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Mutuo: cosa succede se la banca mette ad incaglio un cliente e cosa comporta il passaggio a sofferenza.

Nel linguaggio comune delle banche, si incontrano talvolta termini che non possiedono un preciso riferimento giuridico. Due esempi sono le espressioni “incaglio” e “sofferenza”, utilizzate dagli istituti di credito quando si trovano di fronte a clienti morosi, ovvero in ritardo con i pagamenti delle rate del mutuo.

Data l’assenza di un equivalente diretto in italiano per questi termini, è essenziale chiarire in pratica cosa significa “a sofferenza”, quali sono le implicazioni di tale status e le potenziali conseguenze per il debitore.

È fondamentale sottolineare sin d’ora che tali parole sono state coniate dal mondo bancario e la loro comprensione è strettamente legata alla conoscenza del funzionamento dei prestiti, delle dinamiche legate alla risoluzione dei contratti per inadempimento e delle segnalazioni alle liste dei “cattivi pagatori”.

Vediamo dunque cosa comporta il passaggio a sofferenza e cosa invece l’essere messi a incaglio.

Come funziona il mutuo bancario

Il mutuo è il contratto con cui un soggetto concede un prestito in cambio di un corrispettivo. Quando l’oggetto del prestito è costituito da una somma di denaro, il compenso è costituito dai cosiddetti interessi corrispettivi.

Il contratto stabilisce il termine entro cui il prestito va restituito. Nei contratti bancari, la restituzione avviene di norma attraverso il pagamento di una serie di rate, secondo un piano di ammortamentopredefinito.

Se il debitore è moroso è dovuta una penale. Questa penale prende il nome di interessi moratori e sostituisce la richiesta di un ulteriore risarcimento del danno. Gli interessi moratori prendono così il posto degli interessi corrispettivi. La misura degli interessi moratori deve essere indicata per iscritto nel contratto e non può superare la soglia di usura trimestralmente indicata con decreto ministeriale.

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Inoltre, se l’inadempimento è grave – supera cioè un certo numero di rate – il creditore (ossia la banca) può risolvere il contratto imponendo al cliente la restituzione immediata dell’intero prestito in un’unica soluzione. Si ha cioè una decadenza dal beneficio della dilazione.

Per legge, nel mutuo fondiario la banca può recedere dal contratto dopo il mancato pagamento di almeno sette rate, anche non consecutive.

In ultimo, il debitore viene segnalato alla CAI, la Centrale Rischi Interbancaria e inserito così nelle cosiddette black list del merito creditizio (tra cui la più nota è la Crif). L’iscrizione nelle banche dati dei cattivi pagatori non implica sanzioni se non l’impossibilità di accedere a finanziamenti, di aprire ulteriori conti correnti, l’interdizione ad emettere assegni, la revoca di eventuali carte di credito. Si resta segnalati alla CAI per un periodo di tempo predeterminato dalla legge, non in eterno. La cancellazione avviene poi in automatico, senza bisogno di istanze. Leggi in proposito

Cattivi pagatori: per quanto tempo?

In ogni caso, la segnalazione alle black list può avvenire solo previa comunicazione scritta al debitore di cui la banca deve dare prova (pertanto sarà necessaria la raccomandata a.r. o la lettera consegnata a mani).

Cosa vuol dire “messo a incaglio”

Nel momento in cui il cliente risulta moroso di una sola rata, la banca procede a un semplice sollecito. Non può segnalare il debitore alla CAI se non c’è un effettivo rischio di insolvenza.

Se la morosità si spinge oltre, si apre la cosiddetta fase dell’incaglio. Si tratta di una fase in cui i pagamenti del cliente divengono problematici, ma la situazione non è così deteriorata da dover formulare un giudizio negativo circa le sue capacità di ripianare la propria esposizione debitoria.

L’incaglio è quindi il primo gradino prima di passare a quelli successivi della “sofferenza” e del successivo recupero crediti.

La messa a incaglio implica già le due conseguenze collegate alla morosità ossia:

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  • l’applicazione degli interessi moratori;
  • la segnalazione alla Centrale Rischi.

Gli interessi moratori sono dovuti per il semplice fatto del ritardo: la banca non è quindi tenuta a fornire la prova di aver sofferto un danno.

Nella fase dell’incaglio è frequente (anzi doveroso) che intervengano solleciti di pagamento.

Cosa comporta il passaggio a sofferenza?

Il “passaggio a sofferenza” si verifica quando, nonostante i solleciti e le diffide inviate nella fase dell’incaglio, il cliente non ha corrisposto gli arretrati. Il passaggio a sofferenza determina un ulteriore effetto: la banca esercita il potere di recesso unilaterale attribuitole dal contratto. Si ha quindi la “chiusura” del mutuo, con il conseguente obbligo per il cliente di restituire tutte le somme ottenute in prestito e non ancora corrisposte. Con decadenza dal beneficio del termine.

In pratica la banca invia al debitore una lettera con cui gli chiede di corrispondere immediatamente tutte le ulteriori rate, in un’unica soluzione.

Se il cliente non adempie neanche in tal modo, la banca procede a consegnare la pratica ai propri legali per l’avvio del pignoramento.

Quando scatta il pignoramento

Una volta che il cliente è stato messo “a sofferenza”, la banca può optare per due soluzioni.

La prima – sempre più frequente – è quella di vendere il proprio credito a soggetti terzi che, acquisendo il diritto in questione, possono procedere in prima persona al recupero del credito attivando tutte le procedure di esecuzione forzata.

La seconda è invece di avviare le pratiche legali. In questo contesto, la banca che ha stipulato il mutuo dinanzi a un notaio non ha necessità di chiedere un decreto ingiuntivo al giudice e può procedere direttamente al pignoramento. L’Istituto di credito notificherà al debitore innanzitutto un atto di precetto dandogli 10 giorni di tempo per pagare. In caso contrario procedere alla notifica dell’atto di pignoramento che può avere ad oggetto eventuali immobili già dati in ipoteca oppure crediti verso terzi (conti correnti, stipendio, pensioni, ecc.). Più improbabile, attesa l’entità del credito, è il pignoramento dei beni mobili presso l’abitazione.

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