A chi spetta
L’esonero riguarda tutti i lavoratori, siano essi dipendenti di datori di lavoro pubblici che privati, a prescindere dalla loro natura imprenditoriale, diversi dal lavoro domestico.
La riduzione contributiva non determina conseguenze sulle prestazioni pensionistiche del lavoratore in quanto è resta ferma l’aliquota di computo.
Modalità applicative
La lettura delle diverse norme succedutesi merita un approfondimento anche riepilogativo in quanto emergono alcune peculiarità sull’applicazione dell’esonero nei diversi periodi di paga mensili del 2023.
Innanzitutto, come noto, l’art. 1, comma 281, della legge n. 197/2022 ha introdotto l’esonero contributivo in misura differente a seconda dell’importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali mensile dei lavoratori.
Più specificamente, se l’importo della retribuzione imponibile dei lavoratori, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità, la riduzione contributiva è di 2 punti percentuali come già previsto nel secondo semestre del 2022.
Qualora la suddetta retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità, è previsto l’incremento di un ulteriore punto percentuale per raggiungere, quindi, una riduzione complessiva di tre punti percentuali.
L’art. 39 del D.L. n. 48/2023 ha disposto che, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, le suddette riduzioni siano incrementate di ulteriori quattro punti, ma senza effetti sul rateo di tredicesima mensilità.
In definitiva, pertanto, la riduzione contributiva da applicare da luglio a dicembre 2023 è di:
– 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità;
– 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 2.692 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità.
La riduzione da applicare da gennaio a giugno 2023 rimane invece di:
– 3 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità;
– 2 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 2.692 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità.
Nei periodi da gennaio a dicembre 2023, conseguentemente, la riduzione applicabile sulla tredicesima mensilità è di:
– di 3 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 1.923 euro, ovvero se i ratei mensili non risultino superiori a 160 euro;
– di 2 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 2.692 euro, ovvero se i ratei mensili non risultino superiori a 224 euro.
Massimale retributivo
Sull’applicazione della riduzione, è utile ricordare che le condizioni in ordine alla misura del massimale retributivo operano mensilmente.
Pertanto, come ha chiarito l’INPS nella circolare n. 43/2022, se nel singolo periodo di paga l’imponibile risultasse superiore ai suddetti massimali, l’esonero nel singolo mese non è applicabile mentre se in altri periodi di paga il massimale venisse rispettato la riduzione contributiva potrà essere applicata.
La stessa circolare ha chiarito che i massimali vanno applicati, senza alcun riproporzionamento, anche ai casi di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Anche quest’anno Wolters Kluwer sarà presente alla 14° edizione del Festival del lavoro con One LAVORO la rivoluzionaria banca dati dedicata ai Consulenti del lavoro che garantisce un supporto efficace per gestire gli adempimenti e cogliere tutte le opportunità derivanti da una disciplina in continua trasformazione. Chiedi la tua prova gratuita di 30 giorni
Ti aspettiamo al nostro stand con tanti vantaggi e iniziative che ti abbiamo riservato per questo speciale evento. |