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Dal prossimo 1° luglio e fino a fine anno parte il taglio di ulteriori 4 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori previsto dall’art. 39 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in legge).
La misura agevolativa è stata introdotta dal legislatore allo scopo di intervenire nuovamente sul cuneo fiscale e contributivo incrementando, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, la misura dell’esonero contributivo previsto dell’art. 1, comma 281, della legge n. 197/2022 per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023.

A chi spetta

Il funzionamento dell’esonero rimane ancorato all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto in via eccezionale per il 2022 dall’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021, espressamente richiamato dalla citata disposizione della legge n. 197/2022.

L’esonero riguarda tutti i lavoratori, siano essi dipendenti di datori di lavoro pubblici che privati, a prescindere dalla loro natura imprenditoriale, diversi dal lavoro domestico.

In quanto esonero contributivo a favore del lavoratore non si rendono applicabili le condizioni per la fruizione delle agevolazioni in capo ai datori di lavoro previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e neanche quelle di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, queste ultime peraltro riguardanti le assunzioni.

La riduzione contributiva non determina conseguenze sulle prestazioni pensionistiche del lavoratore in quanto è resta ferma l’aliquota di computo.

Modalità applicative

La lettura delle diverse norme succedutesi merita un approfondimento anche riepilogativo in quanto emergono alcune peculiarità sull’applicazione dell’esonero nei diversi periodi di paga mensili del 2023.

Innanzitutto, come noto, l’art. 1, comma 281, della legge n. 197/2022 ha introdotto l’esonero contributivo in misura differente a seconda dell’importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali mensile dei lavoratori.

Più specificamente, se l’importo della retribuzione imponibile dei lavoratori, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità, la riduzione contributiva è di 2 punti percentuali come già previsto nel secondo semestre del 2022.

Qualora la suddetta retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità, è previsto l’incremento di un ulteriore punto percentuale per raggiungere, quindi, una riduzione complessiva di tre punti percentuali.

L’art. 39 del D.L. n. 48/2023 ha disposto che, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, le suddette riduzioni siano incrementate di ulteriori quattro punti, ma senza effetti sul rateo di tredicesima mensilità.

In definitiva, pertanto, la riduzione contributiva da applicare da luglio a dicembre 2023 è di:

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7 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità;

6 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 2.692 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità.

La riduzione da applicare da gennaio a giugno 2023 rimane invece di:

3 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità;

2 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 2.692 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità.

Nei periodi da gennaio a dicembre 2023, conseguentemente, la riduzione applicabile sulla tredicesima mensilità è di:

– di 3 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 1.923 euro, ovvero se i ratei mensili non risultino superiori a 160 euro;

– di 2 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 2.692 euro, ovvero se i ratei mensili non risultino superiori a 224 euro.

Massimale retributivo

Sull’applicazione della riduzione, è utile ricordare che le condizioni in ordine alla misura del massimale retributivo operano mensilmente.

Pertanto, come ha chiarito l’INPS nella circolare n. 43/2022, se nel singolo periodo di paga l’imponibile risultasse superiore ai suddetti massimali, l’esonero nel singolo mese non è applicabile mentre se in altri periodi di paga il massimale venisse rispettato la riduzione contributiva potrà essere applicata.

La stessa circolare ha chiarito che i massimali vanno applicati, senza alcun riproporzionamento, anche ai casi di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Col messaggio n. 3499/2022 l’istituto ha, invece, puntualizzato che, nell’eventualità di una pluralità di rapporti di lavoro instaurati dal dipendente interessato, ogni datore di lavoro dovrà tenere conto dei massimali previsti indicati nelle distinte ed autonome denunce contributive in quanto la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro non rilevando invece le complessive retribuzioni percepite dal lavoratore in relazione ai diversi rapporti di lavoro.
Col messaggio Inps n. 3499/2022 è stato chiarito che, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il massimale relativo alla tredicesima mensilità va calcolato tenendo conto dei ratei maturati fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto alle ulteriori mensilità aggiuntive eventualmente erogate al lavoratore, l’INPS ha chiarito che, ove i contratti collettivi di lavoro le prevedano (es. quattordicesima mensilità), la riduzione contributiva potrà essere applicata solo se il loro importo, sommato alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non eccede il limite massimo previsto (cfr. messaggio INPS n. 3499/2022).
Oltre ai documenti di prassi citati, è utile ricordare che l’INPS ha diffuso il messaggio n. 4099/2022 e la circolare n. 7/2023.
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