Inail
RIVALUTAZIONE RENDITE E DANNO BIOLOGICO
La decorrenza della rivalutazione al rialzo dell’Inail, tanto per le rendite quanto per il danno biologico, è stata definita con effetto a partire da luglio 2023. L’adeguamento sarà in misura pari all’8.1%, con il via da novembre. In proposito sono state pubblicate due circolari esaustive, che presentano nel dettaglio i nuovi valori, offrendo inoltre istruzioni per l’adeguamento delle prestazioni.
La rivalutazione parte dal 1° luglio 2023 e proseguirà fino al 30 giugno 2024. Si punta così a fissare a 91,53 euro la retribuzione media giornaliera per quello che è il calcolo del massimale e del minimale di retribuzione su base annua. Fino al 30 giugno era di 84,67 euro.
Ciò comporta una conseguente trasformazione, considerevole, dei limiti di computo delle rendite. Si passa dai 33.021,30 euro del 30 giugno ai 35.696,70 euro del 1° luglio, così come dai 17.780,70 euro precedenti ai 19.221,30 euro attuali. Come già riferito, le circolari sono necessariamente dettagliate e non tralasciano alcun dato, come nel caso dell’assegno funerario, garantito una tantum, per offrire supporto per le spese sostenute dopo la morte di lavoratori avvenuta a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale. La quota passa da 10.742,76 a 11.612,92 euro. Parlando invece di assistenza personale, l’assegno che integra la rendita già percepita per i soggetti invalidi sale da 585,51 a 632,94 euro.
Danno biologico
La rivalutazione Inail, come già peraltro anticipato, interessa anche la prestazione garantita per ristorare le conseguenze patite dal lavoratore alla propria integrità psicofisica. Parliamo dunque di danno biologico, che scatta in caso di infortuni o malattie professionali.
Questa forma di indennizzo, può essere di due tipi, capitale o rendita. La differenza sta ovviamente nel fatto che il primo è una tantum, mentre il secondo risulta essere periodico. A decretare la tipologia è ovviamente il grado di menomazione subito dal lavoratore. L’importo è facilmente calcolabile grazie alla tabella indennizzo danno biologico, che prevede la seguente liquidazione:
della somma in capitale, in caso di invalidità pari o superiore al 6% e inferiore al 16%;
della rendita in caso di invalidità di almeno il 16%.
Per il 2023 l’Istat ha registrato una variazione dell’8.1% tra il 2021 e il 2022, e il decreto 105/2023 ha approvato la rivalutazione degli indennizzi, a partire dall’1 luglio scorso. In questo caso l’aggiornamento con il rateo di rendita avverrà dal prossimo mese di dicembre, e non quindi novembre, come nei casi descritti precedentemente.
Il tutto procederà però soltanto in seguito ad accertamento definitivo delle condizioni del lavoratore, infortunatosi a causa della propria attività lavorativa. Ciò fa pensare ai casi di revisione e di aggravamento delle condizioni del singolo soggetto, la cui menomazione psicofisica potrebbe essere di tipo degenerativo, aggravata altresì dall’avanzare degli anni e quindi dell’invecchiamento. In circostanze del genere la rivalutazione sarà applicata soltanto ai maggiori importi, eventualmente liquidati a partire dall’1 luglio 2023.
Per aspettativa cariche pubbliche elettive e sindacali
ACCREDITO CONTRIBUTI FIGURATIVI
È la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi in cui il rapporto di lavoro è sospeso da aspettativa non retribuita, fruita dal lavoratore per lo svolgimento di cariche pubbliche elettive (articolo 3, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e articolo 31, legge 20 maggio 1970, n. 300).
A chi è rivolto
La contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, privati e fondi speciali che sospendano, mediante aspettativa non retribuita, un rapporto di lavoro dipendente al fine di svolgere un mandato sindacale o elettivo.
Come funziona
Per il principio della preesistenza del rapporto di lavoro dipendente, la contribuzione figurativa non tutela il periodo di mandato politico o sindacale in quanto tale, ma garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale corrispondente al rapporto di lavoro già esistente al momento della proclamazione.
La contribuzione figurativa non può riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione, sia stato assunto, successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta. Del pari, la copertura figurativa di cui alla citata normativa non può riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione.
Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o sindacali sono efficaci, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa, se assunti con atto scritto.
I lavoratori, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi figurativi, devono presentare la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza.
In base all’articolo 38, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488 i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, deve essere effettuato all’amministrazione dell’organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell’ente previdenziale di appartenenza.
Il mancato versamento della quota a carico impedisce l’accredito figurativo del periodo a cui la quota è riferita.
La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà esclusivamente per coloro che rientrano nella fattispecie suddetta.
Il rinnovo tacito, infatti, non opera laddove, in ragione dell’elezione o della nomina, l’interessato non perfezioni il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In questo caso vige la regola generale di cui all’articolo 3, comma 3, d.lgs. 564/1996, per cui la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.
La quota a carico è soggetta all’aggravio delle somme aggiuntive per il caso di ritardo nel pagamento. La mancata corresponsione della quota a carico e delle somme aggiuntive per il ritardo impedisce l’accredito figurativo del periodo a cui la quota e le relative somme aggiuntive sono riferite. La quota a carico è soggetta al termine prescrizionale quinquennale.
Domanda
La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere inoltrata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa a pena di decadenza.
Solo per i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, delle assemblee regionali o per i nominati a ricoprire funzioni pubbliche che in ragione della nomina maturino un diritto a un vitalizio o un incremento di pensione, la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.
La domanda deve essere inviata esclusivamente online all’Inps attraverso il servizio dedicato. Ai fini della trasmissione delle istanze online, l’Istituto rimanda alle indicazioni fornite con la circolare Inps del 14 ottobre 2017, n. 153, per gli iscritti alle gestioni private, inclusi il Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp) e Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls).
Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici valgono le indicazioni fornite con il messaggio 147/2018. In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Premi assicurativi Inail
CAMBIATI I TASSI DI INTERESSE
Sono cambiati i tassi di interesse dei premi assicurativi Inail, comportando in questo modo la conseguente modifica sia delle rateazioni dei debiti sia della misura delle sanzioni civili.
La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023, ha fissato al 4,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 20 settembre 2023, sono determinati applicando un tasso di interesse diverso.
I nuovi tassi
Quindi, come comunicato dall’Inail con la circolare del 18 settembre n. 42, per effetto di tale decisione, a decorrere dal 20 settembre 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:
10,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
10,00% misura delle sanzioni civili.
Gestione dei rapporti di lavoro domestico
NOVITA’ SULLAPP INPS MOBILE
Nell’ambito delle attività di innovazione previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sono disponibili sull’app Inps Mobile ulteriori funzionalità di gestione dei rapporti di lavoro domestico.
La gestione di un rapporto di lavoro domestico adesso può essere facilmente effettuata anche mediante l’utilizzo di un dispositivo mobile.
In aggiunta alle funzioni già presenti sul sito web dell’Istituto di previdenza, infatti, l’Ente assicuratore ha implementato sull’app Inps Mobile una nuova modalità di accesso ai servizi Inps per il lavoro domestico: mediante l’utilizzo di uno smartphone, è possibile comunicare l’assunzione di una colf, badante o babysitter, ricercare le domande presentate e aggiornare i dati.
È inoltre possibile comunicare la cessazione di un rapporto di lavoro, la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato e la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Per utilizzare il servizio occorre installare l’App “Inps Mobile” sul proprio smartphone o tablet e dalla Home Page accedere all’area “Famiglia” e scegliere “Lavoro domestico”. In alternativa, si può
selezionare il tab “Servizi” dove nell’elenco in ordine alfabetico è presente la medesima funzione “Lavoro domestico”.
Lo scopo è quello di fornire, attraverso apposite funzioni user friendly, uno strumento digitale immediato, semplice e adattabile al singolo utente, per agevolare gli adempimenti legati al rapporto di lavoro domestico.
Accanto a queste funzioni, nei prossimi mesi se ne affiancheranno altre attualmente in fase di realizzazione, che consentiranno attraverso uno smartphone di interagire con l’Istituto previdenziale in modo più semplice, rapido e immediato per la gestione dei rapporti di lavoro domestico.
Per utilizzare il servizio – come detto – occorre installare l’app Inps Mobile sul proprio smartphone o tablet. Il messaggio Inps del 29 settembre scorso, n. 3433 illustra come fare.
Customer experience 2023
AL VIA IL QUESTIONARIO INPS
L’Iinps sta inviando in questi giorni, via e-mail, a un campione di circa 650 mila utenti, un questionario per valutare le prestazioni e l’esperienza con l’Istituto.
L’obiettivo del questionario è quello di valorizzare il giudizio degli utenti e valutare tutti gli elementi di customer journey, in relazione ai servizi ed alle prestazioni erogate.
L’indagine riguarda coloro che, nel periodo tra marzo e giugno 2023, hanno usufruito dei servizi e delle prestazioni indicate nel messaggio Inps del 26 settembre scorso, n. 3340 Le mail sono trasmesse con il dominio “@inps.it”.
Pnrr e P.A.
INTERVISTA ALL’INPS DEL COSTITUZIONALISTA ALFONSO CELOTTO
“La trasformazione da sudditi a cittadini è avvenuta e avviene anche grazie all’Inps”. A dirlo è Alfonso Celotto, professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi Roma Tre, in una video intervista rilasciata per l’Istituto.
Nel corso del colloquio, il professor Celotto ha affrontato il tema del Pnrr nella pubblica amministrazione, che si presenta come una grande opportunità per la ripresa e la modernizzazione dell’Italia. Una sfida enorme per la PA, chiamata ad attuare la necessaria trasformazione digitale e dare così ai cittadini risposte più strutturate, più chiare e nel modo
Carlo Pareto