Qual è la differenza tra esecuzione in forma generica e in forma specifica? Cos’è il pignoramento? Come funziona il rilascio di immobili?
Quando il debitore non vuole pagare non resta che costringerlo. A tal proposito, la legge a messo a punto un sistema piuttosto complesso che prende il nome di esecuzione forzata. Ad esempio, grazie alla procedura esecutiva è possibile pignorare lo stipendio o la pensione che percepisce il debitore, oppure l’abitazione in cui vive, così da metterla all’asta e ottenere l’assegnazione del ricavato. Con questo articolo ci concentreremo su un particolare aspetto: vedremo cioè in che modo si avvia l’esecuzione forzata.
Che cos’è l’esecuzione forzata?
L’
esecuzione forzata è il procedimento esecutivo diretto all’attuazione materiale del diritto che una persona vanta.
L’esecuzione forzata può avvenire:
- per espropriazione (cosiddetta “esecuzione forzata in forma generica”), quando il procedimento esecutivo è diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio e a venderli in modo da ricavarne il denaro necessario per soddisfare il creditore (espropriazione mobiliare e immobiliare), ovvero all’assegnazione forzosa al creditore stesso di crediti dei quali il debitore è titolare (espropriazione presso terzi);
- in forma specifica, che a propria volta può attuarsi attraverso l’esecuzione forzata per consegna di cose mobili o rilascio di immobili (si pensi allo sfratto) oppure costringendo il debitore a fare o a non fare qualcosa (ad esempio, ad erigere il muro illegittimamente abbattuto).
Titolo esecutivo e precetto: cosa sono?
Ogni tipo di esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica al debitore del titolo esecutivo e del precetto:
- il titolo esecutivo è l’atto sul quale si fonda la pretesa del creditore. Si pensi alla sentenza, al decreto ingiuntivo oppure alla cambiale;
- il precetto è l’intimazione formale con cui si avverte il debitore che, se entro dieci giorni non assolverà al proprio obbligo, il creditore avvierà l’esecuzione forzata a suo danno.
L’atto introduttivo dell’esecuzione forzata, invece, cambia a seconda del tipo, e cioè se essa è in forma generica o in forma specifica. Approfondiamo questo argomento.
Come si avvia l’esecuzione forzata in forma generica?
L’esecuzione forzata in forma generica ha sempre inizio con l’atto di pignoramento, ossia con l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre al creditore i beni che sono stati assoggettati all’espropriazione.
Il creditore procedente presente l’istanza di pignoramento all’ufficiale giudiziario competente il quale, notificando l’atto al debitore (e anche agli altri soggetti, come ad esempio il datore di lavoro o l’Inps, quando si procede al pignoramento presso terzi di stipendio e pensione), pone un “vincolo” sui beni che sono indicati come oggetto dell’espropriazione.
La legge stabilisce infatti che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento [1].
Il pignoramento ha quindi la funzione di vincolare i beni da assoggettare ad esecuzione forzata rendendo inefficaci, nei confronti del creditore, gli atti di alienazione o di disposizione compiuti dal debitore sui beni pignorati.
Ad esempio, se è stata pignorata l’automobile del debitore, l’eventuale vendita di quest’ultima sarà inopponibile al creditore, il quale potrà comunque rivalersi sul bene anche se nel frattempo è stato ceduto a terze persone.
Come si avvia l’esecuzione forzata in forma specifica?
Le cose cambiano nel caso di esecuzione in forma specifica, quella cioè che ha ad oggetto la consegna di determinate cose mobili o il rilascio di immobili, ovvero l’esecuzione di un obbligo di fare o di non fare qualcosa.
Esempi tipici sono lo sfratto per morosità oppure il rilascio dell’immobile abusivamente occupato: in queste ipotese l’esecuzione forzata è specifica perché il creditore non aggredisce in modo generico il patrimonio del debitore ma mira a conseguire la disponibilità materiale di un determinato bene.
Altro esempio è quello del creditore che ha dato un antico quadro a al debitore affinché lo restaurasse e questi, dopo aver completato il proprio lavoro, si rifiuti di restituirlo: in un’ipotesi del genere è corretto agire con un’esecuzione in forma specifica per la consegna di un determinato bene.
Anche l’esecuzione forzata in forma specifica è preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, alla quale però non segue il pignoramento bensì la comunicazione di un avviso con cui l’ufficiale giudiziario rende noto al debitore che, nella data convenuta, si procederà al rilascio dell’immobile.
Ad esempio, se si deve procedere allo sgombero dell’immobile occupato, occorre notificare al debitore un preavviso di rilascio con il quale l’ufficiale giudiziario comunica al debitore il giorno e l’ora in cui si recherà presso l’immobile per eseguire l’ordine di rilascio, eventualmente anche con l’aiuto della forza pubblica se il debitore dovesse opporre resistenza.
Insomma: ciò che nell’esecuzione in forma generica prende il nome di pignoramento nell’esecuzione in forma specifica si chiama avviso, in quanto si tratta di un atto con cui si anticipa al debitore l’intervento del pubblico ufficiale.
Nel caso di consegna di determinati beni mobili, decorsi dieci giorni indicati nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del suddetto precetto, si reca direttamente sul luogo in cui si trovano i beni al fine di trovarli e, una volta acquisiti, consegnarli al creditore.
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