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Ampliamento dei limiti economici e dimensionali per l’utilizzo da parte degli operatori del settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Sono queste alcune delle modifiche introdotte dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 conv. in L. n. 85/2023) al contratto di prestazioni occasionali. Sulla scorta di queste novità l’INPS, con la circolare n. 75/2023, ha fornito alcuni importanti chiarimenti al riguardo.

Definizione e finalità

Le prestazioni retribuite tramite i buoni lavoro (“voucher”) sono attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma e dei previsti limiti economici. Esse sono di due tipi:

1) libretto di famiglia (LF), utilizzabile dalle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa e dalle società sportive di cui alla Legge n. 91/1981 (dall’1/7/2023 v. D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i.);

2) contratto di prestazioni occasionali (CPO) attivabile da imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni, altri enti di natura privata e dalle pubbliche amministrazioni.

Ciascuna fattispecie presenta profili di specificità in relazione, ad esempio, all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi, alla contribuzione sociale, alle modalità di effettuazione delle comunicazioni obbligatorie.

La legge di Bilancio 2023 ha lasciato sostanzialmente invariata la prima tipologia ma, dal 1° gennaio 2023, ha allargato in maniera decisa il campo di utilizzo del CPO.

Limiti economici

In linea generale, possono essere svolte prestazioni di lavoro occasionali esclusivamente entro i seguenti limiti economici (riferiti all’anno civile):

a) per ciascun lavoratore: massimo 5.000 euro netti, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

b) per ciascun utilizzatore: massimo 10.000 euro netti, con riferimento alla totalità dei prestatori;

A decorrere dal 5 maggio 2023, l’art. 37 del D.L. n. 48/2023 (conv. in L. n. 85/2023) ha innalzato il limite da 10.000 a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento, lasciando inalterati i limiti imposti ai prestatori.

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L’INPS, con la circolare n. 75 del 3 agosto 2023, ha precisato che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono, quale attività primaria e/o prevalente, una tra quelle contrassegnate dai seguenti codici Ateco2007 (il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese):

– 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;

– 96.04.20 Stabilimenti termali;

– 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;

– 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

Al riguardo si precisa che vanno computati al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali acquisiti dai seguenti soggetti, purché i prestatori stessi, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica INPS, autocertifichino l’appartenenza ad una delle seguenti categorie: 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; 3) persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015; 4) percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

c) per ciascun lavoratore col medesimo utilizzatore: massimo 2.500 euro netti o comunque non oltre 280 ore annue;

d) per ogni prestatore impiegato come steward nei confronti di ciascuna società sportiva: importo complessivo non superiore a 5.000 euro netti (resta comunque fermo il limite pari a 5.000 euro, relativo ai compensi percepibili da ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori).

Utilizzatori, requisiti e preclusioni

Con il CPO l’utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

La possibilità di utilizzo è riservata ad imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni, ed altri enti di natura privata, nonché alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, comunque nel rispetto dei vincoli economici e del limite di durata previsti.

La legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha esplicitamente esteso, dal 1° gennaio 2023, la possibilità di utilizzo di questo contratto anche alle “attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 93.29.1.” sempre, ovviamente, nei limiti economici e dimensionali previsti dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Per l’utilizzo di questa forma semplificata di prestazioni lavorative sono previste, tuttavia, alcune preclusioni. Difatti il CPO non può essere utilizzato:

– alle imprese del settore agricolo (per le quali la Legge di Bilancio 2023 ha approntato e riservato una specifica disciplina);

– dalle imprese del settore edile e affini;

– dalle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo;

– dalle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

– a favore di soggetti coi quali l’utilizzatore ha in corso, o ha cessato negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. (il divieto non riguarda il personale che eventualmente sia stato in precedenza utilizzato con contratto di somministrazione ex art. 30 ss., D.Lgs. n. 81/2015);

– in generale, da tutti gli utilizzatori con più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato in forza.

Per le aziende che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento, l’art. 37 del DL n. 48/2023 (conv. in Legge n. 85/2023) dal 05/05/2023 ha elevato il limite dimensionale a25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato in forza.

Con riguardo al requisito dimensionale l’INPS ha precisato, in linea generale, che il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale (cfr. INPS, circolare 5 luglio 2017, n. 107; INPS, messaggio 12 luglio 2017, n. 2887).

Inclusi nella base di computo

Esclusi dalla base di computo

Richiedi mutuo al 100%Mutuo con garanzia statale

– Lavoratori subordinati a tempo indeterminato con qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.)

– Lavoratori intermittenti (in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre ex art. 18, D.Lgs. n. 81/2015)

– Rapporti di natura autonoma

– Lavoratori parasubordinati

– Associati in partecipazione

– Lavoratori subordinati a tempo determinato

Per la determinazione della media occupazionale, devono essere considerati nel semestre anche eventuali periodi di sosta dell’attività e quelli di sospensione stagionale. Per le aziende di nuova costituzione, invece, il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Compenso

La misura del compenso per il CPO è fissata dalle parti purché non inferiore al livello minimo stabilito dalla legge in 9,00 euro netti per ogni ora di prestazione lavorativa.

Per finalità antielusive il Legislatore, in questo caso, ha stabilito che l’importo del compenso giornaliero erogato non possa in ogni caso essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, ovvero almeno 36,00 euro, anche nel caso in cui la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a tale durata.

Per poter attivare il CPO l’utilizzatore deve preventivamente versare la somma minima di euro 12,41 per ogni ora di lavoro prevista, importo che risulta dalla sommatoria delle seguenti voci:

Mutuo prima casaTasso agevolato

– 9,00 euro (compenso minimo, fatto salvo il settore agricolo);

– 2,97 euro (il 33% del compenso) per la contribuzione alla Gestione separata INPS;

– 0,33 euro (3,5% del compenso) per il premio Inail;

– 0,12 euro (1% degli importi versati) per il finanziamento degli oneri gestionali.

Il Parlamento, in sede di conversione in legge del decreto Lavoro, ha ulteriormente modificato l’art. 54-bis prevedendo che le persone fisiche e le società sportive (cfr. co. 6, lettere a) e b-bis) del medesimo articolo) possono acquistare il Libretto Famiglia – oltre che sulla “piattaforma informatica INPS” o presso gli uffici postali – anche presso le rivendite di generi di monopolio. Inoltre, la novella ha stabilito che, a richiesta del prestatore, il c.d. pagamento immediato dei compensi maturati (cfr. INPS circ. n. 103/2018) possa essere effettuato anche presso le suddette rivendite di generi di monopolio.

Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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