Stapedotomia per otosclerosi provoca l’acuirsi dei disturbi al paziente e la chiamata in giudizio della Struttura Sanitaria (Tribunale Lecce, sez. I, dep. 29/03/2022, n.873).
Stapedotomia avrebbe, secondo il paziente, provocato un importante peggioramento dei disturbi all’orecchio e cita a giudizio l’Azienda Sanitaria al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e la declaratoria di responsabilità.
Espone l’attore che, a seguito
dell’intervento di stapedotomia, i disturbi all’orecchio (ronzii ed acufeni) si
erano acuiti esponenzialmente, tanto da indurlo a rivolgersi all’U.O. di
otorinolaringoiatra di Piacenza, dove, un anno dopo era stato sottoposto ad un
nuovo intervento chirurgico di ‘impianto o sostituzione di apparecchio
protesico cocleare, c. multiplo.
Precisa, che la persistenza e
l’aggravio della sintomatologia gli avevano cagionato un forte stato depressivo
con importante compromissione della capacità sociale e lavorativa a seguito
dell’indebolimento della funzione uditiva. Attribuisce, infine, le gravi
menomazioni subite alla condotta negligente e imprudente dei sanitari della
struttura ospedaliera di Gallipoli, cui addebita anche una non adeguata informazione
preoperatoria, e la mancata corrispondenza tra l’intervento eseguito e quello
indicato nel consenso informato da lui sottoscritto.
Il Tribunale, preliminarmente
rileva, che non vi è in atti prova certa del danno-evento dedotto, nel senso
che, sulla base della stessa esposizione in fatto contenuta in citazione, non
vi sono elementi per affermare che all’esecuzione dell’intervento chirurgico di
stapedotomia possa essere riferito il peggioramento delle condizioni di salute
dell’attore, rispetto a quelle preesistenti.
Inoltre, viene posto in
evidenza che quando il paziente si è rivolto al presidio ospedaliero, la
situazione del suo organo uditivo era già gravemente compromessa, in quanto
soggetto affetto da otosclerosi bilaterale con gravi disturbi dell’udito
(ronzii, acufeni e situazioni vertiginose).
Ribadito
che l’inadempimento rilevante, nell’ambito dell’azione di risarcimento del
danno da responsabilità medica, non è qualunque inadempimento, ma solo quello
che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno, e non può essere
desunto dal mancato raggiungimento del risultato (Cass.,
n.2836/2003), viene rilevato che non risulta posta in contestazione la
correttezza della diagnosi (ipoacusia trasmissiva bilaterale simmetrica da
otosclerosi bilaterale), o l’indicazione all’intervento chirurgico di stapedotomia
programmato.
Si legge nella relazione di CTU
in relazione alla diagnosi e all’intervento di stapedotomia: ‘la condizione
caratterizzata da otosclerosi è trattabile o mediante terapia non chirurgica
(protesica) o chirurgica (stapedotomia) se ricorrono determinate condizioni
audiometriche (…) ; la valutazione si basa sulla c.d. riserva cocleare (…),
nel caso in esame l’esame audiometrico tonale ha evidenziato una ipoacusia
trasmissiva pura bilaterale; in alternativa alla terapia protesica, ad
esclusiva scelta del paziente, l’intervento chirurgico trova tutta la sua
indicazione, trattandosi tra l’altro di soggetto giovane.’
Ed ancora, in risposta alla
contestazione (se l’intervento programmato ed eseguito era richiesto dalla
diagnosi) il CTU riferisce: “il trattamento di scelta indicato per tale
patologia, e le possibili controindicazioni a tale intervento sono un orecchio
udente e l’otosclerosi cocleare. L’opzione della protesizzazione cocleare può
essere indicata quando la terapia chirurgica non sia effettuabile o per rifiuto
del paziente all’intervento….(..) trattandosi di soggetto giovane che aveva
prestato il consenso, si deve escludere che vi fossero controindicazioni
all’intervento di stapedetomia in base alle linee guida, o in base alla
letteratura medica del caso…(..).. riguardi la denunciata non corrispondenza tra
l’intervento eseguito (stapedectomia) e quello (stapedotomia) per cui l’attore
aveva sottoscritto il consenso informato. Nel relativo modulo si legge,
infatti: affetto da una malattia osteodistrofica della capsula labirintica
ossea, ereditaria a carattere familiare, denominata otosclerosi che provoca una
fissità del sistema di trasmissione ossiculare. Per tale motivo è stato
proposto l’intervento chirurgico di stapedotomia o stapedectomia, al fine di
ristabilire la funzionalità trasmissiva della catena ossiculare’. “
Ergo, le indicazioni per
l’intervento chirurgico risultano corrette, così come il consenso informato. Ma
anche a volere ritenere il consenso viziato, non vi è prova in atti che, ove
diversamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi
all’intervento programmato.
Nel caso specifico, espone il
CTU “la mobilizzazione della platina durante l’intervento chirurgico e la sua
asportazione (da qui la trasformazione dell’intervento da STAPEDOTOMIA a
STAPEDECTOMIA) è complicanza intraoperatoria dovuta alla particolare inserzione
della platina su cercine fibroso divenuto calcifico per via della condizione di
otosclerosi. Peraltro, tale complicanza è stata immediatamente emendata dal
chirurgo secondo tecnica usuale”.
In definitiva, trattandosi di
insorgenza di una complicanza prevista dalla letteratura, viene escluso che la
prestazione dei chirurghi sia affetta da errori e quindi da colpa.
Non e’ possibile attribuire
alla condotta dei Sanitari la causa della ipoacusia improvvisa all’orecchio
destro, insorta a breve distanza dall’intervento.
Conclusivamente il Tribunale
di Lecce, rigetta la domanda proposta e dichiara l’integrale compensazione
delle spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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