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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, il decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023) contiene le misure varate dal Governo per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il decreto, entrato in vigore il 2 giugno, prevede la sospensione di diversi termini di interesse fiscale.

Sospensione degli adempimenti e versamenti tributari

La sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi è disciplinata nell’art. 1 del decreto e si applica ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.

In particolare, il provvedimento prevede la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei versamenti tributari, nonché dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione vale anche per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.

La sospensione concerne espressamente anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. n. 78/2010, dagli atti di cui all’art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. n. 16/2012, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari, e dagli atti di cui all’art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, ossia gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti territoriali.

In caso di versamento non si procede al rimborso.

La sospensione riguarda anche gli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nonché i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori individuati, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti.

L’art. 1 prevede inoltre:

– il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti ai comuni e alle province interessati;

– la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Ripresa dei versamenti entro il 20 novembre 2023

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall’art. 29, D.L. n. 78/2010 e dall’art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. n. 16/2012, non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall’art. 30, D.L. n. 78/2010, al momento sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
Allo stesso modo i termini di versamento relativi alle ingiunzioni, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all’art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, al momento sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Per quanto riguarda gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, legge n. 212/2000, la disciplina prevista dall’art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015, riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali per cui le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Inoltre, l’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Tale normativa per espressa previsione di legge è applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 446/1997.

Il decreto chiarisce, inoltre, che queste disposizioni si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Infine, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall’art. 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250, legge n. 197/2022.

Giustizia tributaria, rinvio delle udienze

Il D.L. n. 61/2023 prevede inoltre misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria.

Nello specifico, è previsto che, dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicate nell’allegato 1 al decreto.

Tali disposizioni si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

In tali giudizi, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell’allegato 1al Decreto ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1° maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Altre misure

Il decreto prevede inoltre che per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori individuati, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

– i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alla camera di commercio;

– gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;

– il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 385/1993. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.

La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Inoltre, gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 1218 c.c., anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Infine, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori individuati, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

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