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Con la nuova funzione Rinuncia nel sito dell’INPS il lavoratore può rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto in una domanda già presentata di congedo per assistere familiari con disabilità, secondo la legge 104



Tra le agevolazioni per persone con disabilità garantite dalla legge, il congedo straordinario retribuito per assistere familiari con disabilità grave (Legge 104, articolo 3 comma 3), regolato dal D.lgs. 26.03.2001 n. 151, è uno degli aiuti ai quali possono accedere i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.

A tale proposito, l’INPS ha segnalato in questi giorni una nuova modalità per semplificare la variazione di alcune condizioni dichiarate in una domanda già presentata, in particolare per l’operazione di rinuncia al periodo già richiesto di congedo straordinario per assistere il familiare con handicap grave.

NUOVA FUNZIONE ONLINE


Nel suo messaggio n. 2600, pubblicato il 10 luglio 2023, viene comunicato l’avvio di una nuova funzionalità chiamata “Rinuncia” all’interno dello sportello telematico dedicato alle istanze che il lavoratore presenta online all’interno del sito internet dell’istituto.
La nuova funzionalità “Rinuncia” dello sportello telematico delle domande online di congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità permette al cittadino di comunicare all’INPS la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto in una domanda già presentata.

COME ACCEDERE ALLA FUNZIONE


Per poter accedere alla nuova funzionalità “Rinuncia” bisogna andare sul sito dell’INPS (www.inps.it), accedere al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionare la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

PER QUALI PERIODI


Come detto, la comunicazione di variazione può essere effettuata solo con riferimento alle domande già presentate, e, nello specifico, alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Significa che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la rinuncia. La data di rinuncia, inoltre, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.
Non è possibile invece comunicare, tramite la nuova funzionalità, la volontà di rinunciare ai benefici derivanti da domande per le quali il periodo richiesto originariamente sia interamente trascorso oppure non sia ancora iniziato.

Esempi


L’utente ha presentato diverse domande con la seguente tempistica:
1) data inizio 20 gennaio 2023 – data fine 31 dicembre 2023;
2) data inizio 1° gennaio 2024 – data fine 10 febbraio 2024;
3) data inizio 10 marzo 2024 – data fine 1° agosto 2024.
Nel mese di luglio 2023 intende comunicare la rinuncia.
 In questo caso, la comunicazione di variazione può essere presentata solo in relazione alla prima domanda, il cui periodo richiesto comprende anche il mese di luglio 2023. Deve essere indicata come data di rinuncia una data ricadente nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione (nel caso in esempio, luglio 2023).

LA PROCEDURA PASSO PASSO


Una volta accertato che il periodo rientra tra quelli per i quali è attiva la funzione, dopo avere selezionato la tipologia di comunicazione di variazione “Rinuncia”, la procedura propone l’elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la relativa comunicazione.
Individuata la domanda per la quale si intende effettuare la rinuncia, viene richiesto di indicare:
·     la data di rinuncia;
·     la dichiarazione di avere fruito o di volere fruire, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria fino alla data di rinuncia.
Al termine dell’inserimento delle informazioni richieste, la procedura mostra la pagina “Riepilogo dati” contenente i dati significativi della richiesta di rinuncia.
All’atto della conferma, la comunicazione viene protocollata ed è possibile consultarne il riepilogo e la ricevuta.

CONSULTAZIONE E ALTRE VARIAZIONI


Le comunicazioni di variazione possono essere consultate anche accedendo alla voce di menu “Consultazione domande” e quelle annullate accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.
Nel caso in cui si renda necessario, le comunicazioni di variazione possono essere annullate entro due giorni dalla data di presentazione.
Le funzioni di consultazione e di annullamento attualmente visualizzano le richieste del tipo “Rinuncia”.

CONGEDO STRAORDINARIO: REGOLE, BENEFICIARI E REQUISITI


Ricordiamo che il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito che può essere richiesto da parte di lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104. Il congedo può essere fruito per un massimo due anni (frazionabile anche a giorni) nell’arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni persone disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni.
Oltre ad essere stata riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92 da una commissione competente, la persona per la quale si chiede il congedo straordinario non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

È possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
1.      il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;
2.      il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto”
3.      uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4.      uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5.      un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Su questo argomento leggi anche:


Congedo straordinario: i nuovi importi massimi per il 2023 (Tabelle)

Permessi legge 104 e congedo straordinario disabili: nuova circolare INPS con istruzioni

Per approfondire:

messaggio INPS n. 2600

Redazione



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