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Il divorzio si può richiedere solo dopo che è trascorso un dato termine dalla separazione, tranne che in casi eccezionali.

La separazione di per sé non è sufficiente per porre fine a un matrimonio in maniera definitiva, occorrendo un altro passaggio che è costituito dal divorzio. Il divorzio però intanto si può ottenere in quanto sia trascorso un determinato periodo di tempo dalla separazione. Ma in concreto quando la separazione diventa divorzio?

Per rispondere correttamente alla domanda bisogna distinguere a seconda se la separazione sia stata consensuale oppure giudiziale in quanto il termine richiesto dalla legge prima di poter presentare la richiesta di divorzio cambia in riferimento all’una o all’altra ipotesi.

Il divorzio peraltro non avviene in automatico dopo la separazione ma va richiesto avviando una specifica procedura dinanzi al Tribunale. In alternativa è possibile ricorrere a una delle altre due procedure all’uopo previste dalla legge, cioè a quella in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile oppure alla negoziazione assistita dagli avvocati della coppia.

Facciamo allora il punto sulla situazione e vediamo insieme quando la separazione diventa divorzio.

Come si può divorziare?

Per divorziare o, con un linguaggio più tecnico, per sciogliere il matrimonio, se è stato celebrato con rito civile, oppure per farne cessare gli effetti civili, se è stato celebrato con rito concordatario in chiesa e regolarmente trascritto nel registro di stato civile, è necessario prima che la coppia si separi.

La separazione può essere:

  • consensuale, quando c’è l’accordo delle parti. In tal caso si può procedere con un’istanza congiunta in Tribunale, con una negoziazione assistita dai rispettivi avvocati dei coniugi oppure con un accordo concluso in Comune dinanzi all’ufficiale dello stato civile (ma solo se la coppia non ha figli o i figli sono economicamente indipendenti);
  • giudiziale, quando manca l’accordo dei coniugi sulle questioni economiche e/o su quelle legate ai figli. In quest’ipotesi le parti avviano una causa in Tribunale nel corso della quale il giudice deve stabilire ad esempio l’assegno di mantenimento e l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare, ecc.

Dopo la separazione gli ex coniugi possono richiedere il

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divorzio:

  • consensualmente in Tribunale, con la negoziazione assistita dai rispettivi legali oppure in Comune;
  • giudizialmente, se manca l’accordo tra le parti. In tal caso la coppia deve avviare una causa in Tribunale allo stesso modo di quanto avviene per la separazione giudiziale.

Se la separazione è stata giudiziale ciò non toglie che le parti possono divorziare consensualmente. Allo stesso modo se per la separazione consensuale è stata scelta ad esempio la forma della negoziazione assistita, nulla vieta che il divorzio possa avvenire in modo differente, ad esempio in Comune.

Quali sono i tempi per il divorzio dopo la separazione?

Se i coniugi si sono separati consensualmente, il divorzio può essere richiesto dopo 6 mesi che decorrono dalla comparsa della coppia dinanzi al giudice in Tribunale o dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati o anche dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinanzi all’ufficiale dello stato civile. Se i coniugi hanno raggiunto l’accordo sulle condizioni di divorzio, possono presentare un’istanza congiunta. Invece, in caso di

separazione giudiziale il termine per richiedere il divorzio è di 12 mesi da quando i coniugi sono comparsi di fronte al giudice in Tribunale.

Per quanto attiene a questo tipo di separazione va rilevato che la riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, ha previsto la possibilità di presentare con un unico atto (ricorso) davanti allo stesso giudice la richiesta di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso. Il ricorso deve essere sottoscritto anche dalle parti e deve contenere tra l’altro la determinazione dell’oggetto della domanda, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni, l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti di cui le parti si intendono avvalere. Inoltre, al ricorso devono essere allegati, in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni. In presenza di figli minori al ricorso va allegato un piano genitoriale nel quale vanno indicati gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute

[1].

Anche il ricorso congiunto per la separazione consensuale o per il divorzio consensuale deve essere sottoscritto dalle parti e il contenuto è analogo a quello già visto a proposito del ricorso per la separazione e il divorzio giudiziale. Analoga è la documentazione da allegare all’atto [2].

Se vi è la riappacificazione dei coniugi durante la separazione, il termine che deve intercorrere per legge tra la separazione e il divorzio rimane sospeso. La riconciliazione viene constatata in relazione a comportamenti che manifestano la volontà di non separarsi, come il ritorno a una convivenza stabile. In tal caso i coniugi se vogliono divorziare devono procedere prima a una nuova separazione.

È ammesso il divorzio senza separazione?

In casi eccezionali la legge prevede che si possa divorziare senza passare prima dalla separazione. Più precisamente ciò può avvenire:

  1. nell’ipotesi di mancata consumazione del matrimonio;
  2. nel caso in cui uno dei coniugi abbia riportato condanne per reati particolarmente gravi quali ad esempio maltrattamenti, violenze, omicidio, lesioni volontarie gravissime in danno dell’altro coniuge o dei figli;
  3. a seguito di annullamento o scioglimento del matrimonio celebrato all’estero;
  4. in caso di rettifica di attribuzione di sesso.

In questi casi il divorzio non avviene in automatico; tuttavia, la procedura è più snella e veloce non richiedendo passaggi intermedi.

Divorzio: quali sono gli effetti?

Con il divorzio si ha lo scioglimento definitivo del matrimonio. Al coniuge divorziato non spetta il diritto al mantenimento bensì ha diritto a ricevere l’assegno divorzile ma solo se si trova in stato di bisogno e fino a quando non passi a nuove nozze.

Da ciò consegue che se l’ex partner ha già un proprio reddito che, per quanto più basso rispetto a quello dell’altro, gli consente comunque di mantenersi da solo, non ha diritto a ricevere l’assegno divorzile seppure durante la separazione abbia percepito quello di mantenimento. L’assegno di mantenimento infatti ha come scopo di garantire al coniuge con il reddito più basso, lo stesso tenore di vita di cui godeva quando viveva insieme all’ex. Invece, l’assegno divorzile è rivolto a garantire l’autonomia e l’indipendenza economica del coniuge economicamente più debole. Tuttavia, se la coppia ha figli, il coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento per la prole durante la separazione, dovrà continuare a corrisponderlo anche dopo il divorzio fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli.

Inoltre, il coniuge divorziato:

  • perde i diritti successori nei confronti dell’altro;
  • ha diritto a una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge, se non si è risposato;
  • ha diritto una quota del trattamento di fine rapporto (tfr) dell’ex coniuge, di solito il 40%, a condizione che sia titolare dell’assegno di mantenimento e detto mantenimento non sia stato pagato con un unico assegno (cosiddetta «una tantum»), non si sia risposato e che il tfr sia stato liquidato dopo la sentenza di divorzio.

Per quanto attiene ai figli, all’ex partner spettano il diritto a frequentare la prole e il diritto all’affido condiviso.

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