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Gli importi per il calcolo dell’indennità di malattia, maternità e paternità 2023 sono stati aggiornati in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’INPS nella circolare n. 43/2023 fornisce i dettagli e le cifre per le diverse categorie di lavoratori

Sono stati aggiornati, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT, gli importi per il calcolo delle indennità di malattia, maternità e paternità 2023 e le prestazioni relative alla tubercolosi.

I nuovi valori sono stati comunicati dall’INPS nella circolare n. 43 pubblicata sul sito istituzionale il 21 aprile 2023.

Nel documento di prassi, inoltre, vengono riportati anche i valori di riferimento per altre prestazioni come l’assegno di maternità dei comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui.

Sono, poi, specificati i limiti di reddito da utilizzare per determinare il valore dell’indennità del congedo parentale e i massimali, sempre per il 2023, dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili gravi.

Malattia, maternità e paternità 2023: aggiornati gli importi per il calcolo delle indennità INPS

Nella circolare n. 43 l’INPS comunica gli importi da prendere in considerazione per l’erogazione delle indennità di malattia, maternità o paternità e tubercolosi.

Queste si calcolano in riferimento ai periodi di paga 2023 che le diverse categorie di lavoratori devono considerare.

Le tipologie di lavoratori, le prestazioni e gli importi sono sintetizzati nella tabella riassuntiva di seguito.

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Tipologia di lavoratori Prestazioni Importi per la liquidazione
Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 Malattia, maternità/paternità e tubercolosi Retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale di 53,95 euro
Lavoratori agricoli a tempo determinato Malattia, maternità/paternità e tubercolosi Retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni pari a 48,00 euro
Compartecipanti familiari e piccoli coloni Malattia, maternità/paternità e tubercolosi In attesa dei nuovi valori si fa riferimento a quelli del 2022. Per la maternità e paternità nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2022 pari a 60,26 euro
Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari Malattia, maternità/paternità e tubercolosi Si fa riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023

Per quanto riguarda l’indennità di tubercolosi, nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa in base alla normativa vigente, gli importi da considerare per il 2023 sono quelli indicati nella circolare n. 9 dello scorso 27 gennaio.

Per quanto riguarda, invece, il calcolo dell’indennità di maternità e paternità per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, gli importi di riferimento sono i seguenti:

  • 7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro;
  • 8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro;
  • 10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro;
  • 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Gli importi per il calcolo dell’indennità di malattia e maternità 2023 per i lavoratori autonomi

L’INPS nella circolare n. 43 comunica anche gli importi per il calcolo dell’indennità di maternità o paternità, dell’indennità per congedo parentale e di quella per l’interruzione della gravidanza che spettano alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi.

Le categorie di lavoratori/lavoratrici e i relativi importi sono riassunti nella tabella di seguito.

Tipologia di lavoratori Importi
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali 48,00 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2022
Artigiani 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera
Commercianti 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera
Pescatori 29,98 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale

Malattia, maternità e paternità 2023: gli importi per la Gestione Separata INPS

Nella circolare n. 43, l’INPS ha comunicato anche gli importi relativi al 2023 da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Nel 2023, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie, si applicano le seguenti aliquote contributive pensionistiche, che devono essere maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere che deriva dall’estensione delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia.

Aliquota Lavoratori di riferimento
26,23 per cento Liberi professionisti
33,72 per cento Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
35,03 per cento Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Per il 2023, dunque, il contributo mensile per l’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota indicata sul minimale di reddito, che per l’anno in corso è pari a 17.504 euro.

Pertanto, il contributo mensile utile è pari ai valori indicati in tabella.

Contributo mensile Tipologia di lavoratori e aliquota applicata
382,61 euro Liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 26,23 per cento
491,86 euro Collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72 per cento
510,97 euro Collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 35,03 per cento

Per il 2023 il massimale di reddito è pari a 113.520,00 euro, il limite di reddito previsto per l’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è pari a 73.509,80 euro.

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Le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali:

  • 8, 12 e 16 per cento in caso di malattia (articolo 8, comma 10, legge n. 81/2017);
  • 16 24 e 32 in caso di degenza ospedaliera o di malattia.

Ne derivano, quindi, i seguenti importi per le indennità.

Importi indennità degenza ospedaliera 2023 Condizioni
49,76 euro (16 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione
74,64 euro (24 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione
99,52 euro (32 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione
Importi indennità di malattia 2023 Condizioni
24,88 euro (8 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione
37,32 euro (12 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione
49,76 euro (16 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione

Per quanto riguarda, infine, l’importo dell’assegno di maternità dei comuni i dettagli sono stati forniti nella circolare n. 26/2023:

  • 383,46 euro mensili, 1.917,30 euro totali (misura piena);
  • ISEE pari a 19.185,13 euro.

L’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, invece, è paria 2.360,66 euro nella misura intera.

Per tutti gli altri dettagli, i limiti di reddito per l’indennità di congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 e per l’indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 43/2023.

INPS – Circolare n. 43 del 21 aprile 2023
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2023



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