- Il pignoramento del conto corrente è un pignoramento presso terzi di somme che sono depositate sul conto.
- Al pignoramento del conto corrente, quindi, si applica la stessa procedura e le stesse limitazioni del pignoramento presso terzi.
- Uno degli elementi fondamentali del procedimento esecutivo è la dichiarazione della banca, con la quale si indicano le somme depositate e gli eventuali sequestri.
Esistono diverse forme di pignoramento tra cui quella del conto corrente. La stessa non è un’ipotesi eccezionale ritualmente prescritta dal codice di procedura civile, ma una tipologia di pignoramento mobiliare presso terzi – che può avere ad oggetto sia crediti sia altre cose mobili.
Nel seguente articolo, descriveremo le caratteristiche principali del pignoramento del conto corrente: individueremo quello che è il ruolo della banca e i limiti dell’istituto in modo semplice e sintetico.
Pignoramento conto corrente: di cosa si tratta
Il pignoramento del conto corrente è una tipologia di pignoramento presso terzi. Quindi è una procedura esecutiva tramite la quale il creditore si soddisfa in via coatta, andando ad aggredire somme di denaro depositate sul conto corrente del debitore.
In questo caso, le parti coinvolte nel procedimento esecutivo sono:
- il creditore procedente, ovvero il soggetto attivo processualmente che fa valere il proprio diritto;
- il debitore, il soggetto passivo processualmente, il quale è tenuto ad adempiere ad un obbligo;
- il terzo, cioè un soggetto coinvolto solo ai fini processuali, in quanto custode delle somme di denaro, che nel caso del pignoramento di un conto corrente bancario è la banca.
Il pignoramento presso terzi in genere può essere di crediti o di beni mobili, anche fungibili, come il denaro.
Approfondisci l’argomento leggendo anche: Pignoramento: che cos’è e quali sono le diverse tipologie

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Cos’è il pignoramento presso terzi
Come abbiamo evidenziato poc’anzi, il pignoramento del conto corrente bancario è un pignoramento presso terzi, cioè un’espropriazione mobiliare presso terzi che riguarda i crediti o i beni mobili che il debitore ha presso terzi. Occorre allora la collaborazione o almeno la partecipazione del terzo nel processo esecutivo.
Si comprende così come il pignoramento presso terzi debba rispondere alla duplice finalità di impedire al terzo di pagare il credito o consegnare il bene al debitore esecutato e di verificare l’esistenza del rapporto di debito o la disponibilità dei beni.
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Gli elementi dell’atto di pignoramento
Pertanto, l’art. 543 c.p. richiede che il pignoramento avvenga a mezzo di un atto scritto complesso che sia notificato, a cura dell’ufficiale giudiziario, al terzo e al debitore a norma degli art. 137 ss c.p.c.
L’atto deve contenere:
- l’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492 c.p.c., cioè l’ingiunzione di adempiere entro uno specifico termine, non inferiore a 10 giorni;
- l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., per chiarire di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, entro 10 giorni, a mezzo raccomandata o con posta elettronica certificata.
Deve poi contenere l’avvertimento che se non è compiuta la precedente dichiarazione, questa deve essere resa dal terzo in apposita udienza. Qualora il terzo non compaia o non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, si considerano non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. In precedenza, l’invito a comparire per il terzo era obbligatorio nel caso in cui il pignoramento riguardasse alcuni specifici crediti.
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Notifica atto di pignoramento
Mentre prima l’ufficiale giudiziario che aveva proceduto alla notificazione era tenuto a depositare l’originale nelle notifiche in cancelleria per la formazione del fascicolo, questa incombenza oggi deve essere assolta dal creditore. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’originale dell’atto di citazione.
Il creditore deve depositare l’originale dell’atto nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione e la nota di iscrizione al ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna, pena l’inefficacia del pignoramento. Il cancelliere, quindi, all’atto del deposito, forma il fascicolo dell’esecuzione.
Dal momento della notificazione, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode con riguardo alle cose e alle somme di denaro a lui dovute. La notifica rende immediatamente indisponibili per il terzo le cose o le somme da lui dovute, rendendolo anche personalmente responsabile verso il creditore pignorante.
Se il terzo viola gli obblighi imposti:
- se è pignorato un credito e il terzo adempie rispetto al debitore pignorato, quindi il suo creditore originario, invece che nei confronti del creditore procedente e di eventuali intervenuti, l’atto è inefficace;
- se riconsegna le cose e le sottrae, sono applicate le sanzioni degli artt. 328 e 334 c.p.c.
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Pignoramento conto corrente: la dichiarazione del terzo
Come abbiamo evidenziato, altro atto necessario del pignoramento del conto corrente è la dichiarazione del terzo. In virtù dell’atto di pignoramento, la banca deve inviare una dichiarazione al creditore, procedente a mezzo raccomandata o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, per specificare:
- di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna;
- i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Le modifiche introdotte hanno inciso notevolmente sulle vicende legate alla mancata dichiarazione del terzo. Oggi, infatti, non è più richiesto un giudizio di cognizione approfondito, come in precedenza, ma l’accertamento dell’obbligo del terzo assume forme semplificate.
La dichiarazione può essere resa personalmente o tramite procuratore speciale o anche mediante difensore munito di procura speciale, deve essere inviata all’avvocato dal creditore procedente tramite raccomandata o posta elettronica certificata entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento.
La dichiarazione è elemento integrativo del pignoramento e consente al creditore di valutare se iscrivere a ruolo la procedura esecutiva.
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Cosa succede quando viene pignorato un conto corrente?
La procedura del pignoramento del conto corrente bancario è quella che abbiamo descritto del pignoramento presso terzi.
L’atto di pignoramento si compone di due parti:
- la citazione a comparire del debitore;
- dichiarazione di pignoramento e intimazione al debitore e al terzo di non disporre delle somme pignorate prima dell’ordine del Giudice dell’esecuzione.
Dopo che ha ricevuto l’atto di pignoramento, la banca deve procedere ad una comunicazione al creditore entro 10 giorni dalla notifica dell’atto.
Tale comunicazione deve contenere gli elementi indicati in precedenza:
- le somme di cui il debitore è tenuto al pagamento;
- se sono stati effettuati pignoramenti;
- eventuali cessioni di credito avvenute prima del pignoramento.
La banca deve custodire la somma pignorata nel limite dell’importo previsto, aumentato del 50%.
In caso di dichiarazione positiva del terzo pignorato, se non vi è contestazione del creditore, il giudice dell’esecuzione sente sia il creditore sia il debitore. Dopodiché, procede ad ordinare l’assegnazione in favore del creditore delle somme pignorate, eventualmente, previa ripartizione pro quota con i creditori concorrenti, se il credito è esigibile immediatamente. Tale operazione deve essere compiuta entro 90 giorni.
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Pignoramento conto corrente: tutte le somme sono pignorabili?
Non tutte le somme che sono versate su un conto corrente possono essere pignorate, ma ci sono dei limiti. Per esempio, se il pignoramento è su conto corrente bancario o postale intestato debitore, non possono essere pignorate le somme equivalenti a:
- pensione o indennità ad essa equiparata;
- stipendio;
- salario;
- altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle conseguenti al licenziamento;
- assegni di quiescenza.
In questi casi:
- se l’accredito ha data antecedente al pignoramento, gli obblighi della banca non operano per un importo pari al triplo dell’assegno sociale. Il pignoramento opera solo sull’eccedenza;
- se l’accredito è successivo al pignoramento, invece, operano i limiti relativi ai crediti impignorabili.
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Pignoramento conto corrente bancario – Domande frequenti
Il pignoramento del conto corrente è un pignoramento presso terzi, cioè un’esecuzione forzata sulle somme depositate presso la banca.
Il pignoramento del conto corrente bancario si caratterizza per la dichiarazione che deve essere effettuata dalla banca, con la quale vengono indicate le somme depositate, eventuali sequestri e pignoramenti.
Il pignoramento del conto corrente ha come effetto quello di rendere la banca custode delle somme depositate sul conto.

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