ROMA – ‘Con decreto del 10 ottobre 2023 la Corte Appello di Roma, dopo aver disposto una quarta CTU per verificare la possibilità concreta di ripristinare un valido rapporto paterno con il figlio, seguendo le indicazioni della nota Ordinanza 9691/22 della Corte di Cassazione e dopo aver ascoltato il minore, ha recepito le sue espresse volontà e desideri (seguendo così anche i dettami della riforma Cartabia) e pertanto ha respinto le domande di controparte, compresa quella, in ultimo, di nullità della CTU. Il Collegio della Corte d’Appello di Roma ha accolto le domande principali formulate dai legali di Laura Massaro, avvocati Girolamo Andrea Coffari di Gilferraro e Maria Beatrice Ruggiero, e della sua CTP, dr.ssa Bruna Rucci (i quali da sempre si battono affinché la teoria della alienazione parentale e i suoi corollari siano banditi dalle aule di giustizia) e pertanto ha – tra l’altro – ripristinato la responsabilità genitoriale di Laura Massaro e disposto il collocamento del minore presso la madre’. Così in un comunicato stampa rendono noto i legali di Laura Massaro, mamma icona della battaglia contro l’alienazione parentale e la violenza istituzionale che, dopo aver vinto in Cassazione con un’ordinanza diventata storica che ha bandito i prelevamenti dei minori in nome dell’alienazione parentale, ha affrontato il nuovo giudizio in appello. ‘Siamo soddisfatti di questo provvedimento che rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti delle donne e dei bambini nelle aule di giustizia, diritti che spesso vengono ancora oggi sacrificati sulla base di teorie ascientifiche e contrastanti con il nostro stato di diritto’, sottolineano.
AL CENTRO LA SERENITA’ DEL MINORE
‘Il Collegio ha altresì revocato il tutore del minore, nominato a far data dal 5 luglio 2019, mantenendo un monitoraggio periodico dei Servizi Sociali sullo sviluppo psicologico del minore ‘seppur indirettamente e senza creare nuove pressioni sul minore’, al fine di ‘prevenire l’insorgenza di possibili disfunzioni’, disfunzioni che, predette ormai da 10 anni a questa parte, evidentemente – aggiungono i legali e la CTP di Laura Massaro – nel minore non ci sono mai state e non ci sono, come è stato dimostrato in questi anni e in corso di causa dalla quarta CTU nominata (scrive infatti la Consulente Tecnica: ‘L., allo stato attuale, appare curato nella presentazione di sé, mostra buone doti cognitive e un buon funzionamento adattivo. Il suo rendimento scolastico è sempre stato eccellente (ha la media del 10). I suoi professori lo ritengono un ragazzo ben educato, responsabile, con grandi doti critiche, ma anche capace di mettersi a disposizione per aiutare i compagni in difficoltà. Il pensiero è vigile e lucido, mostra assenza di dispercezioni e/o alterazioni della forma e del contenuto di pensiero. Sono assenti spunti deliranti, eloquio disorganizzato, comportamento bizzarro o disorganizzato. La sfera sociale sembra altrettanto appropriata. Pratica il basket e il Krav maga (arte marziale di autodifesa), partecipa sempre agli allenamenti e alle partite con grande motivazione ed impegno, mostrando una buona relazione con i compagni di squadra. I suoi professori ed il suo allenatore lo descrivono come un ragazzo loquace, sereno e sorridente, ben integrato nel gruppo dei pari’, scrivono ancora.
MAMMA RIPRENDE RESPONSABILITA’ GENITORIALE
CTU, replica alle note di parte, pag. 12, dai Servizi Sociali (nell’ultima relazione depositata presso la Corte d’Appello in data 19 settembre 2023) si legge: ‘La signora Massaro durante la visita domiciliare si è mostrata molto accogliente nei nostri confronti […] il minore, come riferitoanche in altre occasioni, è apparso spigliato e loquace […] gli ambienti in cui vive il ragazzo si presentano ‘molto puliti, ordinati e gradevoli) e come lo stesso Collegio ha confermato. La CTU, inoltre- continua la nota stampa- in relazione alla madre scrive: ‘[…] si è però molto sottostimato che la signora si è sempre presa cura del figlio rispetto ai bisogni primari, ha garantito la sua educazione, la scolarizzazione, le cure mediche. Ma soprattutto L. nutre un forte affetto per sua madre e per i suoi nonni”.
CONTROPARTE HA SEMPRE CHIESTO CASA FAMIGLIA
‘La Corte d’Appello ha, dunque, riconosciuto la validità e l’importanza del legame materno respingendo così le reiterate istanze di parte avversa di decadenza della responsabilità genitoriale materna, e di allontanamento del minore, con collocamento presso il padre, eventualmente previo inserimento in una casa famiglia, istanze che la controparte ha pervicacemente continuato a portare avanti malgrado l’Ordinanza 9691/22 della Corte di Cassazione avesse già espresso inequivocabilmente come tali richieste (in particolare l’allontanamento coatto del minore) fossero incompatibili con il nostro ordinamento giuridico, lo stato di diritto e con la tutela della salute psico-fisica del minore (giova qui anche richiamare il precedente decreto della Corte d’Appello di Roma n.2/2020 con cui si revocava un primo decreto di allontanamento del minore dalla madre emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 11.10.2019.
Il collegio giudicante, quindi- evidenziano gli avvocati- a distanza di un anno e mezzo dalla storica pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che con Ordinanza 9691/22 revocava non solo l’allontanamento forzoso del figlio di Laura Massaro per collocamento in una casa famiglia definendo tali prassi fuori dallo stato di diritto ma anche la decadenza della stessa basata unicamente sulle risultanze delle tre CTU che avevano accusato la nostra assistita di alienazione parentale, costrutto ascientifico messo al bando dalla Suprema Corte così come ‘ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre’ (Cass. Ord. 9691/22), mette un punto fermo ad una lunghissima, complessa e delicata vicenda giudiziaria. La vicenda umana e processuale che riguarda la sig.ra Massaro e suo figlio è anche diventata, come noto, uno dei 36 casi emblematici analizzato dalla Commissione Femminicidio della precedente legislatura che- ricordano gli avvocati- nella sua III Relazione (‘Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale’), a proposito di questo come di altri casi, parla apertamente di ‘vittimizzazione secondaria’ individuata nel momento in cui una madre deve subire le conseguenze di una mancata tutela da parte delle istituzioni anche e specialmente in ordine ai pregiudizi ideologici come l’Alienazione Parentale’.
INTERESSE DEL MINORE: LASCIATEMI IN PACE
‘La Corte d’Appello di Roma pone al centro del decreto pubblicato il 10 ottobre 2023 l’interesse preminente del minore affermando che: ‘L., che attualmente ha 13 anni, è stato, quindi, ascoltato nel corso dell’udienza del 21.2.2023 ed ha dichiarato di vivere ad [omissis] con la madre ed i nonni materni, con i quali va molto d’accordo; ha reiteratamente affermato di non voler vedere il padre […] ha espresso il desiderio di ‘essere lasciato in pace’, essendo stanco di tutti gli incontri effettuati in questi anni e di voler rimanere nella casa in cui è sempre vissuto. …] L. è stato, infine, sentito anche dal perito nominato dalla Corte, che ha depositato la trascrizione integrale del colloquio avuto con il minore. Questi (ndr. il minore) si è presentato al CTU al solo scopo di ribadire la propria volontà di non effettuare più alcun incontro (che ha qualificato in termini di tortura) e di voler restare con la madre, con la quale si trova benissimo e che ‘lo ha sempre protetto’, anche allorquando avevano cercato di allontanarlo dalla casa in cui viveva. All’esito dell’ascolto del minore sia da parte della Corte, sia da parte del CTU, dunque, quel che emerge chiaramente- prosegue il comunicato stampa- è la sua volontà (non più trascurabile anche in ragione dell’età raggiunta) di non incontrare il padre, di continuare a vivere con la madre, di non sopportare più alcuna intromissione da parte di soggetti istituzionali e di non voler aderire ad alcun percorso di sostegno psicologico, di cui afferma di non avere bisogno. […] Tenuto conto dell’inequivocabile volontà manifestata da L., deve essere disposto il suo collocamento presso la mamma. Ne consegue altresì la revoca del tutore. […] Respinge la domanda formulata dalla controparte nei confronti di Laura Massaro ex art. 709 ter c.p.c.”.
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