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Tirocinio formativo: chi percepisce un’indennità o un rimborso spese può ottenere il riconoscimento dei contributi previdenziali Inps?

Chi svolge un tirocinio formativo extracurriculare presso aziende pubbliche o private nella maggior parte dei casi percepisce un’indennità, che secondo le linee guide in materia non può essere inferiore a 300 euro mensili, e molte Regioni prevedono importi più elevati. In altri casi il datore di lavoro eroga allo stagista o tirocinante delle somme a titolo di rimborso spese, analitico o forfettario, per coprire i costi di vitto, viaggi ed alloggio.

Così ci si chiede se chi fa lo stage ha diritto ai contributi previdenziali Inps: è vero che la maggior parte degli stagisti sono giovani, ma è bene preoccuparsi per tempo dei requisiti necessari per maturare il diritto alla pensione. Se le somme erogate agli stagisti fossero coperte da contribuzione previdenziale, e dai relativi versamenti a carico del datore di lavoro, ci sarebbe un notevole vantaggio.

Lo stage, o tirocinio, è un rapporto di lavoro?

In realtà il vantaggio, contributivo e pensionistico, che abbiamo ipotizzato in apertura non c’è. Secondo la normativa attuale lo stage, così come tutti i vari tipi di tirocinio, a differenza dei contratti di apprendistato e di inserimento, non si configura come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Il tirocinio (che, a seconda dei casi, può essere curricolare se svolto in ambito scolastico, o extracurricolare, se avviene dopo aver terminato il ciclo di studi) è, piuttosto, un rapporto che, pur prevedendo il concreto inserimento in una determinata realtà lavorativa, è finalizzato all’acquisizione di formazione e conoscenza professionale in quell’ambito di attività.

Stage e tirocinio: spetta il versamento dei contributi?

Questa qualifica

sui generis dello stage e del periodo di tirocinio svolto presso imprese, aziende, enti pubblici, fondazioni e studi professionali costituisce un pesante handicap sulla possibilità, per lo stagista ed il tirocinante, di vedersi riconosciuto il diritto al versamento dei contributi previdenziali da parte di colui che non è un datore di lavoro – come tale tenuto ad erogare una retribuzione per le prestazioni svolte – ma è soltanto un «soggetto ospitante», che è parte di un contratto trilaterale, insieme allo stagista ed all’ente promotore del tirocinio (università, scuola superiore, centro per l’impiego o di formazione professionale, cooperativa sociale).

Inoltre, mancando lo stipendio, o retribuzione che dir si voglia, non c’è la base imponibile su cui poter calcolare l’entità dei contributi previdenziali da versare all’Inps, che, infatti, non comprende stage e tirocini neppure nella regolamentazione dei contributi Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti). In altre parole, il periodo di stage o tirocinio

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non è considerato utile ai fini pensionistici.

Indennità e rimborsi spese: valgono ai fini previdenziali?

Quanto abbiamo detto sopra non esaurisce il discorso. Infatti ogni stagista e tirocinante deve essere obbligatoriamente assicurato presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Per questo motivo è prevista un’apposita comunicazione all’Inail da parte dell’ente promotore o del soggetto ospitante al momento di sottoscrizione del contratto e comunque entro la data di inizio del tirocinio o stage.

Tuttavia, non sussistono obblighi di comunicazione verso l’Inps, e neppure di versamento di somme. A chi svolge stage e tirocini non vengono accreditati contributi previdenziali, nonostante la corresponsione di un’indennità per le attività svolte e di un rimborso spese quantificato secondo il contratto e la convenzione con l’ente promotore, e sempre nell’ambito di quanto disposto dai provvedimenti normativi della Regione in cui si svolge il rapporto.

Stage falso e tirocinio mascherato: cosa succede?

Del tutto diversa è l’ipotesi in cui lo stage o il tirocinio mascheri fraudolentemente una forma di rapporto di

lavoro subordinato: questa è una grave violazione di legge [1], e il datore di lavoro che utilizza lo strumento del tirocinio in sostituzione del lavoro dipendente, per procurarsi abusivamente manodopera e personale, è punito con l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.

In questi casi c’è la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. E allora, oltre al diritto alla retribuzione piena prevista dal Ccnl di riferimento (di norma, molto più elevata dell’indennità prevista per i tirocinanti) scatterà anche quello ad ottenere l’accredito dei contributi spettanti. Per queste situazioni di lavoro irregolare, quindi, è sempre consigliabile fare la denuncia all’Ispettorato del lavoro.

Chi fa lo stage perde la Naspi?

La Naspi è l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa (che sono considerate involontarie) o fine del contratto a termine, e che hanno acquisito lo stato di disoccupazione e necessitano di un ammortizzatore sociale.

Per percepire la Naspi è necessario avere un minimo di 13 settimane di contributi accreditati nei 4 anni precedenti, e durante il periodo di erogazione dell’indennità spetta anche l’accredito dei contributi figurativi da parte dell’Inps.

Il percettore di Naspi che accetta uno stage e inizia a svolgere il tirocinio previsto non corre il rischio di perdere la Naspi, perché, come abbiamo visto, si tratta di un percorso di formazione professionale che non instaura un rapporto di lavoro dipendente: quindi lo svolgimento del tirocinio o dello stage non comporta la perdita dello stato di disoccupazione e lascia inalterato il diritto alla Naspi.

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Viceversa, chi durante il periodo di percezione della Naspi instaura un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, e arriva a percepire un reddito annuale superiore a 8.145 euro, decade dall’indennità di disoccupazione; per importi inferiori, la Naspi viene proporzionalmente ridotta, con una decurtazione compresa tra il 10% e l’80% quanto più ci si avvicina a tale soglia limite. Il taglio riguarda anche i borsisti di studio e gli assegnisti di ricerca, in quanto la loro attività è assimilata a quella lavorativa.

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