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Obblighi di monitoraggio fiscale del trust: l’analisi della Fondazione Nazionale Commercialisti alla luce della circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 34 del 2022

Con il documento di studio pubblicato il 23 giugno 2023, la Fondazione Nazionale Commercialisti analizza in maniera puntuale la disciplina del monitoraggio fiscale prevista dall’art. 4 del D.L. 167 del 1990 con riferimento al caso particolare in cui l’asset estero sia detenuto da un trust.

Si tratta di un documento molto importante considerata la complessità della materia, in vista delle prossime e incombenti scadenze connesse agli obblighi dichiarativi.

La disciplina del monitoraggio fiscale impone a determinati soggetti fiscalmente residenti in Italia (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate ex articolo 5 del Tuir), di indicare nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti esteri, le attività estere di natura finanziaria e, dal 2023, le cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Con riferimento ai trust, la disciplina del monitoraggio fiscale ha un impatto su due livelli: direttamente sul trust se ente non commerciale residente in Italia e indirettamente sui beneficiari residenti di trust, residenti e non residenti.

Fondazione nazionale Commercialisti – Obblighi di monitoraggio fiscale
Documento di ricerca del 23 giugno 2023

Obblighi in capo al trust residente in Italia

Come anticipato, gli obblighi dichiarativi inerenti al monitoraggio fiscale incombono, in primo luogo, sui trust non commerciali fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, il cui trust fund contenga investimenti o attività finanziarie esteri suscettibili di produrre reddito in Italia.

Risulta di primaria importanza stabilire la residenza fiscale del trust, i cui criteri si rifanno a quelli generali contenuti nell’art. 73 del TUIR. Considerate le peculiarità specifiche dell’istituto, un trust sarà considerato residente in Italia se qui ha sede dell’amministrazione o l’oggetto (esclusivo o principale).

Con riferimento al primo requisito, la sede dell’amministrazione sarà il criterio utile per quei trust che si avvalgono di un’apposita struttura organizzativa e, qualora questa manchi, si farà, invece, riferimento al domicilio fiscale del trustee.

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L’oggetto sociale, invece, è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo e allo Statuto (se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata) ovvero, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Finalità antielusive perseguono, invece, le due ipotesi, introdotte al comma 3 dell’articolo 73 del TUIR, di attrazione della residenza del trust in Italia.

Ai sensi di quanto disposto dal cennato comma 3, si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e “gli istituti aventi analogo contenuto” istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, quando almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari (individuati) siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisce a favore del trust la proprietà di un bene immobile (situato in Italia) o di diritti reali immobiliari, ovvero costituisce a favore del trust dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.

L’individuazione del “titolare effettivo” ai fini del monitoraggio fiscale

Il tema inerente all’individuazione del titolare effettivo di un trust, ai fini del monitoraggio fiscale, è stato interessato da diversi interventi della prassi amministrativa, nonché da alcune importanti modifiche della disciplina normativa di riferimento.

Da ultimo, con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2022, n. 34/E (al paragrafo 5), l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni operative con riferimento al dettato normativo vigente.

L’esigenza di individuare un criterio sostanziale per individuare il titolare effettivo è legata al dettato dell’art. 4 del D.L. 167/1990 che, dopo le modifiche introdotte dalla L. 97/2013, ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina del monitoraggio fiscale anche ai soggetti che rivestono tale qualifica ai fini antiriciclaggio ai sensi degli articoli 20 e 1, co. 2, lett. pp) del d.lgs. n. 231 del 2007.

Con riferimento alla figura dei beneficiari, l’articolo 20 del d.lgs. n. 231 del 2007 prevede unicamente che deve trattarsi di beneficiari che siano “individuati o facilmente individuabili”.

Pertanto, per verificare se un beneficiario di un trust riveste (o meno) il ruolo di titolare effettivo del trust medesimo, diviene essenziale verificare cosa si deve intendere per beneficiario individuato o facilmente individuabile.

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In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, per considerare tale un beneficiario, è necessario che dall’atto di trust o da altri documenti sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione degli stessi (anche “per classe” ad esempio gli eredi del disponente) e che i medesimi siano titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito o del patrimonio (cd. trust trasparente).

In tale ipotesi il beneficiario individuato dee indicare l’intero asset detenuto all’estero dal trust secondo le regole specifiche previste dalla disciplina fiscale.

Tuttavia, sulla base della disciplina del Common Reporting Standard (modello di scambio di informazioni sui conti finanziari esteri di matrice Ocse), richiamata esplicitamente dalla circolare n. 34/E del 2022, è possibile desumere che i beneficiari di un trust (estero) che hanno un diritto solo eventuale di ricevere attribuzioni di reddito o patrimonio da parte del trust (cd. trust opachi fiscalmente) non sono totalmente esclusi da qualsivoglia comunicazione.

I medesimi, infatti, si qualificheranno come titolari effettivi del trust – anche ai fini del monitoraggio fiscale – nel periodo d’imposta nel quale si dovesse verificare un’attribuzione patrimoniale o reddituale a loro favore, ovvero si verifica l’evento che costringe il trustee ad effettuare detta attribuzione.

In tale ipotesi, l’obbligo di monitoraggio sarà comunque limitato al valore dell’attribuzione ricevuta e non all’intero valore degli asset detenuti all’estero.

Con riferimento alle altre figure che rivestono la qualifica di titolare effettivo ai fini antiriciclaggio, ossia il disponente, il trustee e il guardiano, con la richiamata Circ. 34/2022 l’Agenzia delle entrate ha definitivamente chiarito che tali soggetti sono esclusi dagli obblighi dichiarativi.

In buona sostanza, nonostante i titolari del potere di rappresentanza giuridica figurino fra i soggetti espressamente ricompresi nella nuova definizione di titolare effettivo, detti soggetti non possono essere considerati titolari effettivi di un trust ai fini del monitoraggio fiscale in quanto eventuali obblighi a loro carico non sarebbero compatibili con la ratio di detta disciplina.

Non sussiste infatti un obbligo di monitoraggio per il soggetto che esercita un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato, ovvero agisce come rappresentante legale dell’ente. Di conseguenza, non sussistono obblighi di monitoraggio in capo al trustee, in quanto quest’ultimo amministra i beni segregati in trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse. Il principio vale anche per il disponente e per il guardiano.



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