Finanziamenti – AgevolazioniServizi e consulenze

Esegui una nuova ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#adessonews
#Finsubito
News_1
News_2
News_3
News_4
News_5
Video News


La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E/2022, pur accogliendo formalmente il principio della tassazione “in uscita”, non ha risolto tutte le incertezze interpretative connesse all’applicazione delle imposte indirette in materia di Trust. Gli Studi del Consiglio Nazionale del Notariato nn. 47 e 48-2023/T, di recente pubblicazione, pongono in risalto le aporie contenute nel citato documento di prassi paventando il rischio che la sua pedissequa applicazione, da parte degli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria, possa vanificare l’effetto deflativo sul contenzioso tributario che la predetta Circolare mirava ad ottenere.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2022 n. 34/E fornisce alcuni chiarimenti in materia di fiscalità diretta ed indiretta e di monitoraggio fiscale dei trust. In particolare, per quel che riguarda il presente contributo, l’Amministrazione finanziaria abbandona il principio della tassazione “in entrata” per l’atto di dotazione di beni e diritti in trust, già espresso in precedenti documenti di prassi (cfr. Circolari del 6 agosto 2007 n. 48/E e del 22 gennaio 2008 n. 3/E), per recepire l’orientamento ad oggi dominante nella giurisprudenza di legittimità della tassazione “in uscita”, ossia dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al solo atto di trasferimento del patrimonio segregato in favore dei beneficiari finali. Al contrario, il primo segmento della seppur unitaria fattispecie, rappresentato dal conferimento non stabile, né definitivo, di beni e diritti nel trust fund, viene assoggettato ad imposizione in misura fissa in quanto atto generalmente neutro sotto il profilo fiscale. Più nel dettaglio, la natura strumentale di tale apporto rispetto all’adempimento delle obbligazioni fiduciarie del trustee lo attrae nell’ambito dell’imposta di registro (e non dell’imposta sulle successioni e donazioni) e giustifica l’applicazione in misura fissa anche delle imposte ipotecaria e catastale qualora la dotazione coinvolga diritti reali immobiliari. Peraltro, la neutralità fiscale dell’atto di dotazione non fa venir meno la natura dispositiva dello stesso intesa in senso civilistico e, conseguentemente, l’idoneità a costituire fatto generatore della decadenza da agevolazioni fiscali eventualmente invocate dal settlor all’atto di acquisto dei beni poi segregati in trust (cfr., in tal senso, Circolare 34/E/2022, par. 4.4.2).

Come già abbiamo sottolineato in precedenza (cfr. l’articolo intitolato “Il punto sul trattamento fiscale dell’atto istitutivo di Trust” apparso su questa Rivista nell’agosto 2023), il cambiamento di rotta dell’Agenzia delle Entrate non è stato totale, in quanto la stessa si è riservata la facoltà di applicare sin da subito, e cioè al momento della registrazione dell’atto di dotazione patrimoniale, l’imposta sulle successioni e donazioni quando “i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust”.

Su questa affermazione e su altri aspetti problematici che la Circolare 34/E/2022 non sembra risolvere adeguatamente si concentrano gli Studi nn. 47 e 48-2023/T a firma rispettivamente di Adriano Pischetola e Daniele Muritano, approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 1° febbraio 2023, per porre in risalto come le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate possano risultare in concreto contraddittorie ed ingenerare ulteriori dubbi nell’interprete, con il rischio di vanificare l’obiettivo deflativo del contenzioso tributario che ha motivato l’emanazione del suddetto documento di prassi.

Nel prosieguo del presente contributo si analizzeranno, dunque, le criticità che possono sorgere in relazione alla tassazione dei vari segmenti negoziali in cui si articola l’istituto del trust.

Come anticipato, secondo l’ultima impostazione dell’Agenzia delle Entrate, l’atto di dotazione patrimoniale del trust è solo “generalmente” neutro sotto il profilo fiscale in quanto potrebbero esserci “[…] ipotesi in cui i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell’atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante”. In tali ipotesi, dunque, l’arricchimento dei beneficiari del trust si verificherebbe sin da subito integrando il presupposto impositivo del tributo successorio/donativo. La prospettata impostazione, che a dire dell’Amministrazione finanziaria troverebbe giustificazione nell’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (che impone di interpretare – e conseguentemente tassare – l’atto portato alla registrazione secondo gli effetti giuridici che il medesimo è idoneo a produrre anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente), è condivisa anche da una recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Ordinanza 3 marzo 2020 n. 5766) che afferma: “In alcune fattispecie è possibile valutare sin da subito se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo. È chiaro, infatti, che, allorquando il beneficiario sia unico e ben individuato ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al settlor, l’operazione dismissiva evidenzi, in assenza di provati intenti elusivi, una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell’imposta sulle successioni e le donazioni con aliquota di volta in volta prevista”. Tale impostazione non è però condivisa dal Notariato (cfr. Studio Cnn n. 48-2023/T), che evidenzia come, anche in tali fattispecie, il diritto di credito al trasferimento di beni e diritti spettante al beneficiario finale in forza delle clausole negoziali ricorrenti nel caso concreto non possa essere equiparato ad un acquisto stabile ed effettivo, che giustifichi l’applicazione dell’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni. In altre parole, una cosa è l’individuazione certa ed immodificabile del beneficiario, altro è il suo arricchimento stabile e definitivo: depone in tal senso, a tacer d’altro, la possibilità che il beneficiario finale rinunzi al diritto che gli spetta, vanificando il progetto destinatorio. Inoltre, viene decisamente negata l’assimilabilità del trust al contratto in favore del terzo o alla donazione a termine iniziale, fattispecie destinate a produrre in ogni caso effetti traslativi e, pertanto, soggette ad imposizione immediata secondo l’ordinamento tributario vigente.

L’Agenzia delle Entrate analizza, inoltre, le operazioni gestorie compiute dal trustee durante la vita del trust, precisando che esse “sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto”. In tale evenienza, l’aspetto problematico concerne l’applicazione agli atti di acquisto perfezionati dal trustee delle regole in materia di forfettizzazione della base imponibile e di eventuali agevolazioni fiscali. In proposito, l’Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare 34/E/2022, par. 4.4.7) nega che il trustee possa invocare la regola del “prezzo-valore” di cui all’art. 1, co. 497, della L. 23 dicembre 2005 n. 266 e le agevolazioni fiscali generalmente previste per le persone fisiche in ragione delle “caratteristiche essenziali dell’istituto come sopra delineate, ovvero che i beni del trust, pur intestati a nome del trustee, costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio dello stesso”. E’ evidente, dunque, che tale diniego venga giustificato non con riferimento all’assenza in capo al trustee dei requisiti formali di natura soggettiva richiesti da ciascuna delle normative sopra richiamate, ma in ragione dell’inidoneità di tali atti a produrre effetti nella sfera giuridica propria del gestore, quasi come se egli operasse nel mondo giuridico alla stregua di un rappresentante di un centro di imputazione di rapporti giuridici non meglio definito. Così ragionando, però, si corre il rischio di attribuire soggettività giuridica al trust in assenza di una norma di legge che disponga in tal senso ed, anzi, in aperta contraddizione con l’orientamento giurisprudenziale assolutamente dominante. Decisivo, allora, può essere il parallelo proposto nello Studio Cnn 47-2023/T tra il trustee e il mandatario senza rappresentanza che si trovi ad operare acquisti immobiliari nell’interesse del mandante. In tal caso, il mandatario opera in nome proprio, ma per conto altrui, sulla base cioè dell’incarico conferitogli, ed è obbligato, in forza del disposto dell’art. 1713 cod. civ., a rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Orbene, se nessuno contesta che il mandatario senza rappresentanza possa invocare le normative sopra richiamate, non dovrebbe sorgere dubbio alcuno sulla possibilità che ciò valga anche per il trustee, persona fisica, che non agisca nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, ed acquisti immobili abitativi e relative pertinenze. A sostegno di tale conclusione vi sono inoltre considerazioni di carattere giuridico e pratico. Infatti, sotto il profilo squisitamente tributario, il soggetto passivo dell’imposta non è il trust (che ha soggettività fiscale solo con riferimento alle imposte sul reddito delle società di cui all’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) ma il trustee e non vi è motivo per negargli l’accesso a tali normative senza violare il principio costituzionale di parità di trattamento ed aumentare il rischio – escluso in radice dalla regola del “prezzo-valore” – di contenziosi con l’Amministrazione finanziaria in ordine alla corretta valorizzazione dell’oggetto del negozio e, quindi, alla determinazione della base imponibile dell’imposta. A ciò si aggiunga la pronuncia della V sezione della Corte di Cassazione del 9 febbraio 2021 n.3073, che espressamente ammette l’applicabilità della norma di cui all’art. 1, co. 497, L. 266/2005 “in quanto l’acquisto viene effettuato dal Trustee persona fisica e non dal Trust.”.

Cessione del creditoCrediti fiscali

Infine, il segmento conclusivo delle vicende che coinvolgono il trust è rappresentato dal trasferimento di beni e diritti costituenti il patrimonio segregato in favore dei beneficiari finali. Al netto delle considerazioni sopra svolte, è questo il momento in cui dovrà (o dovrebbe) applicarsi l’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni tenendo conto delle aliquote e delle franchigie esistenti in ragione del rapporto di coniugio o di parentela tra il settlor e i beneficiari dell’attribuzione (cfr. Circolare 34/E/2022, par. 4.4.4). L’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che “[l’] eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni in capo ai beneficiari in relazione alle attribuzioni potrà essere valutata, di volta in volta, sulla base della presenza dei relativi presupposti. Ad esempio, nell’ipotesi di attribuzione al beneficiario di un bene immobile, quest’ultimo potrà richiedere l’applicazione dell’agevolazione c.d. “prima casa” ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in presenza dei relativi presupposti.”. Il riconoscimento espresso della fruibilità delle agevolazioni “prima casa” in occasione delle attribuzioni ai beneficiari finali costituisce un’importante concessione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ancora una volta, però, è dubbio se ciò si fondi su un’ardita e dogmaticamente poco condivisibile ricostruzione dell’istituto del trust in termini di “donazione a formazione progressiva” (che in più di un’occasione ricorre nella Circolare in commento) o se costituisca un primo passo verso il superamento della tesi secondo cui la norma dell’art. 69, co. 3 e 4, della L. 342/2000 possa trovare applicazione solo con riferimento agli acquisti originati da successione a causa di morte e da donazioni e non anche da atti a titolo gratuito o dalla costituzione di vincoli di destinazione, non espressamente contemplati dalla menzionata previsione normativa (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008 n. 3/E, par. 8.2, i cui principi sono stati ribaditi nella Circolare del 29 maggio 2013 n. 18/E e, di recente, pedissequamente applicati nella Risposta ad Interpello n. 525 del 26 ottobre 2022 per negare le agevolazioni nell’occasione di una rinunzia abdicativa ad un diritto reale di godimento).

Qualora ricorrano i presupposti, “la volontà di fruire delle agevolazioni deve essere manifestata dal richiedente con una dichiarazione resa nell’atto di attribuzione (cfr. circolare 7 maggio 2001, n. 44). Si fa presente, al riguardo, che in relazione alle norme di esenzione o agevolazione fruite dal beneficiario in sede di attribuzione, che prevedono il mantenimento di determinati requisiti per un dato intervallo temporale, il termine iniziale decorre dall’attribuzione medesima.”. In tale ultima affermazione deve implicitamente leggersi il superamento della tesi secondo cui le norme di esenzione (si pensi a quella di cui all’art. 3, co. 4-ter, del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 in materia di trasferimenti di compendi aziendali e quote sociali) debbano trovare applicazione in occasione della dotazione patrimoniale del trust fund e che i relativi requisiti debbano essere soddisfatti dal trustee (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2009 n. 110/E, poi richiamata dalla Circolare 29 maggio 2013 n. 18/E, par. 5.3.).

Copyright © – Riproduzione riservata



Source link

Finanziamenti – AgevolazioniServizi e consulenze

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,
come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.
Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.
L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

Cessione del creditoCrediti fiscali

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,
come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.
Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.
L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

Finanziamenti – AgevolazioniServizi e consulenze