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Breve disamina sulla cassa di previdenza dedicata agli avvocati, ossia sulla cosiddetta Cassa Forense.

Nella trattazione se ne ripercorre la storia, si analizzano la natura giuridica e l’organizzazione, si illustra di cosa si occupa.

ilQG – Il Quotidiano Giuridico, Wolters Kluwer Italia, quotidiano online. Notizie e approfondimenti quotidiani sulle normative e giurisprudenziali commentate dai più autorevoli esperti, in materia di civile, penale, amministrativo, commerciale, lavoro, famiglia, tributario. Per avvocati, notai, magistrati e legali d’azienda.
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1. Che cos’è la Cassa Forense?

La Cassa di previdenza e assistenza forense è un ente privato che si occupa della gestione del sistema previdenziale degli avvocati. Come vedremo più diffusamente, si tratta di una fondazione dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, seppur soggetta alla vigilanza ministeriale. Mentre per i lavoratori autonomi non iscritti in appositi albi, la tutela previdenziale è assicurata dal sistema generale dell’INPS, per gli iscritti agli albi (commercialisti, architetti, ingegneri, notai, avvocati et cetera) la tutela è garantita dalle casse di previdenza autonome.
Nel 1994 il legislatore ha operato una privatizzazione di tali enti (d. lgs. 509/1994). Visto il significativo interesse pubblicistico ricoperto dalle casse, pur godendo di autonomia gestionale e contabile, essere restano soggette al controllo dei Ministeri dell’Economia, del Lavoro, della Giustizia e della Corte dei Conti (art. 3 d. lgs. 509/1994).

In relazione alla Cassa Forense, il suo finanziamento avviene mediante il versamento, da parte degli iscritti, dei contributi (integrativi e soggettivi). I contributi versati non hanno natura tributaria, ma si tratta di una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori e si giustifica in quanto è diretta a realizzare tale finalità (C. Cost. 88/1995; C. Cost. 173/1986).

Le casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti, in cui rientra la Cassa Forense, svolgono la funzione di cui all’art. 38 Cost., ossia la tutela previdenziale del lavoro. Infatti, l’attività dei liberi professionisti, come gli avvocati, rientra nell’ambito applicativo della mentovata disposizione costituzionale.

2. Quando è stata istituita la Cassa Forense?

Come vedremo più diffusamente nel paragrafo successivo, la Cassa di Previdenza e Assistenza forense è stata istituita nel 1933, con legge 13 aprile 1933 n. 406, quale ente di diritto pubblico, poi privatizzato nel 1994. Negli anni, molteplici sono stati gli interventi normativi che hanno riguardato sia la sua natura giuridica – passata da pubblica a privata – sia la disciplina previdenziale.

3. Cassa Forense: la storia

Nel 1933 viene istituito l’Ente di Previdenza in favore degli Avvocati e Procuratori (legge 406/1933), l’antesignano dell’attuale Cassa Forense. L’ente provvedeva ad erogazioni temporanee o continuative a favore dei professionisti e delle loro famiglie (art. 1 c. 2 legge 406/1933). L’iscrizione veniva effettuata d’ufficio – come al giorno d’oggi – e ciascun iscritto era tenuto a versare un contributo proporzionale al reddito professionale.

Successivamente, nel 1952, l’ente di cui sopra viene soppresso e sostituito dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (legge 6/1952), come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica (art. 1 legge 6/1952). Vengono iscritti d’ufficio gli avvocati che compaiono nei ruoli di ricchezza mobile per reddito professionale; mentre l’iscrizione avviene su base volontaria per i legali che, pur iscritti all’Albo, non siano compresi nei ruoli, perché non raggiungono il minimo imponibile. Le entrate della Cassa erano indirette (ad esempio, i diritti sulle sentenze) e dirette (ossia contributo personale versato da ciascun iscritto). La pensione era:

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  • di anzianità con 40 anni di iscrizione,
  • di vecchiaia con un’età di almeno 70 anni e 25 anni di iscrizione.

Infine, il trattamento di assistenza era gestito dai Consigli dell’Ordine.

Nel 1963 l’iscrizione alla Cassa di Previdenza diventa obbligatoria per tutti gli avvocati esercenti la professione in modo continuativo, a prescindere dal reddito dichiarato (legge 289/1963). Il contributo personale versato da ciascun iscritto (ossia quello corrisposto in base al reddito) viene aumentato al 5% del reddito professionale; è sempre prevista una contribuzione minima a prescindere dal reddito. Viene modificato il trattamento pensionistico, ora calcolato su una quota parte dei contributi “indiretti” e sul conto personale. Il diritto alla pensione matura a 65 anni e con almeno 35 anni di contribuzione. Viene introdotta la pensione di invalidità.

Nel 1965 (legge 798/1965) le pensioni vengono portate ad importi minimi (60.000 lire per i soggetti di età inferiore ai 70 anni e 100.000 lire per i soggetti con più di 70 anni d’età); inoltre, viene introdotta l’Assistenza sanitaria mediante convenzione con l’Ente Nazionale Previdenza Dipendenti Enti Pubblici (ENPDEP). La suddetta convenzione si è mantenuta sino all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978.

Nel 1969 avviene un ingente incremento dell’erogazione pensionistica a cui non segue un correlativo aumento della contribuzione (legge 991/1969). A titolo di esempio:

  • la pensione di un infrasettantenne passa da 60 mila lire a 150 mila lire,
  • la pensione di un ultrasettantenne passa da 100 mila lire a 200 mila lire.

Tale sconsiderata scelta determina una situazione di forte crisi, atteso che l’aumento delle erogazioni non era temperato da un corrispondente incremento degli introiti. La situazione è talmente grave che la cassa si trova a dover sospendere il pagamento della tredicesima mensilità di pensione e inizia la liquidazione del patrimonio accantonato.        

Nel 1975, per far fronte alla crisi di cui sopra, si assiste ad un aumento della contribuzione soggettiva (legge 319/1975), con la creazione di scaglioni di reddito e con percentuali comprese tra l’8% e il 20%; con l’introduzione del contributo minimo a 300 mila lire e con un aumento dei contributi indiretti. Le pensioni rimanevano invariate, ossia sempre 150 mila lire e 200 mila lire per infra e ultrasettantenni. Infine, viene modificato il sistema di elezione del Comitato dei Delegati, prima nominati dai Consigli degli Ordini, mentre ora eletti direttamente dagli iscritti. Il nuovo Comitato, avendo ereditato una situazione particolarmente complessa, avvia la riforma della Cassa, che verrà attuata nei cinque anni seguenti.

Nel 1980 si assiste alla vera riforma del sistema pensionistico (legge 576/1980). Viene stabilito il diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 65 anni di età e 30 di contribuzione e sono indicate nuove modalità per il calcolo. L’ammontare della pensione dipende dall’entità del reddito e solo in parte dall’entità della contribuzione. Dopo il pensionamento, chi rimane iscritto all’albo paga il contributo che consente un modesto aumento della pensione, dopo 5 anni, paga solo il contributo di solidarietà (3%), ma senza conseguire ulteriori aumenti. Vengono introdotti:

  • il contributo soggettivo,
  • il contributo integrativo sul volume d’affari (sostitutivo della contribuzione indiretta)

La parte eccedente il minimo viene autoliquidata dall’iscritto con il cosiddetto “Modello 5”, ossia con una dichiarazione da inviare annualmente alla Cassa Forense, che prevede il pagamento in due rate.

Viene riformato anche il sistema pensionistico, con uno spostamento verso il regime retributivo

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Nel 1994 viene modificata la natura giuridica della Cassa Forense che diventa una fondazione con personalità giuridica; ossia un ente di diritto privato e non più un ente pubblico (d. lgs. 509/1994). La fondazione gode di una propria autonomia, nondimeno è sottoposta al controllo dell’autorità amministrativa. In questo caso, la vigilanza è rimessa a:

  • Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
  • Ministero dell’Economia,
  • Ministero della Giustizia,
  • Corte dei Conti che esercita un controllo sulla gestione e ne riferisce annualmente al Parlamento.

Nel 1995 le modifiche sul sistema previdenziale nazionale incidono anche su quello forense (legge 335/1995). Gli enti privatizzati, come la Cassa Forense, devono garantire la stabilità dei propri bilanci per almeno 30 anni, tramite la redazione periodica di appositi bilanci; inoltre, è consentito alle varie casse di adottare il sistema contributivo (in luogo del retributivo).

Nel 2007 (D.M. 29.11.2007) il decreto attuativo prevede i criteri per la redazione dei bilanci di cui sopra e indica un arco temporale superiore (50 anni) al fine di avere una maggiore cognizione dell’andamento delle gestioni a lungo termine. Effettuando le suddette verifiche è emerso che la Cassa Forense non garantiva l’equilibrio tra entrate e uscite nel trentennio; pertanto, si rendeva necessario un intervento che consentisse:

  • un incremento dei contributi,
  • una riduzione delle prestazioni erogate,
  • un innalzamento dell’età pensionabile.

Nel 2009 si è concretizzata la radicale riforma del sistema previdenziale degli avvocati; ad essa viene dedicato il paragrafo che segue.

4. Cassa Forense: la riforma del 2009

Con la nota del 12 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro si è giunti alla conclusione di un lungo percorso che ha condotto alla riforma del sistema previdenziale degli avvocati.

Le novità principali sono state:

  • l’aumento dei requisiti minimi richiesti al fine di ottenere la pensione di vecchiaia; si è passati dai 65 ai 70 anni d’età e dai 30 ai 35 anni di contribuzione; inoltre, è stato introdotto un regime transitorio con decorrenza dal 2011 e sino al 2021;
  • la riduzione e l’omogeneizzazione dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione retributiva;
  • l’aumento dei requisiti richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità; si è passati dai 58 ai 62 anni d’età e dai 35 ai 40 anni di contribuzione, inoltre, è stato introdotto un regime transitorio con decorrenza dal 2012 e sino al 2020;
  • la possibilità di accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia, con la riduzione dell’ammontare dello 0,41% per ogni mese di anticipo;
  • l’introduzione di una quota di pensione, detta “modulare”, finanziata in maniera facoltativa dagli iscritti;
  • la riduzione da 10 a 5 anni di anzianità contributiva per l’accesso alle pensioni di inabilità e invalidità;
  • l’aumento del contributo integrativo sul volume d’affari al 4% (in precedenza era il 2%);
  • l’aumento dell’aliquota del contributo soggettivo dovuto sul reddito professionale (dal 12 al 13%) e su quello dovuto dai pensionati che hanno già maturato i supplementi (dal 4 al 5%);
  • progressivo aumento della misura dei contributi minimi, soggettivo e integrativo;
  • l’inserimento di una quota di contributo soggettivo, in parte obbligatoria (1%) e in parte facoltativa (dall’1 al 9%) per finanziare la pensione modulare;
  • l’aumento del periodo di tempo (5 anni) in cui il contributo minimo soggettivo, per chi inizia la professione, viene dimezzato;
  • l’eliminazione del contributo minimo integrativo per i primi 5 anni di iscrizione all’albo.

5. Cassa Forense: la natura giuridica

La Cassa Forense, a partire dal 1994, è una fondazione, ossia un ente di diritto privato, dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. Ha sede in Roma e durata illimitata, in quanto ente necessario di interesse pubblico (art. 4 dello Statuto). Si ricorda che la fondazione è un’organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico (A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2013, 159).

Come abbiamo visto, ab origine, si trattava di un ente pubblico, successivamente privatizzato (d. lgs. 509/1994), ma sottoposto alla vigilanza ministeriale e contabile (art. 3 d. lgs. 509/1994).

Invero, la natura della Cassa Forense – come di tutte le altre casse di previdenza dei professionisti – è discussa, stante l’evidente connotato pubblicistico dell’attività svolta. Il Consiglio di Stato (sent. 4882/2014), pronunciandosi sulla Cassa dei Geometri e Periti commerciali (CNPR), ne ha affermato:

  • la natura privata,
  • la funzione pubblica.

Le casse dei professionisti compresa la Cassa Forense:

  • formalmente hanno personalità giuridica di diritto privato (art. 1 c. 2 d. lgs. 509/1994),
  • sostanzialmente hanno natura pubblica.

Il potere di vigilanza e controllo previsto ex lege (art. 3 d. lgs. 509/1994), infatti, è legato alla funzione pubblicistica-previdenziale svolta da un soggetto privato. Del resto, il fatto che le casse di previdenza dei professionisti siano state privatizzate riguarda solo il regime della loro personalità giuridica (di diritto privato appunto), ma non la funzione pubblica previdenziale da loro svolta. Pertanto, è l’attività posta in essere dalle casse previdenziali ad avere rilievo pubblicistico, mentre la personalità giuridica resta di diritto privato.

Cosa significa?

I beni di proprietà della Cassa fanno parte di un patrimonio privato che, in quanto tale, è sottratto alla disciplina sulla dismissione dei beni pubblici, infatti, la legge espressamente esclude che la normativa sulla gestione dei beni, sul trasferimento della proprietà degli stessi e sulle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari (art. 1 d. lgs. 104/1996) si applichi agli enti privatizzati (art. 38 legge 243/2004). In buona sostanza, le casse previdenziali sono libere di gestire il proprio patrimonio immobiliare senza alcuna ingerenza pubblica.

6. Cassa Forense: le finalità

La Cassa Forense si basa sui seguenti principi:

Inoltre, lo Statuto (art. 2) indica i seguenti scopi perseguiti dalla Cassa Forense:

  • il trattamento previdenziale – in attuazione dell’art. 38 Cost. – garantito agli avvocati che esercitino continuativamente la professione e ai superstiti,
  • l’erogazione di assistenza agli iscritti e ai congiunti (nei limiti di legge),
  • la gestione delle forme di previdenza integrativa e complementare.

Circa il principio solidaristico preme ricordare come, ab origine, il sistema previdenziale forense fosse ispirato ad un criterio mutualistico. Si trattava di un sistema in cui si divideva il rischio tra gli iscritti che corrispondevano i rispettivi oneri, caratterizzato dalla proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali. Il sistema solidaristico, invece, è ispirato al principio di solidarietà, non necessariamente caratterizzato dalla proporzione tra contributi e prestazioni. In buona sostanza, non vi è corrispondenza tra la contribuzione versata dall’avvocato iscritto e le prestazioni erogate dalla Cassa Forense.

7. Le attività della Cassa Forense

Come abbiamo visto, la Cassa Forense assicura agli iscritti un trattamento previdenziale, eroga loro assistenza e gestisce la previdenza integrativa e complementare.

Oltre alle attività di cui sopra, la Cassa, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, può svolgere e promuovere iniziative, come la costituzione e la partecipazione a società, enti, fondazioni, associazioni, nazionali e straniere.

In particolare, la Cassa Forense può attuare o partecipare ad iniziative relative allo sviluppo, al consolidamento, alla qualificazione professione e culturale, alla sicurezza degli avvocati. Inoltre, può attuare iniziative culturali, mirate al perfezionamento dei Delegati in materia previdenziale, assistenziale e gestione del patrimonio dell’Ente (art. 2 Statuto).

La Cassa Forense si occupa anche dell’assistenza, come previsto nel Regolamento per l’assistenza, in vigore dal 01.01.2016. Si tratta di un provvedimento fondato sul sostegno al reddito, alla professione e alla salute; volto alla tutela delle categorie più deboli, come le nuove generazioni di professionisti. La medesima tutela è estesa anche alle famiglie dei professionisti.

La Cassa Forense, tra le varie attività, garantisce agli iscritti alcune facilitazioni e vantaggi, come la convenzione per la stipula della polizza professionale e sanitaria, oltre ad ulteriori convenzioni utili per lo svolgimento della professione.

8. Cassa Forense: gli organi che la compongono

Le funzioni e le attività svolte dai vari organi della Cassa Forense trovano la propria esplicazione nello Statuto del 17 aprile 2015 approvato dal Comitato dei Delegati. I principali organi dell’ente sono collegiali, a tal proposito si ricorda che viene redatto un verbale di tutte le riunioni dei prefati organi, in cui devono essere indicati il contenuto delle deliberazioni, gli interventi dei partecipanti, i nominativi dei votanti in senso favorevole, contrario e gli astenuti (art. 30 Statuto). Di seguito analizziamo brevemente gli organi che compongono la Cassa Forense.

8.1 Presidenza della Cassa Forense

Le funzioni svolte dal Presidente della Cassa Forense sono le seguenti (art. 8 Statuto):

  • rappresenta, anche in giudizio, la Cassa,
  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, la Giunta esecutiva e il Comitato dei Delegati,
  • in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione,
  • ·vigila sull’attuazione delle deliberazioni,
  • delega i consiglieri al compimento dei singoli atti,
  • svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Nello svolgimento della propria attività il Presidente è coadiuvato da un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza. Mentre il Presidente è eletto dal Comitato dei Delegati, il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente resta in carica per 4 anni, rinnovabili per un solo mandato.

Per le modalità di elezione si rinvia alla lettura dell’art. 9 dello Statuto.

8.2 Giunta Esecutiva

Tra le molteplici funzioni esercitate dalla Giunta esecutiva si ricordano (art. 20 Statuto):

  • la deliberazione sulle iscrizioni e cancellazioni alla Cassa Forense,
  • la liquidazione dei trattamenti previdenziali,
  • l’erogazione dei trattamenti assistenziali e di maternità,
  • la deliberazione sui ricorsi presentati dagli iscritti avverso i provvedimenti degli uffici,
  • la deliberazione sulle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione,
  • in caso d’urgenza, la sostituzione del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta è composta dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. I membri della Giunta restano in carica per la stessa durata del loro mandato da consiglieri.

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Contro le deliberazioni della Giunta esecutiva è ammesso reclamo (art. 23 Statuto) entro 30 giorni dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione che decide in materia. In tale sede, il Presidente e i consiglieri addetti alla Giunta esecutiva devono astenersi.

8.3 Comitato dei Delegati

Il Comitato dei Delegati svolge innumerevoli funzioni tra le quali, senza pretesa di completezza, si ricordano (art. 11 Statuto):

  • l’adozione di statuti, regolamenti e loro modifiche/integrazioni,
  • la determinazione della misura e del metodo di calcolo delle prestazioni da erogare agli aventi diritto, la fissazione dell’entità dei contributi dovuti, le modalità di corresponsione e le sanzioni,
  • l’elezione del Presidente della Cassa e del Consiglio di Amministrazione,
  • l’approvazione dei bilanci preventivi e i consuntivi,
  • la determinazione delle indennità dovute al Presidente, al Vicepresidente, ai consiglieri, nonché agli stessi delegati.

L’organo è composto da 80 componenti eletti tra gli avvocati iscritti alla Cassa Forense e all’albo da almeno 5 anni, dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti (art. 13 Statuto).
I delegati restano in carica 4 anni e sono rieleggibili 2 volte, anche non consecutive

All’interno del Comitato sono istituite apposite Commissioni con compiti specifici.

8.4 Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci (art. 24 Statuto) svolge il controllo dell’attività della Cassa Forense, come previsto dall’art. 2403 c.c., ossia vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’ente e sul suo concreto funzionamento.          
I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Delegati e della Giunta Esecutiva.

Il Collegio dei Sindaci è nominato con decreto del Ministero di Giustizia ed è composto da 5 membri ciascuno dei quali è designato da:

  • Ministero di Giustizia,
  • Ministero del Lavoro,
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze,
  • Consiglio Nazionale Forense (che ne elegge 2 tra gli iscritti alla Cassa Forense).

Il Collegio dei Sindaci è presieduto dal Presidente eletto tra i suoi componenti. Il Presidente si occupa della convocazione del Collegio, della direzione delle riunioni e di ogni iniziativa necessaria al suo funzionamento.

8.5 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione svolge molteplici funzioni tra le quali, senza pretesa di completezza, si citano (art. 15 Statuto):

  • l’attuazione delle delibere generali del Comitato dei Delegati,
  • l’elezione del Vicepresidente e dei componenti della Giunta esecutiva,
  • la predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo,
  • l’amministrazione e gestone del patrimonio della Cassa Forense,
  • l’assunzione di personale.

Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da 10 consiglieri eletti dal Comitato dei Delegati. I consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili una sola volta. Il Consiglio si rinnova parzialmente ogni due anni, con l’elezione di 5 componenti per volta.

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Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o qualora lo richiedano 1/3 dei consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione si occupa altresì delle comunicazioni con i Ministeri vigilanti, tramite l’invio dei bilanci, delle deliberazioni sui criteri di individuazione e ripartizione del rischio degli investimenti. Inoltre, vengono trasmesse le variazioni e integrazioni dello statuto, dei regolamenti o il testo di nuovi regolamenti per l’approvazione ministeriale

9. Cassa Forense: come viene gestita?

Come abbiamo visto, la Cassa Forense gode di autonomia gestionale, ma è sottoposta al controllo dei Ministeri vigilanti. In particolare:

  • il Consiglio di amministrazione amministra e gestisce il patrimonio dell’ente, ne garantisce l’equilibrio finanziario. Se dai bilanci emergono delle difficoltà a mantenere l’equilibrio finanziario richiesto dalla legge, il Consiglio sottopone al Comitato dei Delegati dei provvedimenti idonei ad eliminare o ridurre tali squilibri;
  • il Comitato dei Delegati nel rispetto dell’equilibrio di bilancio determina la misura delle prestazioni a favore degli aventi diritto, fissa l’entità dei contributi dovuti, stabilisce le modalità di corresponsione, nonché le sanzioni. Inoltre, approva i bilanci, preventivi e consuntivi.

Per un approfondimento sulle funzioni svolte dagli organi della Cassa Forense, si rinvia ai paragrafi specifici.

10. Quali ministeri esercitano la vigilanza sulla Cassa Forense?

Ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. 509/1994 (attuativo della delega conferita dall’art. 1 c. 32 legge 537/1993, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) i Ministeri di cui infra si occupano della vigilanza sulle associazioni o fondazioni, come la Cassa Forense. Inoltre, nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni. Si tratta del:

  • Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze,
  • Ministero della Giustizia,

Nell’esercizio della vigilanza il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministeri suindicati, approva i seguenti atti:

  • lo statuto e i /regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;
  • le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti.

Inoltre, la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione, per assicurare la legalità e l’efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento. Il controllo effettuato dall’organo contabile avviene ex post e riguarda la gestione complessivamente intesa.

11. Statuto e Regolamenti

Attualmente, la Cassa Forense, come fondazione di diritto privato, trova la propria disciplina nel d.lgs. 509/1994 (recante l’attuazione della delega in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).

Inoltre, la Cassa Forense, in quanto fondazione, ha un proprio Statuto e adotta dei Regolamenti.

Lo Statuto ora vigente (deliberato dal Comitato dei Delegati in data 18.12.2015, approvato con Ministeriale del 01.06.2016 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 145 del 23.06.2016) disciplina gli organi dell’ente, le finalità e il funzionamento. Il testo è consultabile sul sito ufficiale della Cassa Forense.

Il Regolamento Generale (deliberato dal Comitato dei Delegati del 21 luglio 2017; approvato con Ministeriale del 13 dicembre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2018) si occupa del funzionamento generale della Cassa, come la convocazione e lo svolgimento dei lavori, disciplina le commissioni di studio, contiene norme speciali per le elezioni e sui vari organi della Cassa (consiglio di amministrazione, giunta esecutiva, collegio dei sindaci) et cetera.

Il Regolamento attuativo (deliberato dal Comitato dei Delegati del 31.01.2014 e successive modificazioni – Approvato con nota ministeriale del 07.08.2014 – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 192 del 20.08.2014) si occupa di dare attuazione all’art. 21 c. 8 e 9 della legge professionale forense (legge 247/2012) che prevede l’automatica iscrizione alla Cassa Forense conseguente all’iscrizione all’albo (art. 21 c. 8). Inoltre, il comma successivo dispone che la Cassa, con proprio regolamento, determini “i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”. Il suddetto Regolamento, pertanto, attua quanto previsto dalla legge professionale. In estrema sintesi, il Regolamento disciplina i seguenti aspetti:

  • iscrizione automatica alla Cassa Forense,
  • iscrizione deliberata d’ufficio dalla Giunta esecutiva,
  • retrodatazione facoltativa dell’iscrizione alla Cassa (ad esempio, per gli anni di iscrizione al registro dei praticanti),
  • iscrizione facoltativa, ad esempio, per i praticanti,
  • indicazione dei contributi minimi dovuti per ogni anno di iscrizione,
  • cancellazione dalla Cassa deliberata d’ufficio dalla Giunta esecutiva a seguito della cancellazione dall’albo.

Esistono molti altri regolamenti relativi ai diversi aspetti dell’attività svolta dall’ente, per la cui lettura e approfondimento si rinvia al sito ufficiale della Cassa Forense. A titolo esemplificativo si citano:

  • il Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza,
  • il Regolamento per la elezione Comitato dei Delegati,
  • il Regolamento per le prestazioni previdenziali,
  • il Regolamento dei contributi,
  • il Regolamento di contabilità,
  • il Regolamento per l’indennità di maternità, in esecuzione della legge sull’indennità di maternità per le libere professioni (legge 379/1990),
  • il Regolamento per l’accertamento della inabilità e dell’invalidità,
  • il Regolamento di esecuzione dell’art. 22 della riforma del sistema previdenziale forense (legge 576/1980),
  • il Regolamento per il riscatto di cui all’art. 24 della legge 141/1992,
  • il Regolamento per la disciplina delle sanzioni,
  • il Regolamento recupero anni inefficaci per contribuzione prescritta,
  • il Regolamento per la determinazione del periodo di riferimento da prendere a base per il calcolo delle pensioni.

CASSA FORENSE, STATUTO 1-23 GIUGNO 2016 >> SCARICA IL TESTO PDF

12. Come viene garantita la stabilità dei bilanci?

Si ricorda che l’esercizio finanziario decorre al 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno:

  • il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 15 novembre,
  • il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa, distinguendo tra spese di funzionamento e spese relative al perseguimento delle finalità della cassa. Entrambi i bilanci sono strutturati in modo da fornire una rappresentazione del patrimonio, nonché della situazione economica dell’ente. I bilanci consuntivi annuali sono sottoposti alla revisione e certificazione da parte di un soggetto abilitato (art. 2 c. 2 d.lgs. 509/1994).       
La stabilità viene assicurata tramite la
redazione periodica di bilanci tecnici attuariali, inoltre, la suddetta stabilità, per legge, deve essere garantita per un arco temporale non inferiore a 30 anni (come vedremo nel prossimo paragrafo). I criteri per la redazione dei bilanci tecnici sono contenuti nel D.M. del 29 novembre 2007, recante la “Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria”.

Infine, per completezza espositiva si ricorda che la giurisprudenza di legittimità si è espressa in alcune occasioni sui poteri attribuiti agli enti privatizzati, come la Cassa Forense, sotto il profilo dell’autonomia di bilancio. «In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense), nell’esercizio della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell’obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 21, nel rispetto dei limiti dell’autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del “pro rata“), senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica. (Principio applicato con riferimento all’irripetibilità dei contributi versati non utilizzati a fini pensionistici, prevista dal l’art. 4 del regolamento della Cassa, come modificato con la delibera del 28 febbraio 2004 adottata dal Comitato dei delegati ed approvata dai Ministeri vigilanti) (Cass. 242020/2009; Cass. 4980/2018; Cass. 19255/2019).

13. La Cassa Forense per quanti anni garantisce la stabilità dei bilanci?

Come abbiamo visto nella ricostruzione storica, la legge 335/1995 ha introdotto la riforma del sistema pensionistico e, tra le altre novità, ha imposto agli enti privatizzati come la Cassa Forense la stabilità dei bilanci per un periodo minimo di 15 anni, poi innalzato a 30 anni (art. 1, comma 763, legge finanziaria 2007). La suddetta stabilità va assicurata tramite la redazione periodica di bilanci tecnici attuariali e con la commisurazione delle riserve tecniche a 5 annualità di pensioni erogate.

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I criteri per la redazione dei bilanci tecnici sono contenuti nel D.M. del 29 novembre 2007, recante la “Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria”. Il mentovato decreto esordisce ricordando che gli enti in discorso garantiscono la stabilità delle gestioni previdenziali per un arco temporale non inferiore a 30 anni, ai sensi. Fermo restando il predetto periodo trentennale, «è opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione dell’andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di 50 anni in base alla normativa vigente alla data dell’elaborazione. […].

Sempre ai fini della verifica della stabilità e nel rispetto dei criteri di massima prudenzialità, qualora l’ente presenti elementi di specificità che rendono l’adozione di talune delle ipotesi di cui al citato art. 3 non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico può sviluppare proiezioni basate su indicazioni differenti» (art. 2 D.M. cit.).

14. Cassa Forense: “Conoscerla in breve” (ed. settembre 2023)     




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