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L’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza sono due delle cinque Forze Armate e Militari italiane, oltre l’Esercito, la Marina Militare e l’Aeronautica Militare. I Carabinieri sono una Forza Armata e Militare di Polizia sotto il Ministero della Difesa, mentre la GdF è parte integrante delle Forze Armate italiane, ma contemporaneamente anche delle quattro Forze di Polizia italiane.

=> Calcolo della pensione online

Per quanto riguarda le pensioni, quelle di carabinieri e finanzieri sono gestite dall’INPS e vengono ottenute raggiungendo l’età massima prevista dal proprio grado o qualifica, insieme al requisito contributivo di 20 anni. Come per gli altri lavoratori, anche il comparto della Difesa oggi è soggetto all’adeguamento dei requisiti in base ai dati ISTAT sull’incremento della speranza di vita.

Tuttavia, per guardie di finanza e i carabinieri sono previsti requisiti specifici per l’età pensionabile e possono accedere a pensioni anticipate sotto certe condizioni. La pensione viene calcolata in base a vari fattori, tra cui l’età, il montante contributivo e le detrazioni fiscali.

Vediamo di seguito i dettagli sul funzionamento del sistema previdenziale per guardie di finanza e carabinieri, con le modalità di calcolo della pensione netta.

Quando vanno in pensione carabinieri e finanzieri?

I militari e i membri delle Forze Armate possono accedere alla pensione quando raggiungono l’età ordinaria, che di solito è di 61 anni con almeno 20 anni di contributi. Tuttavia, l’età pensionabile varia in base al grado del militare e può superare i 65 anni per i gradi più alti come i generali e i dirigenti di polizia.

Ai sensi dell’articolo 928 del D.Lgs. 66/2010, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

  • Generale di corpo d’armata: 66 anni;
  • Generale di divisione: 66 anni;
  • Generale di brigata: 64 anni;
  • Colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 62 anni.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Guardia di Finanza sono invece i seguenti:

  • Generale di Corpo d’Armata: 66 anni (Ruolo normale)
  • Generale di Divisione: 66 anni (Ruolo normale)
  • Generale di Brigata: 64 anni (Ruolo normale), 63 anni (Ruolo speciale e Ruolo aeronavale), 64 anni (Ruolo tecnico-logistico-amministrativo)
  • Colonnello: 61 anni (Ruolo normale e Ruolo tecnico-logistico-amministrativo), 62 anni (Ruolo speciale), 61 anni (Ruolo aeronavale)
  • Tenente Colonnello: 61 anni (tutti i ruoli)
  • Maggiore: 61 anni (tutti i ruoli)
  • Capitano: 61 anni (tutti i ruoli)
  • Tenente: 61 anni (tutti i ruoli)
  • Sottotenente: 61 anni (tutti i ruoli)

Pensione Anticipata per carabinieri e GdF

A partire dal 1° gennaio 2023, il personale militare può lasciare il servizio in anticipo e ricevere la pensione anticipata, rispettando uno dei seguenti requisiti:

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  • anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni;
  • anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica;
  • massima anzianità contributiva dell’80% entro il 31 dicembre 2011, con un’età anagrafica di almeno 54 anni.

I colonnelli possono essere collocati in soprannumero al compimento dei 59 anni.

Calcolo della pensione netta per GdF e Carabinieri

Per quanto riguarda le pensioni del comparto sicurezza e difesa, nel 1997 è stata introdotta una legge per colmare il divario tra le pensioni calcolate con il sistema retributivo puro e quelle con il sistema misto, stabilendo un sistema più favorevole per il personale che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.

Questo sistema, noto come “moltiplicatore X5Ti, prevede un incremento dell’importo dei contributi individuali, pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione (33%). Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e G.d.F.) e a seguito dell’intervento del Dlgs 94/2017, anche per il personale delle Forze Armate, l’incremento opera come alternativa al collocamento in ausiliaria (previa opzione dell’interessato).

Il collocamento in ausiliaria avviene quando il personale militare cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado ricoperto. Tuttavia, la riforma delle Carriere del personale militare ha esteso la possibilità di collocamento in ausiliaria anche per chi ha compiuto almeno 40 anni di servizio effettivo, “equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età” (articolo 2229, comma 3, del Codice dell’Ordinamento Militare).

Il moltiplicatore comporta un aumento mensile di circa duecento euro sulla pensione. Inoltre, per migliorare la congruenza tra la base imponibile del moltiplicatore e quella contributiva, l’INPS ha apportato delle modifiche. La base imponibile su cui calcolare la maggiorazione dell’art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 165/97 deve comprendere la 13° mensilità, i sei scatti (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale) e le competenze accessorie (effettivamente percepite nell’anno) che superano il 18%. Anche nel caso in cui non vi sia eccedenza o trattamento accessorio, la base imponibile deve tenere conto della parte maggiorabile del 18% (ai sensi della legge 177/1976). Questa base imponibile è mediata su un periodo più ampio e corrisponderà alla base di calcolo del moltiplicatore, simile al metodo dell’aliquota percentuale usato per il calcolo dell’onere di riscatto.

Tuttavia, questa opportunità è applicabile prima dei 60 anni solo agli ufficiali e ai sottufficiali di Esercito, Marina militare e Aeronautica militare, agli altri è concessa solo al personale che si ritira dopo aver compiuto 60 anni di età, generando una evidente disparità di trattamento tra Forze armate e Forze di Polizia.

La Direzione Centrale Pensioni dell’INPS ha delineato cinque possibili scenari di cessazione dal servizio attivo che consentono l’opzione dell’incremento di pensione. Questi includono:

  1. il raggiungimento dell’età prevista per il grado e il ruolo di appartenenza;
  2. l’aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ) per gli Ufficiali che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità;
  3. la richiesta avanzata dopo aver prestato almeno 40 anni di servizio militare effettivo;
  4. la richiesta avanzata se il militare si trova a non più di cinque anni dal raggiungimento dell’età limite e ha i requisiti per la pensione di anzianità;
  5. la richiesta avanzata alla fine del mandato triennale per le Autorità di Vertice.

Tra queste opzioni, quella che evidenzia la maggior disparità di trattamento è la quarta, che riguarda i militari che si avvicinano al limite di età e hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità, che possono beneficiare del moltiplicatore anche prima del sessantesimo anno, mentre tale opzione è preclusa ai finanzieri, così come ai poliziotti.

In tutti i casi, la pensione netta di carabinieri e finanzieri, così come per tutti i lavoratori, viene calcolata sottraendo le tasse e imposte dal lordo e aggiungendo le detrazioni spettanti. Il calcolo è simile a quello dello stipendio netto. La formula è pertanto:

Cessione del creditoCrediti fiscali

pensione netta = pensione lorda – [(IRPEF dovuta + addizionali) – detrazioni IRPEF spettanti]

Stima della pensione per Guardia di Finanza e Carabinieri

Per stimare la pensione futura, occorre conoscere il montante contributivo, l’età della pensione e i coefficienti di trasformazione applicati al montante individuale in base all’età in cui si va in pensione.

Coefficiente di Sostituzione

Il tasso di sostituzione rappresenta il rapporto tra la prima pensione e l’ultimo stipendio prima della pensione. Le pensioni calcolate con il sistema contributivo possono arrivare al massimo al 70% dell’ultima retribuzione.

Aliquota Retributiva per il Sistema Misto

Per il personale militare soggetto al sistema misto (vecchio metodo retributivo e metodo contributivo), è stata stabilita un’aliquota retributiva del 2,44% per il calcolo della pensione al 31.12.1995, secondo una sentenza della Corte dei Conti del 2021.



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