli enti conferenti, che possono
affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali societa’ non e’ ammessa
la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.

(( 3. La regione o la provincia autonoma determina i bacini di
mobilita’ in base alla quantificazione o alla stima della domanda di
trasporto pubblico locale e regionale, riferita a tutte le modalita’
di trasporto che intende soddisfare, che e’ eseguita con l’impiego di
matrici origine/destinazione per l’individuazione della rete
intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonche’
delle fonti informative di cui dispone l’Osservatorio istituito
dall’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
Gli operatori gia’ attivi nel bacino sono tenuti a fornire le
informazioni e i dati rilevanti in relazione ai servizi effettuati
entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed enti
locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei
dati commerciali sensibili. Le regioni hanno la facolta’ di far salvi
i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ove coerenti con i criteri di cui al presente
articolo.

4. Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del
contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti
affidanti, con l’obiettivo di promuovere la piu’ ampia partecipazione
alle medesime, articolano i bacini di mobilita’ in piu’ lotti,
oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto
delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da
economie di scala proprie di ciascuna modalita’ e da altre ragioni di
efficienza economica, nonche’ relative alla specificita’ territoriale
dell’area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile
1973, n. 171 e successive modificazioni. Tali eccezioni sono
disciplinate con delibera dell’Autorita’ di regolazione dei
trasporti, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f) del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6,
lettera a), del presente articolo. Per quanto riguarda i servizi
ferroviari l’Autorita’ puo’ prevedere eccezioni relative anche a
lotti comprendenti territori appartenenti a piu’ Regioni, previa
intesa tra le regioni interessate.

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Fino al 60% di credito imposta

5. Nelle more della definizione dei bacini di mobilita’ e dei
relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere
al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei
servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario
dell’affidamento e’ scaduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero scadra’ (( tra la predetta data e l’adozione
)) dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di
governo.

6. All’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f) sono anteposte le seguenti parole: «a
definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio
della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai
bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di
quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa
vigente, nonche’»;

b) al comma 2, lettera f), sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «. Con riferimento al trasporto pubblico locale l’Autorita’
definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi
esercitati da societa’ in house o da societa’ con prevalente
partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, nonche’ per quelli affidati direttamente. Sia per i
bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in
house o affidati direttamente l’Autorita’ determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche’ gli obiettivi di equilibrio finanziario; per
tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione
contabile tra le attivita’ svolte in regime di servizio pubblico e le
altre attivita’.».

7. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente per
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale
l’Autorita’ di regolazione dei trasporti detta regole generali in
materia di:

a) svolgimento di procedure che prevedano la facolta’ di
procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte
dell’affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma
restando la possibilita’ di soluzioni diverse con particolare
riferimento ai servizi per i quali sia prevista l’integrazione
tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra piu’ lotti
di gara;

b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure,
del possesso, quale requisito di idoneita’ economica e finanziaria,
di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del
corrispettivo annuo posto a base di gara, nonche’ dei requisiti di
cui all’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) adozione di misure in grado di garantire all’affidatario
l’accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali
indispensabili all’effettuazione del servizio, anche relative
all’acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d’uso a
carico dell’ente affidante, del gestore uscente e del gestore
entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con
finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse
fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;

d) in alternativa a quanto previsto sulla proprieta’ dei beni
strumentali in applicazione della lettera c), limitatamente
all’affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario,
facolta’ per l’ente affidante e per il gestore uscente di cedere la
proprieta’ dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a
soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con
capitale pubblico e privato, che si specializzano nell’acquisto dei
predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e
non discriminatorie;

Richiedi finanziamento azienda

Prestito immediato

e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara,
previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale
dipendente dal gestore uscente al subentrante con l’esclusione dei
dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia,
applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo
nazionale di settore. (( Gli importi accantonati per il trattamento
di fine rapporto )) relativo ai dipendenti del gestore uscente che
transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati
all’INPS dal gestore uscente.

8. Alle attivita’ di cui ai commi 6 e 7 l’Autorita’ di regolazione
dei trasporti provvede mediante le risorse umane, finanziarie e
strumentali, disponibili a legislazione vigente.

9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
in qualsiasi modalita’ esercitati, sono tenuti a munirsi di valido
titolo di viaggio, a convalidarlo all’inizio del viaggio e ad ogni
singola uscita, se prevista, in conformita’ alle apposite
prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del
percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in
conformita’ alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in
occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10 comporta
l’applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge
regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione e’ pari a
sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non
superiore a 200 euro.

(( 11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di
viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata
e’ annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata
documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto
pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di
validita’ al momento dell’accertamento. ))

12. All’articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di assicurare il piu’ efficace (( contrasto dell’evasione
)) tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono
affidare le attivita’ di prevenzione, accertamento e contestazione
delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non
appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come
agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente
abilitati dall’impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la
responsabilita’ del corretto svolgimento dell’attivita’ di verifica e
che ha l’obbligo di trasmettere l’elenco degli agenti abilitati alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo
svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori
esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato
dall’azienda e possono effettuare i controlli previsti dall’articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari
per l’identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di
richiedere l’esibizione di valido documento di identita’, nonche’
tutte le altre attivita’ istruttorie previste dal capo I, sezione II,
della stessa legge. (( Gli agenti accertatori, nei limiti del
servizio a cui sono destinati, rivestono la qualita’ di pubblico
ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare
anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute
nel presente titolo, per le quali sia prevista l’irrogazione di una
sanzione amministrativa. ))

Il Ministero dell’interno puo’ mettere a disposizione agenti ed
ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un
programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma
precedente, con copertura dei costi a completo carico dell’ente
richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.».

(( 12-bis. Al fine di verificare la qualita’ dei servizi di
trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei
consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale possono
trasmettere, con cadenza semestrale, per via telematica,
all’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni
dell’utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e
frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il
miglioramento del servizio. L’Osservatorio informa dei disservizi
segnalati le amministrazioni competenti e l’Autorita’ di regolazione
dei trasporti per le determinazioni previste dall’articolo 37, comma
2, lettere d), e) e l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano
all’Osservatorio e all’Autorita’ di regolazione dei trasporti le
iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticita’
denunciate ed entro i novanta giorni successivi rendono conto
all’Osservatorio dell’efficacia delle misure adottate. Nel rapporto
annuale alle Camere sulla propria attivita’, l’Osservatorio evidenzia
i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i
provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti.
L’Osservatorio mette a disposizione delle Camere, su richiesta, i
dati raccolti e le statistiche elaborate nell’ambito della sua
attivita’, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e di
riservatezza dei dati commerciali sensibili.

12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, per il
trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n.
169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di
trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla
partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti
per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per
i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che
nei casi di calamita’ naturali, di scioperi e di altre emergenze
imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del
prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso e’ pari al
costo completo del biglietto al prezzo a cui e’ stato acquistato. Per
i titolari di abbonamento, il pagamento e’ pari alla quota
giornaliera del costo completo dell’abbonamento, fermo restando il
rispetto delle regole di convalida secondo modalita’ determinate con
disposizioni del gestore. Il rimborso e’ corrisposto in denaro, a
meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento. ))

13. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a
bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere
utilizzate ai fini del contrasto dell’evasione tariffaria e come
mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali, per l’identificazione di eventuali
trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalita’ agli
agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti
forze dell’ordine.

Art. 49

Disposizioni urgenti in materia di riordino di societa’

1. Con l’obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle
infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la
realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e
stradali di interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune
sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso
appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra l’altro,
un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per cento
rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento
nel 2018.

(( 2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle
partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell’economia e
delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi
delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della
disciplina dell’Unione europea, alla societa’ Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. le azioni della societa’ ANAS S.p.A. mediante aumento
di capitale della societa’ Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
tramite conferimento in natura. )) L’aumento di capitale e’
realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS
S.p.A. risultante da una situazione patrimoniale approvata dal
Consiglio di amministrazione della societa’ e riferita ad una data
non anteriore a quattro mesi dal conferimento. Pertanto,
all’operazione di trasferimento non si applicano gli articoli 2343,
2343-ter, 2343-quater, nonche’ l’articolo 2441 del codice civile.
Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento
di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti da
imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

3. Il trasferimento di cui al comma 2 e’ subordinato alle seguenti
condizioni:

a) perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020 tra lo
Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma
870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti
l’adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS, anche
considerato quanto disposto (( dai commi 7 e 8, )) rispetto al valore
del contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene
nominato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. nell’ambito di una
terna di esperti proposta dal Ministero dell’economia e delle
finanze;

(( b-bis) l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza
pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea,
verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze. ))

4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2, restano in capo ad
ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla
osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque
denominati.

5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo
Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi deliberazione o atto avente ad
oggetto il trasferimento di ANAS S.p.A. o operazioni societarie
straordinarie sul capitale della societa’ e’ oggetto di preventiva
autorizzazione del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione detenuta dallo
Stato in ANAS S.p.A., all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, al terzo periodo dopo le parole: «successive
modifiche» le parole: «dello statuto o» sono soppresse e il comma 6
del medesimo articolo 7 e’ abrogato.

7. ANAS S.p.A. e’ autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei
limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la
sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e
stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti
dall’iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove
sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e
208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalita’
ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di
ciascuna operazione da parte della Societa’ stessa, nonche’ ((
apposito preventivo parere dell’))Autorita’ nazionale anticorruzione.

8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere
CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, (( pubblicate, rispettivamente,
nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29
dicembre 2004 e n. 147 del 27 giugno 2005, )) non utilizzati ed
eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli
interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di
700 milioni di euro, e’ destinata, con esclusione delle somme cadute
in perenzione, alle finalita’ di cui al (( comma 7 )). Il CIPE
individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione
al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette
finalita’, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

9. All’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi
115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.

10. All’articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
5 e’ abrogato.

Prestito senza busta pagaPrestito immediato

11. Al fine di favorire l’attuazione del presente articolo, non si
applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal trasferimento di cui al
comma 2, le norme di contenimento della spesa previste dalla
legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco
dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
fermo restando, (( finche’ l’ANAS risulti compresa nel suddetto
elenco dell’ISTAT, l’obbligo di versamento )) all’entrata del
bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi
conseguenti all’applicazione delle suddette norme, da effettuare ai
sensi dell’articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.

12. Nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS
2016-2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti puo’ autorizzare la societa’ ANAS S.p.A., nel limite del 5%
delle risorse complessivamente finalizzate al contratto dalla
medesima legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di
interventi nonche’, nel limite di un ulteriore 15% (( delle medesime
risorse, a svolgere attivita’ )) di manutenzione straordinaria della
rete stradale nazionale. Le attivita’ svolte ai sensi del presente
articolo devono essere distintamente indicate nel Contratto di
programma 2016-2020 e le relative spese sostenute devono essere
rendicontate secondo (( le modalita’ previste per il )) «Fondo Unico
ANAS», come definite dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 869, della legge
28 dicembre 2015, n. 208. (( Nell’ambito delle attivita’ di
manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale, la societa’
ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica dell’idoneita’
statica e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari.

12-bis. All’articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: «ad integrazione delle risorse gia’
stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni
adottato dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente» sono
sostituite dalle seguenti: «ad integrazione delle risorse gia’
stanziate e comprese nell’ambito del contratto di programma ANAS Spa
2016-2020». ))

Art. 50

(( Misure urgenti per assicurare la continuita’ del servizio svolto
dall’Alitalia Spa

1. Al fine di evitare l’interruzione del servizio svolto dalla
societa’ Alitalia – Societa’ Aerea Italiana – Spa in amministrazione
straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e
con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di
servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto
conto delle gravi difficolta’ di ordine sociale e dei gravi disagi
per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, e’ disposto un
finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata
di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
entro cinque giorni dall’apertura della procedura di amministrazione
straordinaria a favore dell’Alitalia – Societa’ Aerea Italiana – Spa
in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le
indilazionabili esigenze gestionali della societa’ stessa e delle
altre societa’ del gruppo sottoposte alla procedura di
amministrazione straordinaria, anche relative alla continuita’ dei
sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i
vettori, nelle more dell’esecuzione di un programma predisposto ai
sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento
e’ iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico. Il finanziamento e’ concesso con l’applicazione di
interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo
antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed
e’ restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con
priorita’ rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme
corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e
interessi sono versate, nel 2017, all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di
euro, al fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e per l’importo eccedente al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993,
n. 432.

2. Le procedure conseguenti all’invito per la raccolta di
manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della
procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari
straordinari ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2
maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi
di trasparenza, parita’ di trattamento e non discriminazione e devono
essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del
finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo. ))

Art. 51

Contenimento dei costi del trasporto aereo

Mutuo prima casaTasso agevolato

1. Al fine di contenere i costi per l’utenza del trasporto aereo,
ENAV S.p.A. destina al contenimento degli incrementi tariffari
previsti nel contratto di programma 2016-2019 per gli aeroporti con
traffico annuo inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo
soggetto alle regole del volo-IFR una quota pari a 26 milioni di euro
delle risorse riscosse e consuntivate per l’anno 2014 per lo
svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore
del traffico aereo civile, non di sua spettanza.

Art. 52

Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche

1. All’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole: (( «e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di
Roma)» sono sostituite dalle seguenti: «, Grande raccordo anulare
delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia )) del Garda, ciclovia
Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna
Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia
Adriatica».

(( Art. 52-bis

Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a
trazione elettrica su gomma

1. All’articolo 17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:

«a-bis) l’individuazione di parametri minimi di interoperabilita’
delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati a
garantire la loro piu’ ampia compatibilita’ con i veicoli a trazione
elettrica in circolazione;». ))

(( Art. 52-ter

Prestito senza busta pagaPrestito immediato

Modifiche al codice dei contratti pubblici

1. All’articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L’ANAC e’ legittimata ad agire in giudizio per
l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei
provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da
qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le
norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.

1-ter. L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia
adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente
codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione,
un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di
legittimita’ riscontrati. Il parere e’ trasmesso alla stazione
appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il
termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni
dalla trasmissione, l’ANAC puo’ presentare ricorso, entro i
successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si
applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui
all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-quater. L’ANAC, con proprio regolamento, puo’ individuare i casi
o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i
poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter». ))

(( Art. 52-quater

Organizzazione dell’ANAC

1. L’Autorita’ nazionale anticorruzione definisce, con propri
regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e
l’ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi
contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento
economico del personale dell’Autorita’ non puo’ eccedere quello gia’
definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1º febbraio 2016, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma
3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di
entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio
2016. Dall’applicazione del presente articolo non devono comunque
derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

(( Art. 52-quinquies

Mutuo prima casaTasso agevolato

Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 183,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessita’
e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e
A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione
tecnica ed economica dell’intero impianto infrastrutturale, l’obbligo
del concessionario di versare le rate del corrispettivo della
concessione di cui all’articolo 3, lettera c), della vigente
convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e
2016, ciascuna dell’importo di euro 55.860.000 comprendente gli
interessi di dilazione, e’ sospeso, previa presentazione di un piano
di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al
presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto
sono altresi’ definite le modalita’ di attuazione della presente
disposizione, nonche’ la regolazione di detto periodo transitorio.
Tale importo e’ destinato all’immediato avvio dei lavori di messa in
sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario
effettua il versamento all’ANAS S.p.A. delle rate sospese del
corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell’ANAS S.p.A.,
per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo
di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali
dell’importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi
maturati calcolati al tasso legale. Restano altresi’ ferme le
scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante
all’ANAS S.p.A. ))

Capo II

Misure per il lavoro, la produttivita’ delle imprese e gli
investimenti
Art. 53

APE

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 179, lettera
d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita’ lavorative di
cui all’allegato C si considerano svolte in via continuativa quando
nei sei anni precedenti (( la data )) di decorrenza dell’indennita’
di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita’
lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita’ lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente
la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello
complessivo di interruzione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 199, lettera
d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita’ lavorative di
cui all’allegato E si considerano svolte in via continuativa quando
nei sei anni precedenti (( la data )) del pensionamento le medesime
attivita’ lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita’ lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente
il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo
di interruzione.

3. All’articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e’ aggiunto, (( in fine )), il seguente periodo: «I finanziamenti
garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte,
all’interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni
finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalita’ e i consensi
previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e
conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che
assistono il finanziamento.»

(( Art. 53-bis

Richiedi mutuo 100%Tasso agevolato

Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi
aziendale

1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall’anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei
giornalisti interessati dai piani di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, e’ autorizzata la spesa di
6 milioni di euro per l’anno 2017, 10 milioni di euro per l’anno
2018, 11 milioni di euro per l’anno 2019, 12 milioni di euro per
l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021, con conseguente
aumento dei limiti di spesa di cui all’articolo 41-bis, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti
che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria
prevista dai piani di cui al primo periodo e’ data facolta’ di optare
per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che
vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o
dalla data di maturazione dei requisiti di anzianita’ anagrafica e
contributiva, se successiva, purche’ in possesso di un’anzianita’
contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati
presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
(INPGI), e di un’eta’ anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad
almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.

2. L’INPGI prende in considerazione le domande di anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l’ordine cronologico
di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto
dei limiti di spesa di cui al comma 1.

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall’articolo 1, comma
4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al
2021.

4. All’onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata
finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo
aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 41-bis,
comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
))

(( Art. 53-ter

Trattamento di mobilita’ in deroga per i lavoratori delle aree di
crisi industriale complessa

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le
regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non
utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuita’ e a
prescindere dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014,
del trattamento di mobilita’ in deroga, per un massimo di dodici
mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino
beneficiari di un trattamento di mobilita’ ordinaria o di un
trattamento di mobilita’ in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica
attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare
all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))

Art. 54

Tutela del patrimonioConsulenze e servizi

Documento Unico di Regolarita’ Contributiva

1. Il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per
semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel
caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi
dell’articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
e’ rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore
della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione
agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato
articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita’ di cui
all’articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e’ stato
dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta
definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del
comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine,
l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento
delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere
disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l’elenco
dei DURC annullati ai sensi del presente comma.

3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarita’
contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal
servizio «Durc On Line» in sede di consultazione del DURC gia’
prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di
cui al comma 2 nell’ambito dei procedimenti per i quali il DURC e’
richiesto.

4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

(( Art. 54-bis

Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia.
Contratto di prestazione occasionale

1. Entro i limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo e’
ammessa la possibilita’ di acquisire prestazioni di lavoro
occasionali, intendendosi per tali le attivita’ lavorative che danno
luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita’ degli
utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita’ dei
prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in
favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore
a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidita’, la
vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai
riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della
salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione
fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili
ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali
da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato
da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di
collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare
ricorso:

a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attivita’
professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali
mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per
l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di
prestazione occasionale di cui al comma 13.

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7. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al
contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera
a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del
presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o
eccezionali:

a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie
di soggetti in stato di poverta’, di disabilita’, di detenzione, di
tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita’
o eventi naturali improvvisi;

c) per attivita’ di solidarieta’, in collaborazione con altri enti
pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo,
ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro
occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita’;

b) giovani con meno di venticinque anni di eta’, se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso
l’universita’;

c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

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d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di
inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli
utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i
relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma
informatica, gestita dall’INPS, di seguito denominata «piattaforma
informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di
accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione
contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento
elettronico. I pagamenti possono essere altresi’ effettuati
utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della
facolta’ di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini
dell’accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la
registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite
un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), puo’
acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le
modalita’ di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un
libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia»,
per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da
uno o piu’ prestatori nell’ambito di: a) piccoli lavori domestici,
compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b)
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o
con disabilita’; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il
Libretto Famiglia, e’ erogato, secondo le modalita’ di cui al
presente articolo, il contributo di cui all’articolo 4, comma 24,
lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete
pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati
accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui
valore nominale e’ fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare
prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di
pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65
euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito
nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e’ destinato al
finanziamento degli oneri gestionali.

12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi
dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS,
l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del
mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di
svolgimento e la durata della prestazione, nonche’ ogni altra
informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il
prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di
short message service (SMS) o di posta elettronica.

13. Il contratto di prestazione occasionale e’ il contratto
mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e
7, acquisisce, con modalita’ semplificate, prestazioni di lavoro
occasionali o saltuarie di ridotta entita’, entro i limiti di importo
di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita’ di cui ai commi
14 e seguenti.

14. E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze
piu’ di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le
attivita’ lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche’ non
iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli;

c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle
imprese esercenti l’attivita’ di escavazione o lavorazione di
materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e
torbiere;

d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

15. Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione
occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),
versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita’
di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le
prestazioni. L’1 per cento degli importi versati e’ destinato al
finanziamento degli oneri gestionali.

16. La misura minima oraria del compenso e’ pari a 9 euro, tranne
che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e’ pari
all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura
subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato
dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative
sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e’ tenuto a
trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei
servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una
dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di
termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata
della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a
tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non
inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a
quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il
prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso
comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo,
l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e’ tenuto a comunicare,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei
servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca
della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi
al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza
della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni
e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi
nel termine di cui al comma 19.

Finanziamenti – AgevolazioniServizi e consulenze

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del
Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel
corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente
acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del
compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso
accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante
sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della
registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario
domiciliato pagabile presso gli uffici della societa’ Poste italiane
Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui
al comma 6, l’INPS provvede altresi’ all’accreditamento dei
contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore
e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di
ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche’ dei dati relativi alle
prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da
una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma
1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari
a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel
settore agricolo, il suddetto limite di durata e’ pari al rapporto
tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la
retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di
violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di
uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui
risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di
diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette
alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita’ lavorative
disciplinate dal presente articolo. ))

Art. 55

Premi di produttivita’

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma
189 e’ sostituito dal seguente:

«189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro, con le modalita’ specificate nel
decreto di cui al comma 188, e’ ridotta di venti punti percentuali
l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime
relativo all’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti su una quota
delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro.
Sulla medesima quota, non e’ dovuta alcuna contribuzione a carico del
lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al
presente comma e’ corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva
di computo ai fini pensionistici.».

2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme
erogate in esecuzione dei contratti di cui all’articolo 1, comma 187,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti
stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le
disposizioni gia’ vigenti alla medesima data.

(( Art. 55-bis

Prestito personaleCarta di credito

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’
incrementato di 58 milioni di euro nell’anno 2017. Al relativo onere,
pari a 58 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22. ))

(( Art. 55-ter

Disposizione interpretativa dell’articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la
formazione e l’integrazione del reddito

1. Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai
commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 includono le misure stabilite
dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai
lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di
welfare, anche attraverso la bilateralita’ del settore. ))

(( Art. 55-quater

Modifica all’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in
deroga

1. All’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo e’ inserito il
seguente: «Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte
ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di
concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della
data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di
cui al precedente periodo decorrono da tale data». ))

(( Art. 55-quinquies

Mutuo prima casaTasso agevolato

Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori
transfrontalieri

1. All’articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il
comma 1 e’ aggiunto il seguente:

«1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 e’ applicata dagli
intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche
sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidita’ svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate
dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla
base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera
e in qualunque forma erogate».

2. All’articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo il comma 13 e’ inserito il seguente:

«13.1. L’esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera
b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente
costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o degli altri
emolumenti derivanti dalle attivita’ lavorative ivi svolte e
limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di
primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o
beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso». ))

Art. 56

Patent box

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a) al comma 39, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: «I
redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall’utilizzo di
software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e
modelli, nonche’ da processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito
complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo
ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali,
collegati tra loro da vincoli di (( complementarita’ )), ai fini
della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di
un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni
immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente
quelli indicati nel primo periodo.»;

LeasingMobiliare – Immobiliare

b) al comma 40 la parola «terzo» e’ sostituita dalla seguente:
«quarto»;

c) il comma 42-ter e’ abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare,
per i periodi d’imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate
successivamente al 31 dicembre 2016;

b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno
solare, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di
cui al comma 37 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

(( 3. Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate
dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno
2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi
d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014. ))

4. Con decreto del (( Ministro )) dello sviluppo economico, di
concerto con il (( Ministro )) dell’economia e delle finanze, sono
adottate le disposizioni di revisione del (( decreto del Ministro
dello sviluppo economico )) 30 luglio 2015 recante le disposizioni di
attuazione dei commi da 37 a 43 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi
contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 (( del
presente articolo )) nonche’ di stabilire le modalita’ per effettuare
lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate
per i marchi d’impresa.

(( Art. 56-bis

Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo-saccarifera

Stop pignoramento
Tutela patrimoniale

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1063,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall’articolo
1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla
dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della
produzione bieticolo-saccarifera, e’ rifinanziata per l’importo di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli
oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al primo
periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ))

Art. 57

(( Attrazione degli investimenti ))

1. All’articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le parole: «start-up innovative» e «start-up
innovativa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente:
«PMI.»

2. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:

(( 0a) al comma 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche’ ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100
del presente articolo»; ))

a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: «periodo minimo
di investimento», le parole: «sono soggetti ad imposizione secondo le
regole ordinarie,» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti ad
imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle
norme ordinarie,»;

(( a-bis) al comma 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche’ ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100
del presente articolo»; ))

b) al comma 94, dopo le parole: «I redditi», le parole: «diversi
da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all’articolo
67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;

Cessione del creditoCrediti fiscali

c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti:

«95-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una
dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni
previste dai commi 88 e 92, nonche’ l’impegno a detenere gli
strumenti finanziari oggetto dell’investimento qualificato per almeno
5 anni. Il percettore deve altresi’ dichiarare che i redditi generati
dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni
qualificate.

95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere
separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati
di cui al comma 89.

95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari
oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono
deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive
operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non
oltre il quarto, (( ovvero possono essere portate )) in deduzione ai
sensi del comma 5 dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza complementare di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e
le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti
finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89
concorrono a formare la base imponibile dell’imposta prevista
dall’articolo 17 del medesimo decreto legislativo.»;

d) al comma 101, dopo le parole: «investimenti qualificati
indicati al», le parole: «comma 90» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 102» (( ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000
euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma»;
))

e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: «entro trenta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

f) il comma 113 e’ sostituito dal seguente: «113. L’intermediario
o l’impresa di assicurazioni presso il quale e’ costituito il piano
di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme
destinate nel piano in anni differenti, nonche’ degli investimenti
qualificati effettuati.».

3. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque
anni».

(( 3-bis. All’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26
ottobre 2016, n. 198, le parole: «100 milioni di euro in ragione
d’anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100
milioni di euro per l’anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018». All’articolo 1, comma 160, primo periodo,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita
dall’articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le
parole: «100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».

3-ter. All’articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, le parole: «Qualora la start-up innovativa perda uno dei
requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza
dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine
previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, secondo quanto
risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro
delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una
volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,» sono
sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo il diverso termine previsto
dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, qualora la start-up
innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma
2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione,
secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione
del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, e in ogni
caso al raggiungimento di tale termine,».

3-quater. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 115, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, puo’ essere disposta l’ulteriore
spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di 20 milioni di euro
per l’anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili
nell’ambito delle risorse rivenienti dall’articolo 1, comma 851,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-quinquies. All’articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente:
«In alternativa alla predetta modalita’ di riduzione, il produttore
puo’ richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017,
di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori
incentivi ricevuti e le riduzioni gia’ applicate, calcolata al 30
settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di
diritto all’erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il
limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016.». ))

(( Art. 57-bis

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su
quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova
costituzione

1. A decorrere dall’anno 2018, alle imprese e ai lavoratori
autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla
stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi
almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli
stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, e’ attribuito un
contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75 per cento
del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90
per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start
up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai
sensi del comma 3. Il credito d’imposta e’ utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita’ e i
criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al
beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di
utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,
all’effettuazione dei controlli e alle modalita’ finalizzate ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli
eventuali adempimenti europei, nonche’ a quelli relativi al Registro
nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con
lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi
dell’identita’ femminile e idonei a promuovere la piu’ ampia
fruibilita’ di contenuti informativi multimediali e la maggiore
diffusione dell’uso delle tecnologie digitali, e’ emanato
annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione
e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando
per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova
costituzione.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 si provvede
mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’
concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa,
stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016;
con il medesimo decreto e’ altresi’ stabilito annualmente il criterio
di ripartizione dell’onere complessivo delle incentivazioni concesse
a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo
economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d’imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e sono trasferite nella contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate – Fondi di bilancio» per la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da
assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle
risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto
all’erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1,
comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell’ambito della
quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attivita’ amministrative inerenti alle disposizioni di cui al
presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Finanziamenti – AgevolazioniServizi e consulenze

(( Art. 57-ter

Modifica all’articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la
produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e
bioliquidi sostenibili

1. All’articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole: «Entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro il 31 dicembre 2017». ))

(( Art. 57-quater

Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed
eolici

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica
derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza
superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli,
risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non
rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto
beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni
consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della
non conformita’ dei moduli, si applica, su istanza del medesimo
soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della
tariffa incentivante base per l’energia prodotta dalla data di
decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le
maggiorazioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e
all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012.

4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis e’
dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata
rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia
dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento
di verifica o controllo.

4-quater. Ai fini dell’applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE
accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti
secondo modalita’ proporzionate indicate dallo stesso GSE, la
sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai
requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalita’ e sicurezza.

4-quinquies. E’ fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario
nei confronti dei soggetti responsabili della non conformita’ dei
moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilita’ civili e penali
del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre
violazioni ai fini del diritto all’accesso e al mantenimento degli
incentivi.

4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia
elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici
gia’ iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali
e’ stato negato l’accesso agli incentivi di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio
2012, a causa della errata indicazione della data del titolo
autorizzativo in sede di registrazione dell’impianto al registro
EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa
per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l’errata
indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia
effettivamente portato all’impianto un vantaggio in relazione alla
sua posizione in graduatoria». ))

Art. 58

Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito di impresa:
disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di
impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime

1. All’articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 6, e’ aggiunto il seguente:

«6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente
articolo anche a seguito di cessazione dell’attivita’, le somme
prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi
d’imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo,
nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione
separata, concorrono a formare il reddito complessivo
dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti
e’ riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta di
cui al comma 1, primo periodo.».

Art. 59

Transfer pricing

1. All’articolo 110, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 7 e’ sostituito dal seguente:

Prestito personaleCarta di credito

«7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa’
non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa’ che controlla l’impresa, sono
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di
libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne
deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalita’ e alle
condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base
delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per
l’applicazione del presente comma.».

2. Dopo l’articolo 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e’ inserito il seguente:

«Art. 31-quater (Rettifica in diminuzione del reddito per
operazioni tra imprese associate con attivita’ internazionale). – 1.
La rettifica in diminuzione del reddito di cui all’articolo 110,
comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, puo’ essere riconosciuta:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita’
competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli
previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni sui redditi o (( dalla Convenzione relativa
all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli
utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a
Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993,
n. 99; ))

b) a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di
attivita’ di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi
dagli Stati partecipanti;

c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi
secondo le modalita’ e i termini previsti con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in
aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza
effettuata da uno Stato con il quale e’ in vigore una convenzione per
evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato
scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta’ per
il contribuente di richiedere l’attivazione delle procedure
amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.».

Art. 60

Proventi da partecipazioni a societa’, enti o OICR di dipendenti e
amministratori

1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta,
a societa’, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio
percepiti da dipendenti e amministratori di tali societa’, enti od
organismi di investimento collettivo (( del risparmio )) ovvero di
soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di
controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti
finanziari aventi diritti patrimoniali (( rafforzati, si considerano
)) in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:

a) l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e
gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso
effettivo pari ad almeno l’1 per cento dell’investimento complessivo
effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o
del patrimonio netto nel caso di societa’ o enti;

b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari aventi i
suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che
tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo
del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale
investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel
regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione
che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano
realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al
capitale investito e al predetto rendimento minimo;

c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i
suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai
dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di
decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se
precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di
cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della
gestione.

2. Ai fini della determinazione dell’esborso effettivo di cui al
comma 1, lettera a), si tiene conto anche dell’ammontare assoggettato
a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato
o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle
azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non
residenti, dell’ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione
nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia.

3. Ai fini della determinazione dell’importo di cui al comma 1,
lettera a), si considera anche l’ammontare sottoscritto in azioni,
quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali
rafforzati.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento
collettivo del risparmio, societa’ o enti residenti o istituiti nel
territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

(( Art. 60-bis

Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di
mancati pagamenti

Mutuo prima casaTasso agevolato

1. All’articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «presentazione delle domande di accesso al Fondo». ))

(( Art. 60-ter

Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation

1. Al fine di conseguire il piu’ adeguato ed efficace sviluppo e la
completa realizzazione dei progetti promossi nell’ambito degli
interventi di social innovation, in coerenza con il Programma
nazionale per la ricerca (PNR) di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a
trasferire la proprieta’ intellettuale dei progetti nonche’ la
proprieta’ dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e
acquisiti nell’ambito degli stessi e la relativa gestione e
utilizzazione a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle
regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per l’attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e
conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca provvede all’erogazione delle somme
assegnate per le attivita’ e gli investimenti gia’ realizzati e
verificati dall’amministrazione.

3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca devono ispirarsi a principi e
criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria
dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e provvedere alla
regolamentazione piu’ efficace e celere delle modalita’ e dei termini
di conclusione e di gestione degli stessi. ))

(( Art. 60-quater

Misure per assicurare la celerita’ di procedure assunzionali
dell’Amministrazione della giustizia

1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero
delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonche’ la
celerita’ di svolgimento delle procedure assunzionali di cui
all’articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno
2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
2016, n. 161, e all’articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal
componente piu’ anziano, non puo’ essere assegnato un numero di
candidati inferiore a 250 unita’. Per quanto non previsto dal
presente comma, si applicano le disposizioni dell’articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. ))

Cessione del creditoCrediti fiscali

(( Art. 60-quinquies

Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
dopo il comma 3-ter e’ aggiunto il seguente:

«3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della
forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo
presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del
depositario o del sub-depositario o nell’interesse degli stessi». ))

(( Art. 60-sexies

Cartolarizzazione di crediti

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) e’ aggiunta la
seguente:

«i-bis) il soggetto di cui all’articolo 7.1, comma 8»;

Richiedi le agevolazioni ZES

Fino al 60% di credito imposta

b) dopo l’articolo 7 e’ inserito il seguente:

«Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di
banche e intermediari finanziari). – 1. Alle cessioni di crediti,
qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell’autorita’
competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico bancario aventi
sede legale in Italia, si applicano altresi’ le disposizioni del
presente articolo.

2. Le societa’ di cartolarizzazione di cui all’articolo 3 che si
sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere
finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di
tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto,
nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 1, comma 1-ter.

3. Nell’ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario
concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi
degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al
risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di
legge, le societa’ di cartolarizzazione di cui all’articolo 3 possono
acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti
partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del
cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le
prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire
il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo
caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice
civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e
altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti
della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e
sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti
incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi
dell’operazione.

4. Puo’ essere costituita una societa’ veicolo, nella forma di
societa’ di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il
compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell’interesse esclusivo
dell’operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili
registrati nonche’ gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in
qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione,
ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria,
anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da
tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla
detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute
dalla societa’ veicolo alla societa’ di cartolarizzazione di cui
all’articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge,
ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via
esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli
emessi e al pagamento dei costi dell’operazione.

5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto
di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione
finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione
di tali contratti, la societa’ veicolo di cui al comma 4 deve essere
consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di
un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche
operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una
volta conclusa l’operazione; le limitazioni dell’oggetto sociale,
delle possibilita’ operative e della capacita’ di indebitamento
devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli
adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione
finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal
soggetto che presta i servizi indicati nell’articolo 2, comma 3,
lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all’esercizio
dell’attivita’ di locazione finanziaria individuato ai sensi del
comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale
applicabili alle societa’ che esercitano attivita’ di locazione
finanziaria si applicano integralmente alla societa’ veicolo
cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei
beni derivanti da tale attivita’. Alle cessioni di immobili
effettuate dalla medesima societa’ si applicano integralmente le
agevolazioni originariamente previste dall’articolo 35, comma
10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

6. Per gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2, le cessioni
effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del
presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in
blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di
avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario,
della data di cessione, delle informazioni orientative sulla
tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo
in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonche’ del sito
internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili,
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la
conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno
richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell’avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti
si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile
e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del cedente, nonche’ le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di
locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validita’ e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita’
di alcuna formalita’ o annotazione. Restano altresi’ applicabili le
discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i
crediti ceduti.

7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e
dei finanziamenti concessi dalla societa’ di cartolarizzazione di cui
all’articolo 3 e’ affidata a una banca o a un intermediario
finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo
unico bancario.

8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa’ di cartolarizzazione
individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle
necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformita’ alle
disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell’interesse
dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e
potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un
intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106
del testo unico bancario, una societa’ di intermediazione mobiliare o
una societa’ di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica
altresi’ la conformita’ dell’attivita’ e delle operazioni della
societa’ di cartolarizzazione di cui all’articolo 3 alla legge e al
prospetto informativo». ))

Capo III

Investimenti per eventi sportivi
Art. 61

Eventi sportivi di sci alpino

1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo
delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci
alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo, rispettivamente, nel
marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto,
il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di
Cortina d’Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d’Ampezzo,
e’ nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di
interventi volto:

a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune,
nonche’ all’adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche
viari diversi dalla viabilita’ statale, tra gli impianti a fune,
nonche’ all’adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci
da discesa, nonche’ all’adeguamento e miglioramento di quelle
esistenti;

d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla
riqualificazione dell’area turistica della provincia di Belluno, in
particolare nel comune di Cortina d’Ampezzo, anche mediante la
creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla
ricreazione, al turismo sportivo, alle attivita’ di somministrazione
di alimenti e bevande e all’attivita’ turistico-ricettiva. Al
Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita’
comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico
dei relativi interventi.

2. (( Entro sessanta giorni )) dalla data della sua nomina, il
commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma
12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali
coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone, (( sentito
il comitato organizzatore locale )), il piano degli interventi di cui
al comma 1, tenendo conto dei progetti gia’ approvati dagli enti
territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (( al
Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, nonche’ alle Camere per l’invio alle
Commissioni parlamentari competenti )). Salva la possibilita’ di
rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il
piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone
la durata e le stime di costo.

3. Per la semplificazione delle procedure amministrative di
approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano
predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro ((
quarantacinque )) giorni dalla trasmissione del piano medesimo al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, (( al Ministro per lo sport e al
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, nonche’
alle Camere per l’invio alle Commissioni parlamentari competenti )),
convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, (( una o piu’ conferenze di servizi, alle quali ))
partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato
e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto,
nonche’ a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni,
approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.
(( Ogni conferenza )) si svolge in forma simultanea, in modalita’
sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la
valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il
commissario e’ il soggetto competente ai sensi dell’articolo 14-ter,
comma 4, della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e
integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza
di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, (( al Ministro per lo sport e al
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, nonche’
alle Camere per l’invio alle Commissioni parlamentari competenti )),
e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima
conferenza di servizi.

4. All’esito della conferenza di servizi, il commissario approva il
piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale
di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua
modificazione o integrazione e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo
sport, (( del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo )) e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere,
valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari
alla realizzazione dell’intervento; puo’ costituire adozione di
variante allo strumento urbanistico comunale. In quest’ultima
ipotesi, ove sussista l’assenso della Regione espresso in sede di
conferenza, il decreto commissariale e’ trasmesso al sindaco che lo
sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta
utile.

5. Nel rispetto della normativa dell’Unione europea, degli obblighi
internazionali assunti dall’Italia e dei principi generali
dell’ordinamento nazionale, nonche’ nei limiti delle risorse
stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere
eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione
degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4,
anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente
motivata. Il potere e’ esercitato nei limiti di quanto strettamente
necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera
del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione
Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

6. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi
approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo
tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. Il
piano indica altresi’ quelle opere che, pur connesse sotto il profilo
materiale o economico alla realizzazione degli interventi del
progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al
regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate
oltre detto termine.

7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4
sono dichiarati di pubblica utilita’ e di urgenza, qualificati come
di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle
intese istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro, ai fini della individuazione delle priorita’ e ai fini
dell’armonizzazione con le iniziative gia’ incluse nelle intese e
negli accordi stessi.

8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 puo’: nel rispetto
degli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante
per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;
fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli
59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare
ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui
agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone
dotate di adeguata professionalita’ in rapporto di servizio con gli
enti territoriali coinvolti. Il commissario puo’, nel limite delle
risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui
complessivi, affidare l’esercizio di specifiche funzioni a soggetti
di alta e riconosciuta professionalita’ nelle discipline
giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel
rispetto della disciplina per l’affidamento di appalti di servizi di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue
funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al
comma 4.

10. Con cadenza annuale e al termine dell’incarico, il commissario
invia alle Camere, (( per la trasmissione alle competenti Commissioni
parlamentari )), al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, (( al Ministro per lo sport e al
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo )) una
relazione sulle attivita’ svolte, insieme alla rendicontazione
contabile delle spese sostenute.

11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del
progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura
funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le
risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento
dell’attivita’, nel limite di quelle gia’ disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Mutuo prima casaTasso agevolato

12. Per le finalita’ di cui al comma 1, oltre alle risorse rese
disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di
confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal
comune di Cortina d’Ampezzo, e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.

13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del
progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati
mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo
rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente ((
pro tempore )) della societa’ ANAS S.p.a. e’ nominato commissario per
la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere
connesse all’adeguamento della viabilita’ statale nella provincia di
Belluno, di competenza della medesima societa’. Al Commissario non
spettano compensi, gettoni di presenza e indennita’ comunque
denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei
relativi interventi.

14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al
comma 13 puo’ avvalersi delle strutture della societa’ ANAS S.p.a.,
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli
altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle risorse
finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano degli
interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative
connessioni con la viabilita’ locale, da trasmettere al Presidente
del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, (( al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, nonche’ alle Camere per l’invio
alle Commissioni parlamentari competenti )). Il piano contiene la
descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di
durata e l’indicazione delle singole stime di costo, salva la
possibilita’ di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle
risorse disponibili.

16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di
approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano
predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le disposizioni dei
commi 3 e 4.

17. All’esito della conferenza di servizi, il commissario approva
il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti
commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni
sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (( del Ministro
per lo sport, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo )) e della societa’ ANAS S.p.a.

18. Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, della
normativa dell’Unione europea e degli obblighi internazionali assunti
dall’Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il commissario
esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere
eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli
interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17.

19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano
approvato ai sensi del comma 17 e’ ANAS S.p.a., che svolge funzioni
di stazione appaltante.

20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma
17 sono dichiarati di pubblica utilita’ e di urgenza, qualificati
come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di
programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita’ e ai
fini dell’armonizzazione con le iniziative gia’ incluse nelle intese
e negli accordi stessi.

Mutuo prima casaTasso agevolato

21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue
funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al
comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo
tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.

22. Con cadenza annuale e al termine dell’incarico, e comunque non
oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle
Camere, (( per la trasmissione alle competenti Commissioni
parlamentari )), al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, (( al Ministro per lo sport e al
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo )) una
relazione sulle attivita’ svolte, insieme alla rendicontazione
contabile delle spese sostenute.

23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 e’ eseguita a
valere sulle risorse previste nell’ambito del contratto di programma
stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
societa’ ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate
dall’articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il
Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee
esigenze finanziarie, puo’ provvedere in via di anticipazione a
valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 868,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato ai sensi
del comma 4, e l’ANAS S.p.a. per il piano di cui al comma 17, in
quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure
espropriative e di occupazione d’urgenza degli immobili di proprieta’
privata nel territorio della regione Veneto, preordinati alla
realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo. Essi
hanno la facolta’ di procedere all’occupazione temporanea e,
sussistendone i presupposti, d’urgenza degli immobili di proprieta’
privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli
interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora
l’occupazione si renda necessaria a integrare le finalita’ delle
infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le
prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti
esercitano tale facolta’ anche nel caso in cui l’occupazione sia
necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e
l’allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle
attivita’ sportive. La suddetta facolta’ e’ esercitata mediante
decreto, che determina altresi’ in via provvisoria le indennita’ di
occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai sensi
dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili, secondo le risultanze
catastali, e’ notificato almeno quindici giorni prima un avviso
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui e’
prevista l’esecuzione del decreto che impone l’occupazione
temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso e’
pubblicato, per almeno quindici giorni, nell’albo del comune o dei
comuni in cui e’ situato l’immobile e nei siti internet istituzionali
dei medesimi enti. In caso di irreperibilita’ del proprietario
dell’immobile la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le
indennita’ di occupazione e di espropriazione fanno carico alle
stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche
all’esito di eventuali controversie giudiziarie.

25. Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle
finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le
opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4
restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri
enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in
attuazione del programma di interventi alla viabilita’ statale di cui
al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a.

26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli
interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17, ferme tutte
le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire una
ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o
assicurativa, nella misura del 20 per cento dell’importo dei lavori,
destinata a garantirne l’ultimazione entro il termine fissato dal
bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

27. Alle controversie relative all’approvazione dei piani approvati
ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure di espropriazione, a
esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennita’
espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si
applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui
all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette
controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

Art. 62

(( Costruzione di impianti sportivi

LeasingMobiliare – Immobiliare

1. Lo studio di fattibilita’ di cui all’articolo 1, comma 304,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal
presente articolo, predisposto ai sensi dell’articolo 23, commi 5,
5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo’ comprendere, ai fini del
raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario
dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini
sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con
destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari o
funzionali al finanziamento o alla fruibilita’ dell’impianto
sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di
edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi
nell’ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue
all’intervento di costruzione o di ristrutturazione dell’impianto
sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a 5.000
posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio
strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della
societa’ o dell’associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del
20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di
impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico
comunale. Lo studio di fattibilita’ puo’ prevedere la demolizione
dell’impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione,
anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche’ la sua
riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di
interventi da realizzare su aree di proprieta’ pubblica o su impianti
pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio
economico-finanziario dell’iniziativa, lo studio di fattibilita’ puo’
contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di
usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o
del diritto di usufrutto di altri immobili di proprieta’ della
pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di
usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della
concessione di cui all’articolo 168, comma 2, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono
essere ceduti, rispettivamente, per piu’ di novanta e di trenta anni.
Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi
preliminare di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento
previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,
esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando
quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla
conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b) del medesimo
comma 304 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale
conclusivo della conferenza di servizi preliminare e’ pubblicato nel
sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale
della regione.

2. Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del comma 304
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto
delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi
preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; e’ redatto nel
rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende, ove
necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a
valutazione di impatto ambientale; e’ corredato:

a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una
bozza di convenzione predisposta ai sensi dell’articolo 28-bis, comma
2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la
realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o e’ almeno
contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di
nuova edificazione dello stadio;

b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano
economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di
gestione, dell’effettiva copertura finanziaria dei costi di
realizzazione;

c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprieta’
pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un piano
economico-finanziario asseverato ai sensi dell’articolo 183, comma 9,
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che
indichi l’importo delle spese di predisposizione della proposta,
nonche’ di una bozza di convenzione con l’amministrazione
proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che
specifichi, oltre all’obbligo della preventiva o contestuale
realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei
servizi e della gestione nonche’ la durata della cessione del diritto
di superficie o di usufrutto.

2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 1,
comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si
svolge in forma simultanea, in modalita’ sincrona e, se del caso, in
sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto
ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono
su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del
progetto, che e’ pubblicato nel sito internet istituzionale del
comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce
dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ e urgenza
dell’opera, comprendente anche gli immobili complementari o
funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a
carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di
compatibilita’ ambientale e variante allo strumento urbanistico
comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita’, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di
impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di
servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante
allo strumento urbanistico comunale ed e’ trasmesso al sindaco, che
lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima
seduta utile.

3. Lo studio di fattibilita’ di cui al comma 1, nell’ipotesi di
impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000
posti, puo’ prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell’inizio
delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro
300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione di suolo
pubblico per attivita’ commerciali sia consentita solo
all’associazione o alla societa’ sportiva utilizzatrice dell’impianto
sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di
occupazione di suolo pubblico gia’ rilasciate all’interno di dette
aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di
tempo, con oneri indennizzatori a carico della societa’ sportiva
utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il
titolare e la medesima societa’ sportiva. Nell’ipotesi di impianti
sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e
16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150
metri dal perimetro dell’area riservata, restando ferme e
impregiudicate la validita’ e l’efficacia delle autorizzazioni e
delle concessioni di occupazione di suolo pubblico gia’ rilasciate.

4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprieta’
pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente
deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti
dall’articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti
laddove si tratti della societa’ o dell’associazione sportiva
utilizzatrice dell’impianto.

5. Si applica l’articolo 125 del codice del processo
amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti
sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti
aventi a oggetto:

Richiedi un prestito aziendale

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a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in
caso di istanze concorrenti;

b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;

c) l’aggiudicazione della concessione.

5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di
impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o
a 2.000 posti allo scoperto, e’ consentito destinare, all’interno
dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri
quadrati della superficie utile ad attivita’ di somministrazione di
alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni
sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie
utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla
disciplina sportiva praticata.

5-ter. All’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo studio di fattibilita’ non
puo’ prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente
funzionali alla fruibilita’ dell’impianto e al raggiungimento del
complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e
concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali,
occupazionali ed economici e comunque con esclusione della
realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale» e’
soppresso. ))

Art. 63

Misure per la Ryder Cup 2022

1. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del
progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla parte non coperta dai
contributi dello Stato, e’ concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP
la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro.
La garanzia e’ elencata nell’allegato allo stato di previsione del
Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono definite le modalita’ di
operativita’ della garanzia dello Stato.

2. La Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell’economia e
delle finanze (( nonche’ alle Camere per la trasmissione alle
competenti Commissioni parlamentari )) una relazione sulle attivita’
svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell’utilizzo
delle somme assegnate.

Capo IV

Disposizioni in materia di servizi
Art. 64

Servizi nelle scuole

1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita’
didattiche nell’anno scolastico 2016/2017, in ambienti in cui siano
garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia
stata risolta la convenzione-quadro Consip l’acquisizione dei servizi
di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonche’ degli interventi
di mantenimento del decoro e della funzionalita’ degli immobili
adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da
parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia
dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti gia’
destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di
fornitura, fino al 31 agosto 2017.

2. L’acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di
cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e di cui all’articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro
Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari
all’importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area
omogenea nelle regioni in cui non e’ intervenuta la risoluzione della
convenzione-quadro Consip.

3. Nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per
l’affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari
di cui al comma 1, da completarsi entro l’inizio dell’anno scolastico
2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle attivita’
didattiche nell’anno scolastico 2017/2018 in ambienti in cui siano
garantite idonee condizioni igienicosanitarie, nonche’ di assicurare
la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip
S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli
acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, la
procedura di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto i servizi
di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
anche utilizzando lo strumento di cui all’articolo 55, comma 14, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e prevedendo una
suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nell’ambito delle
risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello Stato
di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo conto anche
delle finalita’ occupazionali, con il relativo livello di
aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative interessate
e stipula il relativo contrattoquadro attraverso cui dette
istituzioni procedono all’acquisizione dei servizi mediante la
stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della
procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello
occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale gia’
utilizzato dalla precedente impresa o societa’ affidataria.

4. L’acquisizione dei servizi di cui al comma 3, nonche’ la
prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola
manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti
attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi
siano ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti
dall’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
incrementati dell’importo di 64 milioni di euro per l’esercizio
finanziario 2017.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64
milioni di euro per l’anno 2017, si provvede per l’anno 2017 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.

(( 5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall’anno scolastico
2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per
l’ambiente nell’ambito dei servizi di refezione scolastica negli
asili nido, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle
scuole secondarie di primo e di secondo grado, e’ istituito nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una
dotazione pari a 4 milioni di euro per l’anno 2017 e a 10 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2018. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il
Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in
conformita’ alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di
utilizzo di prodotti biologici nonche’ i requisiti e le specifiche
tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione
scolastica quale mensa biologica. Il Fondo e’ destinato a ridurre i
costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica
biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione
nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed e’
assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di
mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le
stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di
mensa scolastica biologica prevedono l’inserimento delle percentuali
minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle
specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per
l’anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018,
si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2017, a 10 milioni
di euro per l’anno 2018, a 8 milioni di euro per l’anno 2019 e a 10
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro
per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

(( Art. 64-bis

Misure per l’innovazione del sistema di vendita della stampa
quotidiana e periodica

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si
articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e
di periodici;

b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite
dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre
merci»;

b) l’alinea del comma 3 e’ sostituito dal seguente: «Possono
esercitare l’attivita’ di vendita della stampa quotidiana e
periodica, in regime di non esclusivita’, le seguenti tipologie di
esercizi commerciali:».

2. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
170, e’ inserito il seguente:

richiedi cessione del quintoRisposte immediate

«Art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita). – 1. L’apertura di
nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere
stagionale, e’ soggetta alle disposizioni dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto
del numero dei punti vendita gia’ esistenti in relazione al bacino
d’utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di
sostenibilita’ ambientale e di viabilita’ nonche’ di tutela e
salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico
e ambientale, l’apertura di nuovi punti vendita e’ regolamentata
sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con
le modalita’ di cui al comma 3.

3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i
criteri e i parametri qualitativi per l’apertura dei nuovi punti
vendita, affinche’ sia garantita, a salvaguardia dei motivi
imperativi di interesse generale connessi alla promozione
dell’informazione e del pluralismo informativo, una presenza
capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale,
anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del
bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le
intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia
di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari
e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli
ostacoli che limitano la possibilita’, per i punti vendita esclusivi,
di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al
pubblico, nonche’ la possibilita’ di svolgere l’intermediazione di
servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni
territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di
trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi
restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali
attivita’ e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».

3. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti:

«d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti
editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle
forniture a parita’ di condizioni economiche e commerciali; la
fornitura non puo’ essere condizionata a servizi, costi o prestazioni
aggiuntive a carico del rivenditore;

d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai
punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per
tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell’utenza
del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle
esigenze dell’utenza del territorio o quelle che non sono oggetto
della parita’ di trattamento possono essere rifiutate ovvero
restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione
temporale».

4. Dopo l’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
170, come da ultimo modificato dal presente articolo, e’ inserito il
seguente:

«Art. 5-bis (Nuove opportunita’ imprenditoriali e commerciali per i
punti vendita esclusivi). – 1. Nelle zone dove la fornitura della
stampa quotidiana e periodica non e’ assicurata dagli ordinari canali
di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di
essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile
geograficamente piu’ vicino sulla base di un accordo di fornitura. E’
altresi’ consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla
base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno
richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla
tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro
attivita’ commerciale. Con accordo su base nazionale tra le
associazioni di categoria piu’ rappresentative degli editori e dei
rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni
economiche per lo svolgimento di tali attivita’, che in ogni caso
devono tenere conto delle quantita’ di copie vendute dal punto
vendita addizionale. L’attivita’ addizionale di distribuzione dei
punti vendita esclusivi e’ soggetta alle disposizioni dell’articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

LeasingMobiliare – Immobiliare

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170, e’ inserito il seguente:

«1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono
sanzionate ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114».

6. L’articolo 1, comma 2, l’articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6,
l’articolo 4, comma 1, e l’articolo 6 del decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170, sono abrogati.

7. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. ))

Art. 65

Autorita’ nazionale di regolazione del settore postale

1. A decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai
compiti di autorita’ nazionale di regolamentazione del settore
postale, si provvede esclusivamente con le modalita’ di cui ai commi
65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori
nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all’articolo 2,
commi da 6 a 21, e di cui all’articolo 15, comma 2-bis, del decreto
legislativo 22 luglio 1999 n. 261.

(( Art. 65-bis

Modifica all’articolo 3 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Richiedi un prestito aziendale

Prestito immediato

1. All’articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le
parole: «ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili» sono
sostituite dalle seguenti: «ne consentano anche il mutamento delle
destinazioni d’uso purche’ con tali elementi compatibili, nonche’
conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai
relativi piani attuativi». ))

(( Art. 65-ter

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. ))

Art. 66

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
(( legge 23 dicembre 2014, n. 190 )), e’ incrementata (( di 12
milioni di euro per l’anno 2017 )), di 109 milioni di euro per l’anno
2018, di 39,5 milioni di euro per l’anno 2019, di 40,5 milioni di
euro per l’anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l’anno 2021, di 19,5
milioni di euro per l’anno 2022, di 86 milioni di euro per l’anno
2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata (( di 14 milioni di euro per
l’anno 2017, di 86,2 milioni di euro per l’anno 2018, di 85,5 milioni
di euro per l’anno 2019, di 135 milioni di euro per l’anno 2020, di
23,2 milioni di euro per l’anno 2021 e di 13,2 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2022.

2-bis. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n.
151, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando
quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a
fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e’
ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017».

Tutela del patrimonioConsulenze e servizi

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42,
commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e
2 del presente articolo, pari a 1.627,9 milioni di euro per l’anno
2017, a 5.196,7 milioni di euro per l’anno 2018, a 5.543 milioni di
euro per l’anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l’anno 2020, a
3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a
3.778,4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2024, che aumentano a 5.196,8 milioni di euro per
l’anno 2018, a 5.543,3 milioni di euro per l’anno 2019, a 4.369,5
milioni di euro per l’anno 2020, a 3.784,8 milioni di euro per l’anno
2021, a 3.771,9 milioni di euro per l’anno 2022, a 3.828,6 milioni di
euro per l’anno 2023, a 3.799,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 e a 3.759,4 milioni di euro per l’anno 2026 ai fini
della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed
indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 1.327,9 milioni di euro per l’anno 2017, a 5.196,7
milioni di euro per l’anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l’anno
2019, a 4.263,5 milioni di euro per l’anno 2020, a 3.711,9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro
per l’anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall’anno
2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto; ))

b) quanto a 69,1 milioni di euro per l’anno 2020, a 72,8 milioni
di euro per l’anno 2021, a 60 milioni di euro per l’anno 2022, a 50
milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per
l’anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.

(( b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2017 mediante
riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 37, comma 6,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. ))

4. Gli effetti migliorativi, per l’anno 2017, derivanti dal
presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo
netto da finanziare e 3.100 milioni di euro in termini di
indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia
e finanza 2017 presentato alle Camere.

5. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e’ sostituito (( dall’allegato 1 )) al presente
decreto.

6. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui. (( Limitatamente alle
disposizioni di cui all’articolo 50, ove necessario, previa richiesta
dell’amministrazione competente, il Ministero dell’economia e delle
finanze puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. ))

Art. 67
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tutela del patrimonioConsulenze e servizi

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

«ALLEGATO 1-bis

(Articolo 30-bis, comma 1)

CODICI DI DISPOSITIVI PROTESICI PERSONALIZZATI PER DISABILI

04.48.21.006/015/018;

12.22.03.009/012;

12.22.03.015/018;

12.22.18.012;

12.23.06.009 e 12.36.06.015, se prescritte con un comando speciale
(da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.824);

12.23.06.012; 12.27.07.006; 18.09.39.003/006/009/012;

18.09.21.003/006, con i relativi accessori».

Parte di provvedimento in formato grafico



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