Il caso
L’ordinanza in commento si segnala per rappresentare una delle prime applicazioni giurisprudenziali dell’art. 543 c.p.c., nel testo innovato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
Essa, in particolare, ha deciso sul reclamo proposto dal debitore esecutato contro l’ordinanza a suo tempo emessa dal giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia del pignoramento mobiliare presso terzi effettuato nei suoi confronti da una s.r.l.
Il giudice dell’esecuzione, nello specifico, aveva ritenuto che solo la mancata notificazione dell’avviso di iscrizione a ruolo fosse idonea a comportare la declaratoria di inefficacia della procedura esecutiva, non occorrendo che anche il deposito dell’avviso notificato avvenisse entro lo stesso termine, trattandosi di onere eccessivamente gravoso per il creditore procedente.
Secondo il debitore reclamante, la posizione del giudice dell’esecuzione sarebbe però errata. Nella fattispecie occorsa, cioè, non sarebbe stata ravvisabile alcuna particolare esigenza di tutela nei confronti del creditore, posto che la data d’udienza era il frutto di una sua libera scelta; ne discende, secondo il reclamante, che il medesimo creditore avrebbe certamente potuto tenere in considerazione i tempi mediamente necessari per il perfezionamento della notificazione del pignoramento e, quindi, indicare una data di prima comparizione temporalmente “congrua”, che gli avesse consentito di portare a compimento l’attività processuale richiesta senza incorrere in decadenze. Nel caso di specie, invece, il creditore non avrebbe in alcun modo tenuto conto dei tempi necessari per completare la procedura di notificazione, avendo consegnato all’ufficiale giudiziario l’avviso in discussione solamente in data 2.12.2023, con udienza fissata al 23.12.2022, poi differita d’ufficio dal giudice dell’esecuzione al 6.2.2023, e, invece di chiedere che la notifica fosse effettuata personalmente a mani, avrebbe deciso di avvalersi del servizio postale, con tempistiche sicuramente maggiori.
Nel giudizio di reclamo si costituiva la s.r.l. creditrice, affermandone l’infondatezza e chiedendone, conseguentemente, il rigetto. Si evidenziava, in particolare, la contrarietà della tesi della reclamante alla ratio dell’art. 543, quinto comma, c.p.c.: secondo la creditrice, cioè, non sarebbe affatto necessario il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo previamente notificato al debitore e al terzo entro la data di comparizione indicata nell’atto di pignoramento: difetterebbe un’apprezzabile ratio legis comparabile alla gravità della sanzione processuale (l’inefficacia del pignoramento) posta in capo al creditore procedente.
Il Tribunale di Genova ha dichiarato il reclamo infondato.
Secondo i giudicanti, la disposizione di cui all’art. 543, quinto comma, c.p.c., nella sua versione post riforma Cartabia, è chiara nell’imporre al creditore procedente un doppio onere: egli deve non solo notificare al debitore e al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo, ma anche depositarlo nel fascicolo dell’esecuzione entro la data di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. La norma qualifica chiaramente tale termine come perentorio, prevedendo per l’inosservanza di entrambi gli oneri indicati la sanzione dell’inefficacia del pignoramento.
Ciò posto, l’attenzione viene posta sulla circostanza per cui, nella fattispecie, la prima udienza di comparizione, indicata nell’atto di pignoramento per il 23.12.2022, è stata differita d’ufficio dal giudice dell’esecuzione al 6.2.2023.
Secondo i giudicanti, infatti, se in astratto è condivisibile la tesi circa la necessità del tempestivo deposito dell’avviso notificato, nello specifico e in concreto tale tempestività va vagliata con riferimento alla nuova data fissata dal giudice dell’esecuzione per la prima udienza. Ritiene infatti il Tribunale che l’onere imposto al creditore debba riferirsi a quella nuova data, in quanto fissata per la prima comparizione delle parti. Se è vero, infatti, che la norma in esame impone il deposito dell’avviso entro la data dell’udienza di comparizione “indicata nell’atto di pignoramento”, è pur vero che la stessa norma si riferisce ai casi in cui quell’udienza viene effettivamente tenuta senza alcuno slittamento, senza prendere neppure in considerazione l’eventualità di un differimento della stessa per motivi indipendenti dalle ragioni delle parti.
Ma proprio perché la ratio della disposizione di cui all’art. 543 c.p.c. è quella di consentire al giudice dell’esecuzione di verificare l’effettivo compimento della notifica, e poiché la prima udienza è il primo momento utile per effettuare tale verifica, deve ritenersi che il deposito dell’avviso notificato debba avvenire entro quella data e non, irragionevolmente, entro la data originariamente fissata nell’atto introduttivo e poi differita per ragioni d’ufficio: nella quale data, nessuna udienza si è tenuta e nessuna verifica si è potuta svolgere.
Nel caso di specie, l’avviso notificato è stato pacificamente depositato in data 3.1.2023 e, quindi, successivamente alla data del 23.12.2022 originariamente fissata nell’atto di pignoramento, ma anteriormente rispetto alla nuova data di udienza fissata dal giudice dell’esecuzione al 6.2.2023 per la prima comparizione delle parti.
In considerazione di tali ragioni il Tribunale di Genova ha ritenuto tale deposito tempestivo, in quanto avvenuto entro la nuova data fissata dal giudice per la comparizione delle parti.
Pertanto, il reclamo è stato rigettato, confermando l’efficacia del pignoramento, sia pure per motivi diversi da quelli evidenziati dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza reclamata.
Il nuovo art. 543 c.p.c.
Una delle maggiori novità apportate dalla riforma Cartabia in materia esecutiva ha riguardato, in materia di pignoramento presso terzi, la definizione degli oneri incombenti in capo al creditore procedente per sfuggire alla sanzione dell’inefficacia del pignoramento effettuato.
Rilevante in questa sede è, in particolare, il nuovo quinto comma dell’art. 543 c.p.c., che oggi prevede che «Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento».
Dunque, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento – momento temporale sul quale, come visto, si è incentrata la risoluzione del reclamo proposto -, il creditore pignorante è tenuto a un duplice adempimento, per evitare di incorrere nella sanzione di inefficacia del pignoramento effettuato:
a) notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo; b) depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione (sul punto, in dottrina, A. Tedoldi, La riforma dell’esecuzione forzata: le novità del D.Lgs. n. 149/2022, in www.giustiziainsieme.it, § 7; A. Saletti, Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi, in www.judicium.it). |
La «data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento»
Come chiarito nelle precedenti battute del presente commento, valore dirimente nella decisione del reclamo proposto ha assunto la qualificazione della «data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento», quale termine ultimo per provvedere, ad opera del creditore pignorante, ai due adempimenti previsti nell’art. 543, quinto comma, c.p.c.
Nel caso di specie, infatti, la data fissata dal creditore nell’atto di pignoramento era stata differita d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, sicché – nel silenzio normativo sul punto – è necessario stabilire se ciò comporti anche una proroga, a vantaggio del creditore, dei termini per adempiere agli oneri summenzionati.
La soluzione prescelta dal Tribunale di Genova, che riconosce effetti caducativi del pignoramento effettuato solo quando l’udienza fissata dal procedente si sia tenuta, ma non anche quando sia stata differita dal giudice dell’esecuzione, appare coerente con il sistema normativo, in cui si può parlare senza incertezze di un principio processuale generale di necessario differimento dei termini assegnati alle parti – specie quando associati a decadenze/preclusioni varie – quando sia il giudice a modificare i tempi del contraddittorio con un suo provvedimento.
Esempi paradigmatici di applicazione di tale principio processuale si rinvengono nei casi di slittamento dei termini imposti alle parti per il compimento di determinati atti a causa del differimento d’ufficio dell’udienza di riferimento. Si pensi al differimento dell’udienza di comparizione effettuato dal giudice exart. 168-bis, quinto comma, c.p.c. nella versione ante riforma Cartabia: tale differimento, a differenza di quello previsto dal precedente quarto comma, incide sul termine entro il quale il convenuto deve predisporre le sue difese depositando tempestivamente la comparsa di risposta, per non incorrere nelle note preclusioni.
Tale principio processuale non pare essere stato abbandonato con la Riforma Cartabia. Anzi, nel nuovo assetto è previsto che in caso di differimento della prima udienza da parte del giudice exart. 171-bis, terzo comma, c.p.c., i termini per il deposito delle memorie integrative exart. 171-ter c.p.c. (pure sanzionati da preclusioni) decorrano a ritroso rispetto alla nuova data della prima udienza fissata dal giudice.
Non è fuor di luogo rilevare, infine, che il differimento d’ufficio dell’udienza di comparizione fissata dal procedente, nelle esecuzioni mobiliari e nei pignoramenti presso terzi, non è per nulla un’eventualità peregrina, soprattutto dopo la stagione pandemica e l’utilizzo sistematico delle videoudienze (si veda, ora, l’art. 127-ter c.p.c.), in quanto corrispondente all’esigenza di scaglionamento temporale delle udienze secondo fasce orarie non sovrapponibili per una più razionale trattazione dei singoli procedimenti. Un aspetto, questo, che metterà ancora più in luce l’importanza del principio affermato dal Tribunale genovese.
Riferimenti normativi:
Art. 543 c.p.c.