Affinché un lavoratore dipendente possa ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità o anticipata, è necessario che cessi l’attività lavorativa subordinata al momento dell’inizio del trattamento pensionistico: quest’obbligo, introdotto dall’art. 1, co. 7, D.Lgs. n. 503/1992 ed esteso dall’art. 1, co. 20, legge n. 335/1995 alle pensioni nel sistema contributivo, è collegato alla finalità del trattamento pensionistico, che è quella di fornire un sostegno finanziario dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati, invece, non è previsto l’obbligo di interrompere l’attività lavorativa. |
Svolgimento dell’attività lavorativa dopo il pensionamento
Dopo aver ottenuto la pensione, il lavoratore dipendente ha comunque la possibilità di essere reimpiegato, sia come lavoratore subordinato che come lavoratore parasubordinato, oppure può decidere di avviare un’attività lavorativa autonoma come libero professionista o imprenditore.
La cumulabilità del reddito di pensione con quello derivante dall’attività lavorativa incontra, però, diversi limiti, legati sia alla tipologia di trattamento pensionistico percepito, che alla tipologia e all’ammontare del reddito di lavoro prodotto.
Per la maggior parte delle pensioni dirette, l’art. 19, D.L. n. 112/2008, prevede la possibilità di cumulare integralmente il trattamento pensionistico con i redditi derivanti da un’attività lavorativa. Tuttavia, esistono alcune prestazioni che non possono essere completamente cumulate, come l’assegno ordinario d’invalidità, la pensione per inabilità al lavoro, le pensioni per inabilità o invalidità specifica e i trattamenti per i superstiti. In questi casi, il datore di lavoro ha l’obbligo di trattenere una quota giornaliera dallo stipendio del dipendente.
Inoltre, vi sono alcune pensioni che, per un periodo di tempo limitato, non possono essere cumulate affatto con i redditi derivanti dall’attività lavorativa, come nel caso della pensione anticipata per i lavoratori precoci e Quota 100, 102 e 103. Durante tale periodo, il beneficiario non può svolgere alcuna attività lavorativa retribuita senza perdere il diritto alla pensione.
Pensioni Quota 100, 102 e 103
In base a quanto disposto dagli artt. 14 e 14.1 del D.L. n. 4/2019, il reddito derivante dalle pensioni quota 100, 102 e 103 non può essere cumulato con alcun reddito di lavoro, ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 2222, c.c.), nel limite di 5.000 euro di compensi lordi annui. La pensione Quota 103 può essere inoltre cumulata con i redditi derivanti da lavoro agricolo occasionale, nel limite di 45 giornate annue.
L’incompatibilità con l’attività lavorativa si applica, in ogni caso, solo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. |
Se il beneficiario della pensione Quota 100, 102 o 103 svolge un’attività di lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo (INPS, circ. n. 11/2019), la prestazione viene sospesa, sino alla cessazione dell’attività lavorativa, o sino al compimento dell’età pensionabile.
Perché si verifichi la sospensione dell’assegno a causa dello svolgimento di attività lavorativa incompatibile, successiva alla decorrenza del trattamento ma precedente al compimento dell’età pensionabile, non è sufficiente il mero svolgimento dell’attività lavorativa, ma è necessario che il pensionato incassi, nel periodo di interdizione, redditi incumulabili con la pensione derivanti dal lavoro effettuato.
In sostanza, se dall’attività lavorativa non deriva la percezione di alcun reddito, la sospensione della pensione non si verifica (circ. INPS n. 117/2019).
Nell’ipotesi in cui si percepiscano redditi di lavoro incumulabili con la pensione o ininfluenti ai fini del divieto di cumulo o derivanti da attività lavorative svolte in periodi precedenti la decorrenza della prestazione, il lavoratore deve trasmettere una dichiarazione apposita all’INPS, utilizzando, attraverso il servizio “Domanda di ricostituzione pensione” interno al portale web istituzionale:
– il modello AP 139;
– il modello AP 140, qualora la dichiarazione sia trasmessa unitamente alla domanda di pensione.
Pensione anticipata lavoratori precoci
La pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci, di cui all’art. 1, co. 199 e ss., legge n. 232/2016, per la quale sono sufficienti 41 anni di contributi (in luogo dei più severi requisiti previsti per la pensione anticipata ordinaria di cui all’art. 24, co. 10, D.L. n. 201/2011), è totalmente incumulabile con qualsiasi attività lavorativa, ma soltanto sino alla maturazione del requisito contributivo “virtuale” per la pensione anticipata ordinaria.
In altri termini, poiché il requisito per tale ultimo trattamento è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, il periodo massimo di incumulabilità risulta pari a: – 1 anno e 10 mesi per gli uomini; – 10 mesi per le donne. |
Assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario d’invalidità (art. 1, legge n. 222/1984) è pienamente cumulabile con l’attività lavorativa, se il reddito non supera 4 volte il trattamento minimo.
Laddove il reddito di lavoro risulti tra 4 e 5 volte il trattamento minimo, l’assegno si riduce del 40%, oltre 5 volte il minimo si riduce del 50%.
Si applica una seconda riduzione se l’assegno supera il trattamento minimo, sull’eventuale parte della prestazione eccedente, corrispondente:
– al 50% della quota che eccede il minimo, se il reddito percepito è di lavoro dipendente;
– al 30% della quota che eccede il minimo, se il reddito percepito è di lavoro autonomo.
Questa riduzione non può superare l’importo del reddito prodotto e non si può applicare se l’invalido possiede almeno 40 anni di contributi (art. 10, D.Lgs. n. 503/1992, art. 72 del D.Lgs. n. 388/2000 e circolare INPS n. 197/2003); la decurtazione non opera in presenza di particolari condizioni (indicate dall’art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992 e dalla circolare INPS n. 197/2003).
La stessa riduzione è applicata alle pensioni d’invalidità e inabilità specifica (ossia connesse a peculiari tipologie di riduzione della capacità lavorativa) erogate dalle gestioni amministrate dall’INPS. In questi casi, il datore di lavoro deve applicare una trattenuta giornaliera sulla retribuzione (art. 21, DPR 27 aprile 1968, n. 488). La trattenuta è effettuata dall’INPS per i lavoratori autonomi. |
Pensione d’inabilità ordinaria
La pensione per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa (art. 2, legge n. 222/1984; art. 2, co. 12, legge n. 335/1995 per i dipendenti pubblici) è totalmente incumulabile con qualsiasi attività lavorativa, nonché con l’iscrizione presso albi ed elenchi.
Pensioni liquidate nel sistema contributivo
Per quanto riguarda le prestazioni maturate in base al solo sistema di calcolo contributivo, il cumulo della pensione con i redditi da lavoro è possibile, a condizione che risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni, al momento del pensionamento:
– siano stati compiuti almeno 60 anni di età se donna o 65 anni se uomo;
– risultino accreditati almeno 40 anni di contribuzione;
– risultino accreditati almeno 35 anni di contributi e compiuti 61 anni di età (art. 19 del D.L. n. 112/2008; circ. INPS n. 108/2008).