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Con l’approvazione del Decreto Aiuti bis è entrata in vigore un nuova soglia sul pignoramento pensioni. E’ state rivisto il vecchio limite di impignorabilità, e ora l’Inps ha fornito nuove istruzioni e chiarimenti con la circolare numero 38 del 3 aprile.

Più in dettaglio, il decreto in questione ha modificato il limite di impignorabilità pensioni, sostituendo il settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile. Con il nuovo tetto viene previsto che: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

La circolare Inps del 3 aprile ha fatto il punto sulle novità introdotte dall’Aiuti bis, fornendo anche le specifiche indicazioni di applicazione. Le vediamo in dettaglio.

Pignoramento Pensioni 1000 euro: i nuovi limiti di impignorabilità

Le novità introdotte in tema di pignoramento pensioni dal decreto legge n. 115/2022 si pongono su due piani:

  • è stato rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni, collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale;
  • è stato previsto il limite minimo di 1.000 euro.

Cosa significa questo? Semplice.
1. Anzitutto è importante dire che non si possono pignorare pensioni inferiori a 1000 euro.
2. Inoltre, le somme dovute a titolo di pensione o altre prestazioni previdenziali non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale

In merito all’assegno sociale ricordiamo che, per il 2023, ammonta in misura piena a 503,27 euro, per tredici mensilità.

Stop pignoramentoProteggiamo il tuo patrimonio

Non di rado contribuenti, pensionati e lavoratori hanno questioni in sospeso con l’Inps su trattamenti previdenziali, contributivi e invalidità. Per far valere i propri diritti e imparare a difendersi da contenziosi consigliamo il libro “Il contenzioso contributivo con l’Inps” (acquistabile qui sotto). All’interno, oltre che le spiegazioni legislative si possono trovare veri modelli di ricorso, da cui prendere spunto.

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Il contenzioso contributivo con l’INPS

Questo volume, con un taglio giuridicamente rigoroso ma al tempo stesso pratico (attraverso la proposta di modelli di ricorsi), si presenta come un valido strumento per i professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti) che assistono le società o i lavoratori autonomi sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS.
La prima parte dell’opera guida il professionista all’interno dell’inquadramento della materia a livello normativo, nella suddivisione tra le varie gestioni (lavoro a tempo determinato, apprendistato, lavoro intermittente, lavoro marittimo e ex IPSEMA, giornalistico, di appalto, le prestazioni occasionali e il lavoro autonomo) e nell’analisi di vari istituti come le ispezioni, l’accesso agli atti e gli strumenti alternativi al contenzioso.
Vengono affrontate le sanzioni che l’INPS può irrogare, il sistema di riscossione e le possibili tutele. Infine nella parte generale vengono illustrati i meccanismi di formazione del DURC, le differenze e gli strumenti di tutela sia contro il DURC esterno, che contro quello interno, fino ad arrivare al DURC negativo e la perdita delle agevolazioni contributive.
La parte speciale esamina le fattispecie significative delle gestioni più rilevanti dell’INPS: AGO, Gestione Agricola, Gestione Artigiani e Commercianti (esaminando fattispecie come i familiari coadiutori, la doppia iscrizione dell’amministratore di SRL, i soci lavoratori, la cancellazione del liquidatore di società, l’artigiano di fatto, i gestori di case vacanza e b&b).
Vengono approfondite le questioni di maggior rilevanza della Gestione Separata: gli iscritti alle professioni ordinistiche, la decorrenza della prescrizione, il limite reddituale di euro 5.000, i pensionati, gli sportivi non iscritti alle Gestioni ex ENPALS.
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Il volume è arricchito da un utile corredo di materiale tecnico-operativo disponibile online.
Questa seconda edizione è stata aggiornata con la giurisprudenza e la prassi pubblicata negli ultimi due anni e anche recentemente dall’INPS.
Paolo Maria GangiLL.M., Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma; esplica la propria attività professionale prevalentemente per le PMI italiane in materia di contenzioso previdenziale, contrattualistica nazionale e internazionale, privacy e compliance in genere. Ha pubblicato diversi articoli in ambito giuridico.Giuseppe Miceliha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato nel 2008, presso la Corte d’Appello di Roma. Svolge attività di docenza presso Università e business School. È Curatore editoriale e Autore di numerosi volumi e saggi in materia di Antiriciclaggio e Privacy. Roberto Sarraha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, con abilitazione al patrocinio davanti le Giurisdizioni Superiori. Esplica la propria attività professionale prevalentemente nell’ambito del diritto del lavoro. Svolge attività di docenza presso Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e LUMSA Università Libera Università Maria Santissima Assunta.

Paolo Maria Gangi, Giuseppe Miceli, Roberto Sarra | Maggioli Editore 2022

La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Pignoramento pensioni 2023: da quando è in vigore il nuovo limite

Nella circolare viene precisato che la nuova soglia di impignorabilità decorre dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi pendenti.
Cosa si intende per pendenti? Sono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del codice di procedura civile per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

Non bisogna quindi guardare la data di notifica dell’atto di pignoramento in sé, bensì capire se l’Inps su quell’atto abbia o meno trasmesso al pensionato l’ atto di esecuzione forzata.

Stop pignoramento
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Pignoramento pensioni: il ricalcolo sugli importi impignorabili

Operativamente come funzionerà il tutto? Come avverranno i ricalcoli, i recuperi crediti e i rimborso? Succederà questo: le strutture territoriali Inps competenti per caso verificheranno gli importi accantonati. Qualora le trattenute cautelari non risultino operate in conformità alla nuova soglia di impignorabilità importo (fare data dal rateo di pensione relativo alla mensilità di ottobre 2022) faranno un ricalcolo delle somme.
 
Gli importi accantonati, come spiegato nella circolare Inps, verranno distinti con riferimento all’arco temporale in cui gli stessi si collocano e in particolare:
 
a)    gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 (antecedente all’entrata in vigore della novella in esame) rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle statuizioni in essa contenute;
b)    gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022, che soggiacciono all’innalzamento della soglia del limite di pignorabilità fissato dalla riforma, saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza.

Nella circostanza in cui l’importo del credito precettato aumentato della metà sia stato integralmente recuperato, il rimborso sarà quantificato sempre in relazione al periodo intercorrente da ottobre 2022 alla scadenza del piano di recupero.
 
Questi rimborsi, ove spettanti all’esito delle relative istruttorie, verranno effettuati d’ufficio a cura delle Strutture territorialmente competenti dell’INPS con accredito sui trattamenti pensionistici degli interessati nel rispetto delle tempistiche imposte da ragioni di natura tecnico, procedurale e contabile.

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