Anche per il 2023 è disponibile l’indennità di maternità e paternità per autonomi, liberi professionisti e parasubordinati, anche nei casi di gravidanza a rischio. La misura è stata modificata e potenziata già a partire dal 2022.
È stata la Legge di Bilancio 2022 a concedere 3 mesi in più d’indennità di maternità o paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi, a patto che siano rispettati determinati requisiti reddituali. A questi mesi si aggiunge la possibilità, prevista dal Decreto Conciliazione vita lavoro in vigore da agosto 2022, di anticipare la maternità anche prima dei 2 mesi antecedenti al parto in caso di gravidanza a rischio (prima era fruibile solo nei 2 mesi prima e nei 3 mesi successivi).
Vediamo insieme quali sono tutte le novità sull’indennità di maternità e paternità 2023 per autonomi e le regole in vigore.
COS’È L’INDENNITÁ DI MATERNITÁ AUTONOME
L’indennità di maternità e paternità per gli autonomi e professionisti è un contributo erogato in occasione del parto o dell’ingresso in famiglia di un bambino adottato, calcolato in base ai compensi ricevuti prima dell’evento. Viene riconosciuta alle lavoratrici appartenenti a queste categorie – e in alcuni casi ai lavoratori – per i 2 mesi prima del parto e per i 3 successivi. In caso di adozione o affidamento spetta, invece, per i 5 mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia. In entrambi i casi a questi 5 mesi si aggiungono 3 mesi extra per un totale di 8 mesi – ed è questa la novità operativa dal 2022 – nel caso le neomamme rispettino determinati requisiti che vi spieghiamo in seguito.
Questa novità è stata introdotta dalla legge Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e si aggiunge a quella prevista dal Decreto n. 105/2022, il Decreto Conciliazione – vita lavoro che ha riformato le misure sulla genitorialità alla luce delle disposizioni europee per favorire la parità di genere in ambito familiare e lavorativo. Per i dettagli sulle novità previste da questo decreto vi consigliamo questo approfondimento dedicato.
Con questo secondo provvedimento, in vigore dal 13 agosto 2022, il diritto all’indennità viene riconosciuto anche agli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio accertati dall’ASL fruibili anche prima dei 2 mesi antecedenti al parto. Sulle modalità di erogazione della maternità autonome secondo i nuovi dettami è intervenuta la Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 e con il Messaggio n° 572 del 7 febbraio 2023 l’Istituto ha comunicato di aver aggiornato la procedura di domanda (in particolare per l’indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome).
A CHI SPETTA L’INDENNITÁ DI MATERNITÁ AUTONOME
L’indennità di maternità/paternità lavoratrici e ai lavoratori autonomi è destinata agli appartenenti alle categorie degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, nonché ai pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne iscritti alla gestione INPS di riferimento, in regola con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di maternità/paternità. L’indennità, in particolare, spetta alle lavoratrici che rientrano in queste categorie:
- libere professioniste di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 non gestite dall’INPS ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza, si tratta in particolare di:
1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.
3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
7. Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.
10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
11. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.
È dato precisare che la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata al verificarsi di uno di questi eventi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre.
Inoltre, per ottenere tre mesi extra sia le madri che i padri i devono trovare no nelle condizioni reddituali di seguito illustrate.
REQUISITI PER I TRE MESI AGGIUNTIVI
Innanzitutto, il requisito sempre necessario per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi d’indennità di maternità o paternità è che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità o paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il reddito inteso è quello fiscalmente dichiarato.
Inoltre, per la fruizione delle nuove tutele della maternità o paternità delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi è necessaria la regolarità contributiva nei periodi interessati. Infatti, per il riconoscimento dell’indennità extra sono necessari:
- il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale;
- la regolare copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità.
PERIODO INDENNIZZABILE CON 3 MESI EXTRA INDENNITÀ MATERNITÀ
Quando è possibile fruire dei 3 mesi extra? Il periodo indennizzabile si ottiene in misure differenti, facendo una distinzione tra le categorie di lavoratori o lavoratrici interessate. Ovvero:
- per le lavoratrici e i lavoratori autonomi si può ottenere un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità o paternità (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto) di cui all’articolo 66 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001. In caso d’indennizzo degli ulteriori 3 mesi, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore – potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità;
- in relazione alle libere professioniste (o ai liberi professionisti) e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata INPS può essere riconosciuta l’indennità extra per i 3 mesi immediatamente successivi ai 3 mesi dopo il parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001). Inoltre, può essere riconosciuta anche nei 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità, nei 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto oppure successivamente ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum (articolo 16, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 151 del 2001). Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità o paternità. La tutela degli ulteriori 3 mesi d’indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento;
- per le lavoratrici e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un’indennità di maternità o di paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 3 mesi dopo il parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001). Inoltre, può essere riconosciuta anche nei 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità, nei 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto o nei 7 mesi successivi al parto in caso d’interdizione prorogata. Infine l’indennità può essere anche successiva ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum (articolo 16, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 151 del 2001). Anche per tali destinatari il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato. La tutela degli ulteriori 3 mesi d’indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
MATERNITÀ ANTICIPATA GRAVIDANZA A RISCHIO PER AUTONOME
Si aggiunge poi la novità introdotta dal Decreto conciliazione vita lavoro pubblicato il GU il 29 luglio 2022 e spiegata nel dettaglio dalla Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022. Il provvedimento estende dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore) il diritto all’indennità per le lavoratrici di questa categoria in “caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza” accertate dall’Asl.
L’INPS specifica anche che se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo indennizzabile di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 68 del Testo Unico.
Ad esempio, nel caso di accertamento medico dell’ASL che dispone un periodo di riposo dal 20 settembre 2022 al 20 novembre 2022, e il parto avvenga in data 10 dicembre 2022, il periodo indennizzabile di maternità “ordinario” va dal 10 ottobre 2022 al 10 marzo 2023. Pertanto, sono indennizzabili a titolo di “periodo antecedente di maternità” i soli giorni dal 20 settembre 2022 al 9 ottobre 2022. Ciò vale, essendo i giorni successivi già indennizzati a titolo di indennità di maternità.
COME OTTENERE LA TUTELA PER LA GRAVIDANZA A RISCHIO
Vale la pena ricordare poi, come specificato dal Decreto 105 del 2022 e dall’INPS che per fruire di tale nuova tutela:
- la lavoratrice autonoma deve fornire all’INPS tutta la documentazione medica dell’ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze legate alla gravidanza;
- non è obbligatoria l’astensione dall’attività lavorativa.
- possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del Decreto conciliazione vita lavoro, cioè quelli a partire dal 13 agosto 2022;
- è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità.
VINCOLI LEGATI AL PERIODO DI TRANSIZIONE
Come prevede la Circolare INPS del 3 gennaio 2022, sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità o paternità, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022. Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di indennità, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della Legge di Bilancio 2022.
Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022. In questo caso restano pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.
IMPORTO
Ricordiamo che l’indennità di maternità o di paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi ha un importo pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta. Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno dalla fine del teorico periodo indennizzabile di maternità/paternità. Più precisamente, l’indennità è pari a 80% dei 5/12 del reddito professionale denunciato (per le professioniste) o pari all’80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli (per le autonome).
Si ribadisce che ora, oltre ai 2 mesi precedenti e ai 3 successivi al parto (5 successivi all’ingresso del bimbo in famiglia in caso di adozione), possono essere agevolati anche ulteriori 3 mesi, come abbiamo visto, o la maternità piò essere anticipata anche prima dei 2 mesi antecedenti alla nascita del bambino in caso di gravidanza a rischio anticipata.
COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda per l’indennità di maternità e paternità autonomi deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS attraverso uno dei seguenti canali, ovvero tramite:
- portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
LA PROCEDURA PER I TRE MESI EXTRA
Per richiedere l’estensione della tutela della maternità e della paternità di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con ‘SI’ la nuova dichiarazione. Ovvero la dicitura: “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”. A spiegare la nuova procedura è il Messaggio INPS n° 1657 del 14-04-2022.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa. In ogni caso, l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo ordinario è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022. La Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 stabilisce anche che i lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati).
LA PROCEDURA PER INDENNITÁ ANTICIPATA GRAVIDANZA A RISCHIO AUTONOME
Come spiegato dal Messaggio n° 572 del 7 febbraio 2023 per acquisire le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, è necessario seguire questi passaggi:
- accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”;
- selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi”;
- spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”. Diversamente, per acquisire le domande di indennità di maternità ordinaria sarà necessario spuntare l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità ordinaria”.
Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. A tale proposito si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2001, che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Pertanto, nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico certificatore all’INPS, la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso; in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.
La procedura consentirà di acquisire tali tipologie di domande per periodi a partire dal 13 agosto 2022. A seguito di conferma, a cura dell’interessato, dei dati inseriti e proposti in nota riepilogativa, il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.
CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ E CONGEDO OBBLIGATORIO / FACOLTATIVO PER I PAPÀ: LA DIFFERENZA E LE NOVITÀ
Quando si parla di congedo di paternità bisogna fare una dovuta distinzione tra il congedo di maternità/paternità e il congedo obbligatorio/facoltativo di paternità.
Il congedo di maternità (o paternità) è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e il puerperio. In alternativa, in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre. Ecco perché si parla di congedo di paternità alternativo al congedo di maternità. A disciplinare questo tipo di congedo è il Testo Unico sulla maternità e paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
La legge italiana poi prevede anche il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di paternità disciplinato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 e reso strutturale con la Legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, comma 134. Il congedo obbligatorio per il padre è un permesso retribuito di astensione dal lavoro per 10 giorni rivolto a lavoratori dipendenti. Viene concesso in occasione della nascita, dell’adozione o dell’affidamento di un bambino. La Circolare INPS del 3 gennaio 2022 interviene anche su questo tipo di congedo parentale per spiegare che dal 2022 in poi viene confermata la durata di 10 giorni per il congedo di paternità obbligatorio e di un giorno per il congedo facoltativo del padre. Su tale misura, che non è in contrasto con il congedo di maternità o paternità previsto dal Decreto Legislativo 151 del 2001, vi invitiamo a leggere questo approfondimento.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Circolare INPS 3 gennaio 2022, n. 1(pdf 82,2 Kb);
Messaggio INPS n° 1657 del 14-04-2022 (Pdf 58 Kb);
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 (Pdf 244 Kb);
Messaggio n° 572 del 7 febbraio 2023 (Pdf 86,1Kb).
ALTRI APPROFONDIMENTI E GUIDE UTILI SU MATERNITÀ E PATERNITÀ
Vi segnaliamo anche i seguenti approfondimenti:
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Il congedo di maternità / paternità, accompagna altre forme di supporto previste per i nuclei familiari, tra cui il nuovo assegno unico e universale figli. Vi rimandiamo infine al nostro articolo che riassume tutte le agevolazioni e i bonus per genitori e figli del Pacchetto Famiglia 2024. A vostra disposizione anche la guida sul riscatto contributi maternità ai fini pensionistici.
Inoltre, vi invitiamo a leggere la nostra guida all congedo di paternità alternativo, mentre per conoscere altre misure di sostegno per lavoratori e famiglie, e bonus e agevolazioni attive per i genitori lavoratori, potete visitare questa pagina. Per restare sempre aggiornati su tutte le novità è possibile iscriversi alla nostra newsletter gratuita e al nostro canale Telegram per avere le notizie in anteprima.