Vediamo quali spese mediche possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei reddito modello 730 anche a seguito di un precedente rimborso da parte della compagnia di assicurazione nel caso abbiate qualche tipo di polizza sanitaria assicurativa e come si effettua il calcolo.
La domanda ed il bisogno di chiarimento non è casuale per due ragioni:
- da un lato sempre più persone capiscono che avere una polizza sanitaria può servire e la concorrenza tra le compagnie di assicurazioni ha ridotto notevolmente il costo annuo di una polizza sanitaria rispetto agli anni passati.
- dall’altro con la nuova certificazione unica ed il nuovo flusso dei premi assicurativi che devono essere veicolati dalle compagnia assicurative contenente anche il dato dei premi pagati dai contribuente relativi ad assicurazioni che danno diritto alla detrazione di imposta fiscale ex articolo 15 del Tuir ci impongono di capire bene cosa è effettivamente detraibile fiscalmente e cosa no. Questo per risparmiare quanto più possibile.
I due concetti sono legati essenzialmente al limite imposto dal legislatore rispetto alla detrazione del premio assicurativo infatti troviamo nelle istruzioni per la compilazione del 730 che:
In linea generale le spese mediche rimborsate dalle assicurazioni nell’ambito di polizza collettive stipulate dal datore di lavoro danno comunque diritto alla detrazione fiscale in quanto i premi pagati non sono detraibili dai dipendenti per questo genere di polizze.
Questi premi sono indicati nella vostra certificazione Unica tuttavia il trattamento può assumere due vesti:
- Premio annuo assicurativo < 3.615 euro: se i contributi sono stati di valore inferiore ai 3.615 euro come spesso avviene non si avrà diritto alla detrazione della spesa medica sostenuta;
- Premio annuo assicurativo > 3.615 euro: mentre e nel caso in cui i premi pagati per l’assicurazione siano superiori a tale soglia allora le spese sanitarie sono detraibili secondo la proporzione tra il contributo tassato in busta paga ed il totale versato nell’anno. Lo so, non ci avete capito quasi niente, all’inizio neanche io.
Partiamo allora dalle istruzioni e cerchiamo di fornire qualche chiarimento con l’aiuto di esempi.
Esempio calcolo quota detraibile spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni
Se prendiamo un contribuente che ha versato un premio anno assicurativo pari a 5 mila euro per la copertura del rischio sanitaria. Supponiamo che nell’anno abbia subito un intervento di 10 mila euro e abbia avuto un rimborso dell’assicurazione per 7 mila euro. L’importo effettivamente rimasto a carico sarà pari 3 mila euro (10.000-7.000).
Si deve poi comprendere quanto del premio pagato all’assicurazione sia detraile secondo il rapporto di cui sopra. Tale percentuale è quindi pari a (5.000-3.615,20)/5.000=27,7%.
La quota detraibile delle spese rimborsate è 7.000 x 27,7%=1.939 euro.
Il contribuente può quindi portare in detrazione 4.216 euro (3000 + 1.939)=4.939
Come si evince alla fine dell’esempio la quota detraibile è piuttosto elevata rispetto alla spesa sostenuta. Lo stesso principio si applica anche quando sono stati versati contributi associativi alle società di mutuo soccorso (detraibili nel limite di 1.291,14 euro fino al 2017 e di 1.300 a partire dal 2018).
Nel frattempo fissiamo dei concetti per evitare di approfondire argomenti che fin da subito non ci portano all’effettivo risparmio di imposte. Il contribuente può portare in detrazione le spese che sono rimaste effettivamente a suo carico per cui in teoria quelle rimborsate dalle assicurazioni non possono essere detratte. Tuttavia vi sono dei casi in cui ciò è possibile
Si considerano infatti spese mediche rimaste a carico del contribuente (per cui detraibili) anche se le stesse sono state rimborsate quelle rimborsate per effetto del pagamento di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente e anche dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro) o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (i premi versati per queste assicurazioni è evidenziata nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto).
Spese mediche rimaste a carico del contribuente (approfondimento gratuito con esempio)
Istruzioni dal 730 (a mio avviso poco chiare)
Dalle istruzioni del 730 devo dire che non ci si capisce tanto ma considerate che solitamente ma considerate che io sono una caso raro per cui sicuramente voi capirete subito prima di me. Vi riporto il testo comunque
“Potrete indicare le spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico calcolando una detrazione fiscale del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro. Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.”
Più avanti si legge chiaramente che potranno essere indicate nel 730 e detratte anche le spese rimaste a carico del contribuente come quelle rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento); oppure le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica. La certificazione unica è quella che di fatto ha sostituito il CUD dei lavoratori dipendenti dallo scorso anno.
La situazione quindi si complica perché mica è tanto chiaro quali sono le tipologie di assicurazioni che danno diritto alla detrazione fiscale ex articolo 15 comma 1 lettera C del Tuir.
A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato proprio a quali spese mediche sono detraibili nel 730 che trovate in calce anche se qui cerchiamo di capire proprio quali sono le spese che posso portare in detrazione dopo che sono state rimborsate dalla compagnia di assicurazione.
Vediamo allora cosa dice leggendocelo insieme:
Posso essere portate in detrazione fiscale le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila lire ossia 129,11 euro. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. […] Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.
Fate chiarezza con la vostra busta paga
Nella vostra busta paga infatti laddove il vostre datore di lavoro abbia stipulato polizze collettive per la salvaguardia e la copertura di rischi di natura sanitaria potete leggere che oltre alle voci che compongono la vostra busta paga ci sarà anche una quota mensile che, moltiplicata per le mensilità, dare luogo al valore complessivo della vostra polizza sanitaria annua. Generalmente se l’azienda stipula polizze sanitarie per la maggior parte dei dipendenti queste assumono un valore annuo inferiore alla soglia dei € 3.615,20. Così facendo vedrete che al di sotto di quella soglia. Tuttavia laddove invece il costo della vostra polizza sanitaria versata al datore di lavoro superi tale soglia è necessario passarla in busta paga come un comune fringe benefit al pari di un’auto aziendale, servizio di mensa, assegni aggiuntivi mensili ecc e qualsiasi altro compenso in natura imponibile.
Come si effettua il calcolo della detrazione fiscale per i premi assicurativi eccedenti la soglia dei 3.615,20 euro
La differenza tra la soglia dei € 3.615,20 e l’importo pagato a titolo di assicurazione al datore di lavoro che troverete come visto sopra nella certificazione unica sarà assoggettato a tassazione è su questo significa che ci pagherete le tasse per cui non è detto che sia particolarmente conveniente avere delle polizze sanitarie molto costose con l’azienda in quanto potreste trovarvi dei prelievi molto salati.
Fatto sta che l’importante è che voi sappiate che le spese mediche sanitarie che sosterrete, seppur rimborsate grazie al fatto che avete stipulato una polizza sanitaria chi l’ha fatto datore di lavoro per voi, saranno comunque detraibili nella misura in cui il premio assicurativo concorre a formare il reddito Irpef come sopra disciplinato dall’articolo 15 comma 1, lettera C del TUIR.
La differenza fra la soglia dei € 3.615,20 e il totale del premio annuo pagato sfratto la soglia vi darà una percentuale; tale percentuale moltiplicata per le spese mediche sostenute e rimborsate nell’anno eccedenti la franchigia di € 129,11 vi darà l’importo della detrazione spettante alla spesa medica pagata nell’anno aldilà del fatto.
Nel caso in cui le spese mediche non siano state rimborsate dalla compagnia di assicurazioni vale invece il 100% del costo sostenuto per cui fatevi anche un calcolo di convenienza per valutare se denunciare o meno alla compagnie di assicurazioni sulla base anche di questo ragionamento che credo fino a oggi non sia stato fatto in alcun blog e soprattutto non sia mai stato reso disponibile ai più.
Facciamo un esempio per capire meglio
Premio annuo pagato per polizze sanitarie supponiamo 5.615,20 euro.
Limite detraibile 3.615,20 euro
Differenza= 2.000
% Detrazione consentita per la spesa medica rimborsata dalla assicurazione: (5.615,20-3.615,20)/ 5.615,20= 35,61%
Supponiamo vi succeda un incidente e sosteniate 7 mila euro di spese e vi rimborsano 7 mila euro. 7.000 per 35,61% = 2.492,7 euro detraibili nella dichiarazione dei redditi. A questi andrete ad eliminare i 129,11 di franchigia.
Ora credo sia chiaro abbastanza… ma se non avete capito o se non siete d’accordo scrivetemi che ci confrontiamo. Fino alla soglia dei 3.615,20 euro le spese mediche che avete sostenute e vi sono state rimborsate non vi daranno diritto alla detrazione fiscale mentre superato tale limite di premi assicurativi pagati dovrete effettuare il calcolo della quota detraibile per le spese effettivamente rimaste a vostro carico visto sopra.
Esempi e casi particolari: polizza integrativa pagata dal marito per la moglie
Nel caso di marito che versa al proprio datore di lavoro un contributo per la polizza integrativa al proprio datore di lavoro per capire anche la moglie che non è a suo carico e per la quale non ha beneficiato di detrazioni fiscale per i premi assicurativi le eventuali spese mediche che sosterrà la moglie, seppur rimborsate parzialmente dalla compagnia dia assicurazione del marito, potranno essere detratte dalla moglie. Non si dovrà detrarre solo la differenza tra spesa medica e spesa rimborsata ma avrà diritto a detrarsi tutta la spesa sostenuta in base a quanto disciplinato sempre dall’articolo 15, comma 1 lettera c) del DPR 917 del 1986.
Spese Sanitarie rimborsate: dove indicarle nella dichiarazione
L’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 1.
- Tuttavia non tutte possono essere rimborsate infatti sempre nelle istruzioni troverete che “Le Spese sanitarie rimborsate non possono essere indicate se sostenute nel 2015 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 462 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.
Proprio per questo ultimo punto le compagnie di assicurazioni e le persone fisiche per esempio che lavorano in una compagnia di assicurazione o che pagano premi annui superiori a detta soglia dovranno effettuare questo calcolo non agevole per capire quanto portarsi in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
La regola generale vuole quindi che non possono essere indicate nel 730 le spese che sono state oggetto di indennizzo o rimborso per effetto della presenza di una assicurazione comprese anche quelle rimborsate fronte di premi assicurativi o contributi versati a forme di assistenza sanitaria pagati dal datore di lavoro e che fino a al valore di 3.615,20 euro, non hanno sono stati tassati in busta paga come benefit come indicato appunto nella cella 441 della CU. Tuttavia se nella cella dopo al punto 442 sono ci sono anche altre quote eccedenti questa quota che quindi sono stati tassati in busta paga come benefit allora al pari di una quota dello stipendio allora potranno essere indicati anche gli indennizzi riscossi proporzionalmente tenendo conto anche i punti 575 e 585 della Certificazione Unica.
Incapienza reddito: Rateizzazione della detrazione
È possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie in quattro quote annuali costanti e di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo (righi E1, E2 ed E3 del modello 730 o righi RP1, RP2 ed RP3 del modello Redditi Pf) è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro. La scelta tra rateizzazione e detrazione in un’unica soluzione va fatta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state effettuate ed è irrevocabile.
Come effettuare il pagamento: Novità dal 2020
L’art. 1, commi 679 e 680, della legge di Bilancio 2020 ha previsto che dal primo Gennaio 20202 tutte le detrazioni da riportare nel 730 siano supportate da un pagamento effettuato con strumenti tracciabili.
Questo significa che alla cassa il pagamento dovrà essere effettuato con Bancomat, Carta di Credito, Bonifico bancario. Per strumenti di pagamento tracciabili si intendono quelli definiti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.
La novità non si estende tuttavia all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
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PS: grazie per gli spunti e le osservazioni sulle metodologie di determinazione dei costi detraibili date dai lettori che dovrebbero aver portato ad identificare la corretta metodologia. Se qualcuno avesse delle osservazioni o spunti al riguardo scrivete nei commenti.
Sarà molto utile per tutti i lettori, Grazie
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